Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste

Coming into Force28 December 2000
End of Effective Date06 January 2014
Celex Number32000L0076
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/76/oj
Published date28 December 2000
Date04 December 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 28 December 2000
EUR-Lex - 32000L0076 - IT 32000L0076

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0091 - 0111


Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 4 dicembre 2000

sull'incenerimento dei rifiuti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 ottobre 2000,

considerando quanto segue:

(1) Il quinto programma politico e di azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, completato dalla decisione n. 2179/98/CE, sul suo riesame(5), indica come obiettivo il "non superamento dei carichi e dei livelli critici" di alcuni inquinanti quali gli ossidi di azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), i metalli pesanti e le diossine, mentre in termini di qualità dell'aria l'obiettivo è una effettiva protezione di tutti i cittadini dai rischi riconosciuti per la salute provocati dall'inquinamento atmosferico. Il programma stabilisce inoltre l'obiettivo di una riduzione del 90 % delle emissioni di diossina dalle fonti individuate entro il 2005 (al livello del 1985) e di una riduzione di almeno il 70 % da tutte le vie di trasferimento delle emissioni di cadmio (Cd), mercurio (Hg) e piombo (Pb) entro il 1995.

(2) Il protocollo sugli inquinanti organici persistenti firmato dalla Comunità nel quadro della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) stabilisce valori limite giuridicamente vincolanti per le emissioni di diossine e furani pari a 0,1 ng/m3 TE (equivalente di tossicità) per gli impianti in cui viene effettuata la combustione di più di 3 t all'ora di rifiuti solidi urbani, a 0,5 ng/m3 TE per gli impianti nei quali viene effettuata la combustione di più di 1 t all'ora di rifiuti sanitari, e a 0,2 ng/m3 TE per gli impianti nei quali viene effettuata la combustione di più di 1 t all'ora di rifiuti pericolosi.

(3) Il protocollo sui metalli pesanti firmato dalla Comunità nel quadro della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza stabilisce valori limite giuridicamente vincolanti per le emissioni di particolato pari a 10 mg/m3 relativamente all'incenerimento di rifiuti sanitari pericolosi e, per quanto riguarda le emissioni di mercurio, a 0,05 mg/m3 relativamente all'incenerimento dei rifiuti pericolosi e a 0,08 mg/m3 relativamente all'incenerimento dei rifiuti urbani.

(4) L'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e l'organizzazione mondiale della sanità indicano alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come cancerogeni. Pertanto, gli Stati membri possono fissare valori limite per le emissioni di IPA, fra altri inquinanti.

(5) In conformità dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, è necessario intervenire a livello comunitario. Il principio precauzionale fornisce il fondamento per ulteriori misure. La presente direttiva si limita ai requisiti minimi relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento.

(6) l'articolo 174 stabilisce inoltre che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce alla protezione della salute umana.

(7) Pertanto, ai fini di un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana, è necessario predisporre e mantenere condizioni di funzionamento, requisiti tecnici e valori limite di emissione rigorosi per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità. I valori limite stabiliti dovrebbero prevenire o a limitare per quanto praticabile gli effetti dannosi per l'ambiente e i relativi rischi per la salute umana.

(8) La comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti assegna priorità assoluta alla prevenzione dei rifiuti, facendola seguire dal riutilizzo e dal recupero e solo in ultima istanza dallo smaltimento in condizioni di sicurezza. Nella sua risoluzione del 24 febbraio 1997, concernente una strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti(6), il Consiglio ribadisce che la prevenzione dovrebbe logicamente costituire la priorità assoluta delle politiche in materia di rifiuti nell'ottica di minimizzare la produzione e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

(9) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997, il Consiglio sottolinea anche l'importanza dei criteri comunitari in materia di uso di rifiuti, la necessità di adeguate norme di emissione da applicare agli impianti di incenerimento e di misure di monitoraggio degli impianti di incenerimento esistenti e la necessità che la Commissione valuti se modificare la normativa in materia di incenerimento di rifiuti con recupero di energia in modo da evitare spostamenti di rifiuti su vasta scala per l'incenerimento o coincenerimento nella Comunità.

(10) Occorre prevedere norme rigorose per tutti gli impianti di incenerimento o coincenerimento, al fine di evitare spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti che operano a costi inferiori grazie a norme ambientali meno severe.

(11) La comunicazione della Commissione energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità prende segnatamente in considerazione l'impiego della biomassa per scopi energetici.

(12) La direttiva del Consiglio 96/61/CE(7) prevede un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento in cui tutti gli aspetti relativi alle prestazioni ambientali degli impianti vengano valutati in maniera integrata. Gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani dotati di una capacità superiore alle 3 t all'ora e gli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi dotati di una capacità superiore alle 10 t/giorno rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva.

(13) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato come una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 96/61/CE. Per assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, valori di emissione relativi ad altre sostanze e altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune.

(14) In campo industriale si è accumulata esperienza per 10 anni relativamente all'applicazione di tecniche per la riduzione delle emissioni inquinanti provocate dagli impianti di incenerimento.

(15) Le direttive 89/369/CEE(8) e 89/429/CEE(9) del Consiglio concernenti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani hanno contribuito alla riduzione e al contenimento delle emissioni atmosferiche provocate da tali impianti. Misure più restrittive dovrebbero ora essere adottate e le direttive in questione dovrebbero pertanto essere abrogate.

(16) La distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi si basa essenzialmente sulle loro diverse caratteristiche prima dell'incenerimento o del coincenerimento, e non sulle diverse emissioni provocate. All'incenerimento o al coincenerimento dei rifiuti, pericolosi o meno, dovrebbero applicarsi gli stessi valori limite di emissione, pur prevedendo tecniche e condizioni di incenerimento o coincenerimento diverse e misure di controllo diverse al momento della ricezione dei rifiuti.

(17) Al momento dell'adozione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tener conto della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo(10).

(18) L'incenerimento di rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 % di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, devono rispettare determinate condizioni di esercizio al fine di distruggere nella massima misura possibile gli inquinanti organici come le diossine.

(19) L'incenerimento di rifiuti che contengono cloro, [...] genera residui di gas della combustione. Tali residui dovrebbero essere gestiti in modo da ridurne al minimo la quantità e la nocività.

(20) Vi può essere motivo di prevedere eccezioni specifiche ai valori limite di emissione per talune sostanze inquinanti entro un periodo di tempo limitato e a determinate condizioni.

(21) Per talune frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi che non si prestano al riciclaggio occorre definire criteri per consentire l'autorizzazione della riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche.

(22) Un testo unico sull'incenerimento dei rifiuti avrà l'effetto di chiarire la normativa e di facilitarne l'osservanza. Occorre rifondere in un'unica direttiva le norme in materia d'incenerimento e coincenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi tenendo pienamente conto della forma e della sostanza della direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi(11). Occorre pertanto abrogare la direttiva 94/67/CE.

(23) L'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti(12), stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente. A tal fine, gli articoli 9 e 10 della suddetta direttiva stabiliscono che tutti gli...

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