Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent Text with EEA relevance

Coming into Force04 December 2012
End of Effective Date19 July 2017
Celex Number32012L0030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2012/30/oj
Published date14 November 2012
Date25 October 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 315, 14 November 2012
L_2012315IT.01007401.xml
14.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/74

DIRETTIVA 2012/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafi 1 e 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.
(2) Il coordinamento previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e dal programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, che ha avuto inizio con la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti all’interno della Comunità, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e di terzi (5), riveste particolare importanza segnatamente per le società per azioni, in quanto l'attività di queste società è predominante nell'economia degli Stati membri e supera spesso i confini nazionali.
(3) Per assicurare l'equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle società occorre in particolare coordinare le disposizioni nazionali riguardanti la loro costituzione nonché la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del capitale delle società per azioni.
(4) Nell'Unione lo statuto o l'atto costitutivo della società per azioni deve permettere agli interessati di conoscere gli elementi essenziali di tale società, in particolare l'esatto ammontare del suo capitale.
(5) Sono necessarie norme dell'Unione per salvaguardare il capitale, che costituisce una garanzia per i creditori, vietando in particolare indebite distribuzioni di utili agli azionisti e limitando la possibilità di una società di acquistare azioni proprie.
(6) Le limitazioni in materia di acquisizione di azioni proprie dovrebbero applicarsi non solo alle acquisizioni effettuate dalla società stessa, ma anche alle operazioni effettuate tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società.
(7) Per evitare che una società per azioni si serva di un’altra società, in cui dispone della maggioranza dei voti o può esercitare un’influenza dominante, per procedere a tali acquisizioni senza rispettare i limiti imposti al riguardo, è opportuno estendere il regime applicabile agli acquisti di azioni proprie da parte di una società anche alle acquisizioni più importanti e più frequenti di azioni effettuate dall’altra società suddetta. Occorre estendere lo stesso regime alla sottoscrizione di azioni della società per azioni.
(8) Per evitare elusioni della presente direttiva occorre applicare alle società che rientrano nella direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (6), nonché a quelle che sono soggette al diritto di un paese terzo e hanno una forma giuridica paragonabile il regime di cui al considerando 7.
(9) Quando fra la società per azioni e l’altra società, di cui al considerando 7, vi è soltanto una relazione indiretta, sembra giustificato rendere meno rigorose le disposizioni che si applicano allorché tale relazione è diretta, prevedendo la sospensione dal voto come misura minima per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.
(10) È inoltre giustificato prevedere deroghe per i casi in cui il carattere specifico di un’attività professionale esclude qualsiasi pericolo per l’applicazione degli obiettivi della presente direttiva.
(11) In conformità degli obiettivi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato, è necessario che, in materia di aumento e di riduzione del capitale, gli Stati membri, nelle loro legislazioni tutelino l'osservanza e armonizzino l'applicazione dei principi atti a salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la protezione dei creditori esistenti prima della decisione di riduzione.
(12) Al fine di potenziare la tutela standardizzata dei creditori in tutti gli Stati membri, a determinate condizioni, i creditori dovrebbero potere ricorrere al giudice o all’autorità amministrativa quando vi sia pericolo di pregiudizio dei loro diritti a seguito della riduzione del capitale di una società per azioni.
(13) Per prevenire abusi di mercato, gli Stati membri dovrebbero tener conto, ai fini dell’attuazione della presente direttiva, delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (7), del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (8), e della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l’istituzione di un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (9).
(14) Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06, Parlamento c. Consiglio (10), occorre riformulare l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 77/91/CEE per eliminare una base giuridica supplementare e prevedere l'esame e, se necessario, la revisione dell'importo di cui al paragrafo 1 di detto articolo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
(15) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale e l'applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società di cui all'allegato I.

La denominazione sociale di ciascuna società che sia di uno dei tipi di cui all'allegato I deve comportare un'indicazione diversa da quelle prescritte agli altri tipi di società o deve essere accompagnata da tale indicazione.

2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società di investimento a capitale variabile e alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società di cui all'allegato I. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a queste società di far comparire rispettivamente i termini «società di investimento a capitale variabile» o «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 5 della direttiva 2009/101/CE.

Per «società d'investimento a capitale variabile», ai sensi della presente direttiva, s'intendono esclusivamente le società:

il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi o in altri valori, all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi,
che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni,
il cui statuto prevede che, entro i limiti di un capitale minimo e di un capitale massimo, esse possano in qualsiasi momento emettere azioni, riscattarle o rivenderle.

Articolo 2

Lo statuto o l'atto costitutivo della società contengono almeno le seguenti indicazioni:

a) il tipo e la denominazione della società;
b) l'oggetto sociale;
c) quando la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto,
d) quando la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in
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