Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force31 December 2003
End of Effective Date20 July 2019
Celex Number32003L0071
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj
Published date31 December 2003
Date04 November 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 31 December 2003
EUR-Lex - 32003L0071 - IT

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0064 - 0089


Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 4 novembre 2003

relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere della Banca centrale europea(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori(5), e la direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari(6), sono state adottate diversi anni fa e hanno introdotto un meccanismo parziale e complesso di riconoscimento reciproco che non è in grado di raggiungere l'obiettivo del passaporto unico previsto dalla presente direttiva. È pertanto opportuno che le direttive in questione vengano migliorate, aggiornate e unificate in un singolo testo.

(2) Nel frattempo, la direttiva 80/390/CEE è stata integrata nella direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori(7), che codifica una serie di direttive relative ai valori mobiliari quotati.

(3) Per assicurare la coerenza è tuttavia opportuno riunire le disposizioni della direttiva 2001/34/CE che provengono dalla direttiva 80/390/CEE con quelle della direttiva 89/298/CEE e modificare di conseguenza la direttiva 2001/34/CE.

(4) La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno secondo quanto stabilito sotto forma di calendario nelle comunicazioni della Commissione relative al "Piano d'azione per il capitale di rischio" e all'"attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari", agevolando il più ampio accesso possibile al capitale d'investimento su scala comunitaria, anche per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese di recente costituzione, mediante la concessione di un passaporto unico per gli emittenti.

(5) Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei degli strumenti finanziari. Nella relazione iniziale del 9 novembre 2000 il comitato sottolinea che non esiste una definizione concordata di offerta al pubblico di strumenti finanziari, con il risultato che la medesima operazione è considerata come collocamento privato in alcuni Stati membri e non in altri. Il sistema attuale scoraggia le imprese dal raccogliere capitali su scala comunitaria, privandole quindi dell'effettivo accesso a un mercato finanziario ampio, liquido e integrato.

(6) Nella relazione finale del 15 febbraio 2001 il comitato dei saggi ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi quadro, misure di esecuzione, cooperazione e vigilanza sul rispetto delle norme. Al livello 1, la direttiva dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale, le cui misure tecniche di esecuzione sarebbero adottate, al livello 2, dalla Commissione, assistita da un comitato.

(7) Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e l'approccio articolato su quattro livelli al fine di rendere più efficiente e trasparente il processo di adozione della legislazione comunitaria in materia di strumenti finanziari.

(8) La risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione in materia di servizi finanziari ha avallato anch'essa la relazione finale del comitato dei saggi, sulla base della dichiarazione solenne pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dalla Commissione e della lettera del 2 ottobre 2001 inviata dal commissario per il mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari per quanto riguarda la salvaguardia del ruolo del Parlamento europeo in questo processo.

(9) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha affermato che le misure di esecuzione del livello 2 dovrebbero essere utilizzate più frequentemente per garantire che le disposizioni tecniche possano tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e della vigilanza, e che occorrebbe fissare scadenze per tutte le fasi del livello 2.

(10) La presente direttiva e le relative misure di esecuzione devono mirare a garantire la tutela degli investitori e l'efficienza dei mercati, conformemente ai più elevati standard regolamentari adottati nelle pertinenti sedi internazionali.

(11) Gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o dai suoi enti regionali o locali, dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri non rientrano nella presente direttiva che pertanto non ha alcun effetto nei loro confronti. I summenzionati emittenti di siffatti strumenti finanziari possono tuttavia redigere, di loro iniziativa, un prospetto ai sensi della presente direttiva.

(12) L'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva ai titoli di capitale e agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati secondo la definizione della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari(8), e non solo agli strumenti finanziari ammessi alle quotazioni ufficiali di una borsa valori è inoltre necessaria per assicurare la tutela degli investitori. L'ampia definizione di strumenti finanziari contenuta nella presente direttiva, che include warrant e covered warrant e certificati, è valida solo ai fini della direttiva stessa e, di conseguenza, non influisce in alcun modo sulle varie definizioni di strumenti finanziari impiegate nelle legislazioni nazionali per altre finalità, ad esempio l'imposizione fiscale. Alcuni degli strumenti finanziari di cui alla presente direttiva conferiscono al titolare il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo mediante pagamento in contanti calcolato in riferimento ad altri strumenti, in particolare titoli negoziabili, valute, tassi d'interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. Certificati rappresentativi di azioni e convertible notes, vale a dire strumenti finanziari convertibili su opzione dell'investitore, rientrano nella definizione di "strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale" prevista nella presente direttiva.

(13) L'emissione di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile nel caso di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi sulla base di un programma di offerta, compresi warrant e certificati in qualunque forma, nonché nel caso di strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto, andrebbe considerata come tale da coprire non solo strumenti finanziari identici ma anche strumenti finanziari che appartengono in termini generali ad un'unica categoria. Tali strumenti finanziari possono includere diversi prodotti come titoli di debito, certificati e warrant, o lo stesso prodotto nell'ambito dello stesso programma, e possono avere caratteristiche differenti soprattutto in termini di anzianità, tipi di valori sottostanti o basi su cui determinare l'importo di rimborso o il pagamento di cedole.

(14) La concessione all'emittente di un passaporto unico valido nell'intera Comunità e l'applicazione del principio del paese di origine implicano l'individuazione dello Stato membro d'origine come quello più idoneo a provvedere alla regolamentazione dell'emittente ai fini della presente direttiva.

(15) I requisiti relativi all'informativa di cui alla presente direttiva non impediscono a uno Stato membro, a un'autorità competente o una Borsa, attraverso il suo regolamento, di imporre altri requisiti particolari (in particolare in materia di governo societario) nell'ambito dell'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari su un mercato regolamentato. Tali requisiti non possono limitare direttamente o indirettamente la redazione, il contenuto o la diffusione di un prospetto approvato da un'autorità competente.

(16) Uno degli obiettivi della presente direttiva è tutelare gli investitori. È perciò opportuno tener conto delle diverse esigenze di tutela delle varie categorie di investitori e del loro livello di competenza tecnica. L'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte limitate a investitori qualificati non è quindi richiesto. Diversamente la rivendita al pubblico o la negoziazione pubblica mediante l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiedono la pubblicazione di un prospetto.

(17) Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati di strumenti finanziari, che sono esentati dall'obbligo di pubblicare un prospetto, beneficeranno del passaporto unico se...

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