Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97

Coming into Force25 January 2005,05 January 2008,05 January 2007
End of Effective Date31 December 9999,14 December 2022
Celex Number32005R0001
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj
Published date05 January 2005
Date22 December 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 3, 05 January 2005
L_2005003IT.01000101.xml
5.1.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 3/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura e dei trasporti la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali.
(2) Ai sensi della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (3), il Consiglio ha adottato regole nell'ambito del trasporto di animali per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, assicurando nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli animali in questione.
(3) La relazione che la Commissione, ai sensi della direttiva 91/628/CEE, ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (4), raccomanda di modificare la legislazione comunitaria vigente in tale ambito.
(4) La maggior parte degli Stati membri ha ratificato la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali e il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare per conto della Comunità la Convenzione europea riveduta sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
(5) In considerazione del benessere degli animali, il trasporto di animali, compresi gli animali da macello, che comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile.
(6) Il Consiglio ha invitato la Commissione il 19 giugno 2001 (5) a presentare proposte per provvedere all'effettiva attuazione e garantire un controllo rigoroso della legislazione comunitaria vigente, migliorare la protezione e il benessere degli animali e prevenire l'insorgere e la propagazione di malattie infettive degli animali e creare condizioni più rigorose per evitare dolore e sofferenza, al fine di salvaguardare il benessere e la salute degli animali durante e dopo il trasporto.
(7) Il 13 novembre 2001 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte di modifica della vigente legislazione comunitaria in materia di trasporto di animali, in particolare al fine di:
consultare il competente comitato scientifico sulla durata del trasporto degli animali,
proporre un modello armonizzato di certificato europeo per i trasportatori, armonizzare i ruolini di marcia per il trasporto di lunga durata,
assicurare che il personale che accudisce gli animali durante il trasporto abbia completato un corso di formazione riconosciuto dalle autorità competenti e
assicurare che i controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità comprendano un esame approfondito delle condizioni di benessere in cui gli animali sono trasportati.
(8) Il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali ha adottato l'11 marzo 2002 un parere sul benessere degli animali durante il trasporto. Sulla base di esso la legislazione comunitaria dovrebbe essere modificata per tener conto delle nuove prove scientifiche, dando al tempo stesso la priorità all'esigenza di assicurare adeguatamente nell'immediato futuro l'attuabilità di detta legislazione.
(9) Disposizioni specifiche per il pollame, i cani e i gatti saranno oggetto di opportune proposte, non appena i corrispondenti pareri dell'AESA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) saranno disponibili.
(10) Alla luce dell'esperienza acquisita nel contesto della direttiva 91/628/CEE per quanto concerne l'armonizzazione della legislazione comunitaria sul trasporto di animali e date le difficoltà incontrate a causa del diverso recepimento di tale direttiva a livello nazionale, appare più appropriato stabilire regole comunitarie in tale ambito sotto forma di regolamento.In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per talune specie con particolari esigenze e che costituiscono una parte molto limitata del patrimonio zootecnico della Comunità, occorre consentire agli Stati membri di stabilire o mantenere norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di dette specie.
(11) Al fine di garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta la Comunità in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni particolareggiate dovrebbero essere interpretate ed applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente ogniqualvolta, alla luce in particolare di nuovi pareri scientifici, non siano più tali da garantire la conformità con il suddetto principio per determinate specie o tipi di trasporto.
(12) Il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto.
(13) Anche lo scarico e il successivo carico degli animali potrebbe costituire un motivo di stress per questi ultimi e, a determinate condizioni, il contatto nei posti di controllo, precedentemente designati come punti di sosta, potrebbe portare alla diffusione di malattie infettive. Per tale motivo è opportuno prevedere misure specifiche per la tutela della salute e del benessere degli animali allorché sostano ai posti di controllo. È pertanto necessario modificare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (6).
(14) Le carenze sul piano del benessere sono spesso dovute a mancanza di preparazione professionale. Per tale motivo una formazione preliminare dovrebbe essere obbligatoria per qualsiasi persona manipoli gli animali durante il trasporto e tale formazione dovrebbe essere erogata soltanto da organismi riconosciuti dalle autorità competenti.
(15) Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto risultano principalmente dal comportamento quotidiano dei trasportatori. I controlli ad opera delle autorità competenti possono essere ostacolati dal fatto che i trasportatori possono operare liberamente in diversi Stati membri. Per tale motivo i trasportatori dovrebbero dar prova di maggiore responsabilità e trasparenza per quanto concerne il loro status e le loro operazioni. In particolare, dovrebbero fornire prova della loro autorizzazione, riferire sistematicamente le difficoltà incontrate e tenere registri precisi delle loro azioni e dei risultati ottenuti.
(16) Il trasporto di animali coinvolge non solo i trasportatori ma anche altre categorie di operatori come allevatori, commercianti, centri di raccolta e macelli. Ne consegue che certi obblighi in materia di benessere degli animali dovrebbero essere estesi a qualsiasi operatore coinvolto nel trasporto di animali.
(17) I centri di raccolta svolgono un ruolo cruciale nel trasporto di certe specie animali. Per tale motivo, i centri di raccolta dovrebbero assicurare che la legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto sia conosciuta e rispettata dai loro lavoratori e visitatori.
(18) I lunghi viaggi hanno probabilmente effetti più nocivi sul benessere degli animali di quelli brevi. Per tale motivo, si dovrebbero concepire procedure specifiche per assicurare un'attuazione più rigorosa delle norme, in particolare aumentando la tracciabilità di tali operazioni di trasporto.
(19) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (7), stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i conducenti dei veicoli stradali. È opportuno che i viaggi per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (8) stabilisce l'installazione e l'uso di tale apparecchio per assicurare un controllo efficace del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. È necessario che i dati registrati siano resi disponibili e controllati in modo da far rispettare i limiti dei tempi di viaggio previsti dalla legislazione sul benessere degli animali.
(20) Un insufficiente scambio di informazioni tra le autorità competenti porta a un'inadeguata attuazione della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto. Di conseguenza
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