Directive 94/10/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 materially amending for the second time Directive 83/189/EEC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

Coming into Force09 May 1994
End of Effective Date09 August 1998
Celex Number31994L0010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1994/10/oj
Published date19 April 1994
Date23 March 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 100, 19 April 1994
EUR-Lex - 31994L0010 - IT 31994L0010

Direttiva 94/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 19/04/1994 pag. 0030 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0032


DIRETTIVA 94/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, 213 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che per assicurare il buon funzionamento del mercato interno è opportuno garantire, tramite una modifica della procedura di informazione stabilita dalla direttiva 83/189/CEE (3), la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici;

considerando che per eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno occorre estendere il campo di applicazione di detta direttiva;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita è necessario modificare la procedura di notifica dei programmi di lavoro degli organismi nazionali di normalizzazione onde definire con maggiore precisione le informazioni da notificare e rendere la procedura più flessibile e meno onerosa;

considerando che la necessità di una notifica sistematica esiste in realtà soltanto per i nuovi soggetti di normalizzazione e a condizione che detti soggetti affrontati a livello nazionale possano dar luogo a differenze, tra le norme nazionali, tali da perturbare il funzionamento del mercato; che ogni notifica o comunicazione ulteriore in merito all'evoluzione dei lavori nazionali deve dipendere dall'interesse per questi lavori espresso da coloro ai quali è stato in precedenza notificato un nuovo soggetto;

considerando che la Commissione deve peraltro avere la possibilità di chiedere la comunicazione dei programmi nazionali di normalizzazione, in tutto o in parte, al fine di poter esaminare le evoluzioni della normalizzazione in determinati settori economici;

considerando che il sistema di normalizzazione europeo dev'essere organizzato dalle e per le parti interessate, e basato sulla coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti degli interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione sulla base delle rappresentanze nazionali;

considerando che il funzionamento della normalizzazione nella Comunità deve basarsi sui diritti fondamentali per gli organismi nazionali di normalizzazione, quali la possibilità di ottenere dei progetti di norme, di conoscere il seguito riservato ai commenti presentati, di essere associati ai lavori nazionali di normalizzazione o ancora di chiedere la redazione di norme europee in luogo e al posto delle norme nazionali; che incombe agli Stati membri prendere le misure utili in loro potere affinché i loro organismi di normalizzazione rispettino questi diritti;

considerando che le disposizioni della direttiva 83/189/CEE concernenti lo status quo dei programmi nazionali di normalizzazione durante l'elaborazione di una norma europea devono essere coerenti con le disposizioni in merito adottate dagli organismi di normalizzazione nel quadro degli organismi europei di normalizzazione;

considerando che, per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano in particolare un miglioramento della trasparenza delle intenzioni nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati;

considerando che in questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per un prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti;

considerando che i requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita di un prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che dall'attuazione della direttiva 83/189/CEE è emersa la necessità di chiarire la nozione di regola tecnica de facto; che in particolare le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o incita al loro rispetto nonché le disposizioni concernenti prodotti ai quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire al rispetto dei suddetti requisiti o specificazioni un valore più cogente di quanto esse rivestirebbero normalmente a motivo della loro origine privata;

considerando che è pertanto imperativo che la procedura d'urgenza sia adeguata in modo da riflettere l'esperienza finora acquisita;

considerando che dall'esperienza del funzionamento della direttiva 83/189/CEE risulta anche l'opportunità di chiarire o precisare talune definizioni, regole di procedura o obblighi degli Stati membri ai sensi di tale direttiva, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dell'attuazione di altre direttive comunitarie;

considerando che il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese; che un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige in particolare una maggiore informazione; che di conseguenza occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e la modifica delle disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti;

considerando che pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT