Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC

Coming into Force22 December 1989
End of Effective Date14 June 2000
Celex Number31989L0646
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/646/oj
Published date30 December 1989
Date15 December 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 386, 30 December 1989
EUR-Lex - 31989L0646 - IT

Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 386 del 30/12/1989 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0027


SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1989 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (89/646/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva deve costituire lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva si inserisce nel quadro dell'opera legislativa comunitaria già realizzata, in particolare con la direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/524/CEE (5), la direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza bancaria su base consolidata degli enti creditizi (6), la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consoli-

dati delle banche e degli altri istituti finanziari (7) e la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (8);

considerando che la Commissione ha adottato la raccomandazione 87/62/CEE (9) sui grandi fidi degli enti creditizi e la raccomandazione 87/63/CEE sull'instaurazione di sistemi di garanzia dei depositi (10);

considerando che l'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine;

considerando che, in tale contesto, la presente direttiva non può trovare applicazione se non contemporaneamente alle armonizzazioni tecniche complementari realizzate mediante atti comunitari specifici in materia di fondi propri e di coefficiente di solvibilità;

considerando che, inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame;

considerando che dovrà essere intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari al controllo dei rischi di liquidità, di mercato, di tasso di interesse e di cambio cui vanno incontro gli enti creditizi;

considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono

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che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il contenuto del programma delle attività, la localizzazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha optato per il sistema giuridico di detto Stato membro al fine di sottrarsi alle norme più rigide in vigore nello Stato membro nel cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle sue attività; che per l'applicazione della presente direttiva un ente creditizio si considera situato nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria e che gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale sia situata nello Stato membro della sede statutaria;

considerando che lo Stato membro d'origine può emanare disposizioni più severe di quelle fissate agli articoli 4, 5, 11, 12 e 16 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti;

considerando che la responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio incombe ormai all'autorità dello Stato membro d'origine dell'ente in questione; che l'autorità dello Stato membro ospitante mantiene le sue responsabilità in materia di vigilanza sulla liquidità e di politica monetaria; che la vigilanza sul rischio di mercato deve formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante;

considerando che l'armonizzazione di alcuni servizi finanziari e di alcuni servizi in materia di investimenti è perseguita, nei limiti del necessario, mediante atti comunitari specifici, aventi, in particolare, l'obiettivo di assicurare la protezione dei consumatori e degli investitori; che la Commissione ha proposto misure di armonizzazione del credito fondiario per permettere, tra l'altro, il reciproco riconoscimento delle tecniche finanziarie proprie di questo settore;

considerando che l'impostazione adottata consiste, grazie al riconoscimento reciproco, nel permettere agli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro d'origine ad esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco allegato, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi;

considerando che l'esercizio delle attività non figuranti nell'elenco beneficia delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi secondo le disposizioni generali del trattato;

considerando che conviene nel contempo estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco allegato allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni;

considerando che lo Stato membro ospitante avrà la facoltà, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera

prestazione di servizi, di imporre l'osservanza delle disposi-

zioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nell'elenco, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine;

considerando che gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legali di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante;

considerando che la soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per le succursali di enti creditizi comunitari al termine del processo di armonizzazione in corso comporta necessariamente la soppressione del fondo di dotazione e che l'articolo 6, paragrafo 2 costituisce un primo passo transitorio in questo senso, che tuttavia non concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, conformemente a quanto stabilito dall'atto di adesione di questi Stati alla

Comunità;

considerando che esiste una connessione necessaria tra l'obiettivo della presente direttiva e la liberalizzazione dei movimenti di capitale in corso di realizzazione mediante altri atti legislativi comunitari; che in ogni caso le misure di liberalizzazione dei servizi bancari devono essere coerenti con le misure di liberalizzazione dei movimenti di capitale; che nei casi in cui gli Stati membri possono far ricorso, a norma della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (11), a clausole di salvaguardia in tema di movimenti di capitale, essi possono sospendere la prestazione dei servizi bancari, nella misura necessaria a consentire l'applicazione di dette clausole di salvaguardia;

considerando che le procedure previste nella direttiva 77/780/CEE, in particolare in materia di autorizzazione di succursali di enti creditizi autorizzati in paesi terzi, continuano ad applicarsi nei loro confronti; che tali succursali non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 59, secondo comma del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite; che, comunque, le domande di autorizzazione di una filiazione o di acquisizione di una partecipazione da parte di un'impresa disciplinata dalla normativa in un paese terzo sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità agli enti creditizi della Comunità nei paesi terzi in questione;

considerando che le autorizzazioni di enti creditizi che saranno rilasciate dalle autorità nazionali competenti avranno portata comunitaria conformemente alle disposizioni della presente direttiva e non più soltanto nazionale e che decadranno le attuali clausole di reciprocità; che occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su una base comunitaria; che tale procedura non

ha lo scopo di chiudere i mercati...

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