Commission Regulation (EC) No 622/2008 of 30 June 2008 amending Regulation (EC) No 773/2004, as regards the conduct of settlement procedures in cartel cases (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R0622
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/622/oj
Published date01 July 2008
Date30 June 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 01 July 2008
L_2008171IT.01000301.xml
1.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171/3

REGOLAMENTO (CE) N. 622/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), in particolare l'articolo 33,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (3) fissa le regole concernenti la partecipazione a detti procedimenti delle parti interessate.
(2) Le parti del procedimento possono essere disposte a riconoscere la loro partecipazione a un cartello in violazione dell'articolo 81 del trattato e la loro responsabilità rispetto a detta partecipazione se possono ragionevolmente anticipare le previste conclusioni della Commissione quanto alla loro partecipazione all'infrazione e al livello delle ammende applicabili e condividere dette conclusioni. È opportuno che la Commissione possa rivelare alle parti, se del caso, gli addebiti che intende muovere nei loro confronti in base agli elementi di prova contenuti nel fascicolo e le ammende che rischiano di vedersi infliggere. Siffatta comunicazione nella fase iniziale dovrebbe permettere alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista sugli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti, nonché sulla loro potenziale responsabilità.
(3) Quando la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, rispecchia le proposte di transazione delle parti e le risposte di queste ultime confermano che la comunicazione degli addebiti corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione, la Commissione deve allora poter procedere all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.
(4) È quindi opportuno che sia istituita una procedura di transazione per permettere alla Commissione di trattare con maggiore rapidità ed efficacia i casi di cartelli. La Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi possano essere adatti per sondare l'interesse delle parti a partecipare a discussioni in vista di una transazione, nonché per decidere di avviare dette discussioni o di porvi fine o di giungere a una soluzione definitiva del caso. Pertanto la Commissione può decidere in qualsiasi momento durante la procedura di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione nel caso di specie oppure rispetto a una o più parti specifiche. A tale riguardo è opportuno prendere in considerazione la probabilità di giungere, entro un termine ragionevole, ad un'intesa comune con le parti interessate per quanto riguarda la portata degli eventuali addebiti, tenuto conto di fattori quali il numero di parti in causa, le prevedibili contrastanti posizioni in merito all'imputazione della responsabilità, il livello di contestazione dei fatti. Si valuterà la prospettiva di conseguire una maggiore efficacia della procedura, sulla base dei progressi compiuti, inclusi ritardi irragionevoli causati dall'ammontare di risorse necessarie per fornire l'accesso a versioni non riservate di documenti contenuti nel fascicolo. Possono intervenire anche altri fattori, come l'eventuale determinazione di un precedente.
(5) I denuncianti saranno strettamente associati al procedimento di transazione e debitamente informati per iscritto della natura e dell'oggetto della procedura in modo che possano esprimere il loro punto di vista al riguardo e quindi cooperare all'indagine della Commissione. Tuttavia, nel particolare contesto dei procedimenti di
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