Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme

Coming into Force10 April 1995,13 July 1993
End of Effective Date26 April 2001
Celex Number31993R1836
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/1836/oj
Published date10 July 1993
Date29 June 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 10 July 1993
EUR-Lex - 31993R1836 - IT 31993R1836

Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 10/07/1993 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0210
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0210


REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/93 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale della Comunità, quali stabiliti nel trattato ed esposti in modo particolareggiato nella risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 1o febbraio 1993, concernente un programma comunitario di politica e di azione in relazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (4), nonché nelle precedenti risoluzioni del 1973 (5), 1977 (6), 1983 (7) e 1987 (8) riguardanti un programma comunitario di politica e di azione in materia di protezione dell'ambiente consistono, in particolare, nel prevenire, ridurre e, nella misura del possibile, eliminare l'inquinamento segnatamente alla fonte, in base al principio « chi inquina paga », nel garantire una buona gestione delle risorse e nel promuovere l'uso di una tecnologia pulita o più pulita;

considerando che l'articolo 2 del trattato quale sarà formulato conformemente al trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, stabilisce che uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere in tutta la Comunità una crescita sostenibile e che la risoluzione del Consiglio del 1o febbraio 1993 sottolinea l'importanza di tale crescita sostenibile;

considerando che il programma « Per uno sviluppo durevole e sostenibile », presentato dalla Commissione e la cui impostazione generale è stata approvata con la risoluzione del Consiglio del 1o febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese per il rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità;

considerando che l'industria ha una sua responsabilità per quanto riguarda la gestione dell'impatto ambientale delle sue attività e dovrebbe quindi adottare un approccio attivo in questo campo;

considerando che questa responsabilità richiede che le imprese introducano ed attuino politiche, obiettivi, programmi in materia ambientale nonché sistemi efficaci di gestione ambientale; che le imprese dovrebbero adottare una politica ambientale che, oltre ad assicurare la conformità con tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale, includa impegni finalizzati al costante e ragionevole miglioramento dell'efficienza ambientale;

considerando che l'applicazione di sistemi di gestione ambientale da parte delle imprese deve tener conto dell'esigenza di garantire la consapevolezza e la formazione dei lavoratori nell'elaborazione e nell'attuazione di tali sistemi;

considerando che i sistemi di gestione ambientale dovrebbero comprendere procedure di audit ambientale per aiutare la direzione dell'impresa a valutare la conformità con il sistema a l'efficacia con cui il sistema stesso consente di attuare la politica ambientale dell'impresa;

considerando che la comunicazione di informazioni al pubblico da parte delle imprese sugli aspetti ambientali delle loro attività costituisce un elemento essenziale per la buona gestione dell'ambiente ed una risposta all'interesse crescente del pubblico per l'informazione in questo settore;

considerando che le imprese dovrebbero pertanto essere incoraggiate ad elaborare e a divulgare periodicamente dichiarazioni ambientali contenenti informazioni destinate al pubblico sull'effettiva situazione dell'ambiente nei loro siti industriali e sulle loro politiche e i loro programmi, obiettivi e dispositivi di gestione in materia ambientale;

considerando che la trasparenza e la credibilità delle attività delle imprese in questo settore si accrescono allorché le politiche ambientali delle imprese, i loro programmi, i sistemi di gestione, le procedure di audit e le dichiarazioni ambientali vengono esaminati per verificare se siano conformi ai pertinenti requisiti del presente regolamento e allorché le dichiarazioni ambientali sono convalidate da verificatori ambientali accreditati;

considerando che è necessario prevedere un riconoscimento ed una supervisione indipendenti e neutrali dell'attività dei verificatori ambientali onde assicurare la credibilità del sistema;

considerando che le imprese dovrebbero essere incoraggiate a partecipare a tale sistema su base volontaria; che per assicurare un'attuazione equivalente del sistema in tutta la Comunità, le norme, le procedure e i requisiti essenziali devono essere gli stessi in tutti gli Stati membri;

considerando che un sistema comunitario di ecogestione e audit dovrebbe nella prima fase essere focalizzato sul settore industriale in cui sono già in uso i dispositivi di gestione e di audit ambientali; che è auspicabile applicare, in via sperimentale, disposizioni analoghe a settori che esulano dall'industria, quali la distribuzione commerciale e il servizio pubblico;

considerando che per evitare aggravi ingiustificati alle imprese e garantire la coerenza tra il sistema comunitario e le norme nazionali, europee e internazionali applicabili ai dispositivi di gestione ambientale e agli audit, dette norme riconosciute dalla Commissione con una apposita procedura si considerano conformi ai corrispondenti requisiti del presente regolamento cosicché le imprese non debbano raddoppiare le relative procedure;

considerando che è importante che le piccole e medie imprese partecipino al sistema comunitario di ecogestione e audit e che si dovrebbe incoraggiare la loro partecipazione introducendo o promuovendo misure e strutture di assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di queste imprese la competenza e il sostegno necessari;

considerando che la Commissione dovrebbe, conformemente ad una procedura comunitaria, adattare gli allegati del regolamento, riconoscere le norme nazionali, europee ed internazionali applicabili ai dispositivi di gestione ambientale, fissare orientamenti per stabilire la frequenza degli audit ambientali e promuovere la collaborazione fra Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento e la supervisione dei verificatori ambientali;

considerando che il presente regolamento, dovrebbe essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo alla luce dell'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi 1. È istituito un sistema comunitario, in seguito denominato « sistema comunitario di ecogestione e audit » o « sistema » al quale possono aderire volontariamente le imprese che svolgono attività industriali, per la valutazione e il miglioramento dell'efficienza ambientale delle attività industriali e per la presentazione al pubblico dell'informazione pertinente.

2. L'obiettivo del sistema consiste nel promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale delle attività industriali mediante:

a) l'introduzione e attuazione, da parte delle imprese, di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente in relazione ai loro siti;

b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficienza di tali elementi;

c) l'informazione del pubblico sull'efficienza ambientale.

3. Questo sistema non pregiudica le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali o le norme tecniche, relative ai controlli ambientali, né pregiudica i doveri delle imprese derivanti da tali disposizioni di legge e norme.

Articolo 2

Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) politica ambientale: gli obiettivi ed i principi d'azione dell'impresa riguardo all'ambiente ivi compresa la conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale;

b) analisi ambientale: un'esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dell'efficienza ambientali, relativi alle attività svolte in un sito;

c) programma ambientale: una descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell'impresa, concernenti una migliore protezione dell'ambiente in un determinato sito, ivi compresa una descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, la scadenza stabilite per l'applicazione di tali misure;

d) obiettivi ambientali: gli obiettivi particolari che l'impresa si prefigge in ordine all'efficienza ambientale:

e) sistema di gestione ambientale: la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale;

f) audit ambientale: uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione dell'ambiente, al fine di:

i) facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull'ambiente;

ii) valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali;

g) ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività di un dato stabilimento sono sottoposte ad audit, conformemente alle esigenze dell'articolo 4 e dell'allegato II, relativamente a tutti gli aspetti ambientali pertinenti citati nell'allegato I, punto C;

h)...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT