Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directive)

Coming into Force21 November 1992
End of Effective Date18 December 2002
Celex Number31992L0096
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/96/oj
Published date09 December 1992
Date10 November 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 360, 9 December 1992
EUR-Lex - 31992L0096 - IT

Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)

Gazzetta ufficiale n. L 360 del 09/12/1992 pag. 0001 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0180


DIRETTIVA 92/96/CEE DEL CONSIGLIO del 10 novembre 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

1. considerando che è necessario completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità l'assunzione di impegni all'interno della Comunità;

2. considerando che la seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (4), ha contribuito in larga misura alla realizzazione del mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita, accordando già ai contraenti che prendono l'iniziativa di sottoscrivere un impegno con un'impresa di assicurazione in un altro Stato membro e che quindi non necessitano di una particolare tutela nello Stato membro dell'impegno, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni;

3. considerando che la direttiva 90/619/CEE rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari al fine di consentire a tutti i contraenti, che prendano o meno l'iniziativa, la possibilità di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolge la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela;

4. considerando che la presente direttiva rientra nel quadro della normativa già realizzata, in particolare dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (5), e dalla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (6);

5. considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine;

6. considerando che, di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa saranno d'ora in poi subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi; che lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non potrà più richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine; che è pertanto opportuno modificare in tal senso le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;

7. considerando che spetta ormai alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività;

8. considerando che la realizzazione delle operazioni a cui fa riferimento l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 79/267/CEE del Consiglio non può in alcun caso pregiudicare i poteri conferiti alle rispettive autorità nei confronti degli enti titolari delle attività previste nella suddetta disposizione;

9. considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;

10. considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime sia di libero stabilimento, sia di libera prestazione dei servizi; che, in particolare, esse devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni;

11. considerando che è necessario adeguare le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio al regime giuridico dell'autorizzazione unica istituito dalla presente direttiva;

12. considerando che è opportuno prevedere uno snellimento della regola di specializzazione stabilita dalla direttiva 79/267/CEE affinché gli Stati membri che lo desiderano abbiano la possibilità di concedere ad una stessa impresa autorizzazioni per i rami previsti nell'allegato della direttiva 79/267/CEE e per le operazioni di assicurazione che rientrano nei rami 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE (7); che tuttavia tale possibilità deve essere soggetta a determinate condizioni di rispetto delle regole contabili e delle regole in materia di liquidazione;

13. considerando che per la tutela degli assicurati è necessario che ogni impresa di assicurazione costituisca riserve tecniche sufficienti; che il calcolo di queste ultime si basa essenzialmente su principi attuariali; che è opportuno coordinare detti principi onde agevolare il reciproco riconoscimento delle disposizioni prudenziali applicabili nei vari Stati membri;

14. considerando che, in un intento di prudenza, è auspicabile stabilire un coordinamento minimo delle regole in materia di limitazione del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche e che, per tale limitazione, risulta appropriato lasciare agli Stati membri la possibilità di scegliere liberamente il metodo da adottare, dato che tutti i metodi attualmente applicati sono ugualmente corretti, prudenziali ed equivalenti;

15. considerando che è opportuno coordinare le norme concernenti il calcolo, la diversificazione, la localizzazione e la congruenza delle attività di contropartita delle riserve tecniche al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri; che tale coordinamento deve tener conto delle misure adottate in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali dalla direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (8), nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'unione economica e monetaria;

16. considerando peraltro che lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di cespiti, essendo tali prescrizioni incompatibili con le misure in materia di libera circolazione dei capitali di cui alla direttiva 88/361/CEE;

17. considerando che, in attesa di una direttiva sui servizi di investimento la quale armonizzi tra l'altro la definizione della nozione di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della presente direttiva e fatta salva la futura armonizzazione, dare una definizione provvisoria di questa nozione, la quale sarà sostituita da una definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e che assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione;

18. considerando che è opportuno completare l'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla direttiva 79/267/CEE, al fine di tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondi propri;

19. considerando che l'armonizzazione della normativa del contratto assicurativo non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni; che quindi la possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti assicurativi coi quali sono assunti impegni situati nel loro territorio è tale da offrire garanzie sufficienti ai...

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