2009/470/EC: Council Decision of 25 May 2009 on expenditure in the veterinary field (Codified version)

Coming into Force18 June 2009
End of Effective Date29 June 2014
Celex Number32009D0470
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/470/oj
Published date18 June 2009
Date25 May 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 155, 18 June 2009
L_2009155IT.01003001.xml
18.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 155/30

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

relativa a talune spese nel settore veterinario

(Versione codificata)

(2009/470/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), ha subito numerose e sostanziali modificazioni. (3). È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale decisione.
(2) Gli animali vivi e i prodotti di origine animale figurano nell’elenco di cui all’allegato I del trattato. L’allevamento e la commercializzazione dei prodotti di origine animale rappresentano una fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola.
(3) Lo sviluppo razionale del settore e il miglioramento della produttività implicano la realizzazione di azioni veterinarie intese a tutelare e a migliorare il livello di protezione sanitaria e zoosanitaria nella Comunità.
(4) Per il conseguimento di questo obiettivo occorre prevedere un aiuto della Comunità per le azioni che sono state avviate o che lo saranno.
(5) È opportuno contribuire, mediante una partecipazione finanziaria della Comunità, all’eradicazione quanto più rapida possibile di qualsiasi focolaio di malattie contagiose gravi.
(6) È altresì opportuno prevenire e ridurre, mediante misure di controllo appropriate, l’apparizione di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute dell’uomo.
(7) Alla luce dell’adozione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (4), il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso anche per le misure di eradicazione adottate dagli Stati membri per lottare contro altre malattie degli animali d’acquacoltura, fatte salve le disposizioni comunitarie di controllo.
(8) I contributi finanziari comunitari destinati alla lotta contro le malattie degli animali d’acquacoltura dovrebbero essere oggetto di un esame volto a verificare il rispetto delle disposizioni di lotta stabilite dalla direttiva 2006/88/CE, secondo le procedure applicabili a tale esame e controllo per alcune malattie degli animali terrestri.
(9) Il funzionamento del mercato interno richiede una politica in materia di controlli che presuppone un sistema di controllo armonizzato per i prodotti provenienti dai paesi terzi. È opportuno agevolare l’applicazione di questa politica tramite una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione e allo sviluppo di questo regime.
(10) Per l’armonizzazione delle esigenze fondamentali in materia di protezione della salute pubblica, della salute degli animali e della protezione degli animali è opportuno prevedere la designazione di laboratori comunitari di collegamento e di riferimento nonché attuare una serie di azioni di carattere tecnico e scientifico. È opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità. In particolare nel settore della protezione degli animali è utile creare una base di dati per raccogliere le informazioni necessarie e suscettibili di essere diffuse.
(11) La raccolta di informazioni è indispensabile ai fini di una migliore messa a punto e attuazione della legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. Inoltre, si avverte l’urgente esigenza di diffondere il più ampiamente possibile in tutta la Comunità le informazioni relative alla legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. È auspicabile, pertanto, includere la salute animale e la sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale nel finanziamento della politica d’informazione nel campo della protezione degli animali.
(12) Talune azioni comunitarie di eradicazione di alcune malattie degli animali beneficiano già di un aiuto finanziario della Comunità. A tale proposito vanno citate la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un’azione della Comunità per l’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (5); la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e istituisce un’azione complementare della Comunità per l’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (6); la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell’11 novembre 1980, che instaura un’azione finanziaria della Comunità in vista dell’eradicazione della peste suina classica (7); e la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un’azione comunitaria per l’elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione (8). È opportuno che la partecipazione finanziaria della Comunità per l’eradicazione di ciascuna delle malattie summenzionate sia fissata dalla corrispondente decisione.
(13) È opportuno prevedere un’azione finanziaria della Comunità per l’eradicazione, il controllo e la sorveglianza di talune malattie degli animali. È opportuno raggruppare in un unico capitolo tutte le azioni finanziarie della Comunità relative all’eradicazione, al controllo e alla sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi comportanti spese obbligatorie a carico del bilancio della Comunità.
(14) È opportuno che la Commissione gestisca direttamente le spese, data la natura delle medesime, fatto salvo il fondo di cui alla presente decisione.
(15) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a:

azioni veterinarie specifiche,
azioni di controllo nel settore veterinario,
programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.

La presente decisione non pregiudica la possibilità per taluni Stati membri di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità superiore al 50 %, in virtù del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (10).

CAPO II

AZIONI VETERINARIE SPECIFICHE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 2

Le azioni veterinarie specifiche comprendono:

interventi d’emergenza,
una campagna contro l’afta epizootica,
una politica d’informazione in materia di salute animale, salvaguardia del benessere degli animali e sicurezza alimentare,
azioni tecniche o scientifiche,
una partecipazione ad azioni nazionali di eradicazione di talune malattie.

SEZIONE 2

Interventi d’urgenza

Articolo 3

1. Il presente articolo è applicabile qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti:

peste bovina,
peste dei piccoli ruminanti,
malattia vescicolosa dei suini,
febbre catarrale degli ovini,
malattia di Teschen,
vaiolo degli ovi-caprini,
febbre della valle del Rift,
dermatite nodulare contagiosa,
peste equina africana,
stomatite vescicolosa,
encefalite equina virale venezuelana,
malattia emorragica epizootica dei cervi,
peste suina classica,
peste suina africana,
pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini,
necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN),
sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS),
infezione da Bonamia exitiosa,
infezione da Perkinsus marinus,
infezione da Microcytos mackini,
sindrome di Taura nei crostacei,
malattia della testa gialla nei crostacei.

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione della malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell’azienda dal momento in cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia:

l’abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la loro distruzione,
la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati conformemente al terzo trattino,
la pulizia e la disinfezione dell’azienda e del materiale presente nell’azienda,
la creazione di zone di protezione,
l’applicazione di disposizioni atte a evitare il rischio di propagazione delle infezioni,
la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell’azienda dopo l’abbattimento,
l’indennizzo rapido e
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