Council Directive 78/1026/EEC of 18 December 1978 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in veterinary medicine, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services

Coming into Force21 December 1978
End of Effective Date19 October 2007
Celex Number31978L1026
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/1026/oj
Published date23 December 1978
Date18 December 1978
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 362, 23 December 1978
EUR-Lex - 31978L1026 - IT 31978L1026

Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1978 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0011
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0049
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0049


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (78/1026/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di veterinario, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di veterinario;

considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli ; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che danno accesso all'esercizio della medicina veterinaria;

considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri per quanto riguarda la natura e la durata della formazione del veterinario, è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli ; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di veterinario (4);

considerando che, poiché, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nella lingua dello Stato membro d'origine o di provenienza;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i (1)GU n. C 92 del 20.7.1970, pag. 18. (2)GU n. C 19 del 28.2.1972, pag. 10. (3)GU n. C 60 del 14.6.1971, pag. 3. (4)Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospite, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività ; che, quindi, bisogna non richiedere tale iscrizione o appartenenza ; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali ; che, a tal uopo, e salva l'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospite;

considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;

considerando che, per quanto riguarda le attività salariali del veterinario, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo ; che, secondo gli Stati membri, le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati ; che in tutti gli Stati membri le attività di veterinario sono subordinate al possesso di un...

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