Regulation (EU) No 1231/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 extending Regulation (EC) No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 to nationals of third countries who are not already covered by these Regulations solely on the ground of their nationality

Coming into Force01 January 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R1231
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/1231/oj
Published date29 December 2010
Date24 November 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 29 December 2010
L_2010344IT.01000101.xml
29.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo (3), il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo (4) si sono espressi a favore di una migliore integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri concedendo loro una serie di diritti uniformi che corrisponde il più possibile a quelli di cui godono i cittadini dell’Unione.
(2) Il Consiglio «Giustizia e affari interni» del 1o dicembre 2005 ha sottolineato che l’Unione deve garantire l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione.
(3) Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (5), ha esteso il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72, in materia di coordinamento dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri, ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non erano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.
(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente all’articolo 34, paragrafo 2, della stessa.
(5) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6), sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (7), sostituisce il regolamento (CEE) n. 574/72. I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 devono essere abrogati con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.
(6) Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 aggiornano e semplificano notevolmente le norme di coordinamento per le persone assicurate nonché per gli organismi di sicurezza sociale. Per questi ultimi le norme di coordinamento aggiornate intendono accelerare ed agevolare il trattamento dei dati relativi ai diritti alle prestazioni delle persone assicurate e ridurre i corrispondenti costi amministrativi.
(7) La promozione di un alto livello di protezione sociale e l’innalzamento del tenore di vita e della qualità della vita negli Stati membri sono obiettivi dell’Unione.
(8) Per evitare che i datori di lavoro e gli organismi nazionali di sicurezza sociale debbano gestire situazioni giuridiche e amministrative complesse riguardanti solo un gruppo limitato di persone, è importante trarre pieno vantaggio dall’ammodernamento e dalla semplificazione nel settore della sicurezza sociale avvalendosi di un unico strumento giuridico di coordinamento che unisca il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009.
(9) È pertanto necessario sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003 con uno strumento giuridico volto essenzialmente a sostituire il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, rispettivamente, al regolamento (CEE) n. 1408/71 e al regolamento (CEE) n. 574/72.
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