Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

Coming into Force31 July 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R1149
Published date11 July 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj
Date20 June 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 186, 11 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 11 juillet 2019
L_2019186IT.01002101.xml
11.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186/21

REGOLAMENTO (UE) 2019/1149 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell’Unione, sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(2) A norma dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione si adopera per un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la lotta alle discriminazioni. A norma dell’articolo 9 TFUE, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
(3) Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg del 17 novembre 2017, nel corso del quale è stata enfatizzata la necessità di mettere in primo piano le persone, al fine di sviluppare ulteriormente la dimensione sociale dell’Unione, e di promuovere la convergenza attraverso iniziative a tutti i livelli, come confermato nelle conclusioni del Consiglio europeo a seguito della sua riunione del 14 e 15 dicembre 2017.
(4) Nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell’Unione per il periodo 2018-2019, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad agire per rafforzare la dimensione sociale dell’Unione, adoperandosi per migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, proteggendo i lavoratori dai rischi per la salute sul luogo di lavoro, garantendo un trattamento equo per tutti nel mercato del lavoro dell’Unione mediante norme aggiornate sul distacco dei lavoratori e migliorando ulteriormente l’attuazione transfrontaliera del diritto dell’Unione.
(5) Al fine di tutelare i diritti dei lavoratori mobili e promuovere una concorrenza leale tra le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), è essenziale migliorare l’attuazione transfrontaliera del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori e affrontare gli abusi in tal contesto.
(6) È opportuno istituire un’Autorità europea del lavoro («Autorità») al fine di contribuire a rafforzare l’equità del mercato interno e la fiducia in esso. Gli obiettivi dell’Autorità dovrebbero essere chiaramente definiti, con un forte accento su un numero limitato di compiti, onde garantire che i mezzi disponibili siano utilizzati nel modo più efficiente possibile in ambiti in cui l’Autorità può apportare il massimo valore aggiunto. A tal fine, l’Autorità dovrebbe sostenere gli Stati membri e la Commissione nel migliorare l’accesso alle informazioni, sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri nell’applicazione e nell’attuazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, e nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione, e dovrebbe fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie.
(7) È fondamentale migliorare l’accesso alle informazioni per gli individui e i datori di lavoro, in particolare le PMI, circa i rispettivi diritti e obblighi in tema di mobilità dei lavoratori, libera circolazione dei servizi e coordinamento della sicurezza sociale, al fine di consentire loro di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal mercato interno.
(8) L’Autorità dovrebbe svolgere i propri compiti negli ambiti della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e del coordinamento della sicurezza sociale, inclusi la libera circolazione dei lavoratori, il distacco dei lavoratori, e i servizi a elevato grado di mobilità. Dovrebbe altresì potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato e ad altre situazioni che mettono a rischio il corretto funzionamento del mercato interno, come le società di comodo e il falso lavoro autonomo, fatta salva la competenza degli Stati membri di decidere in merito alle misure nazionali. Qualora l’Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di sospette irregolarità in ambiti del diritto dell’Unione, quali violazioni delle condizioni di lavoro o delle norme in materia di salute e sicurezza, o casi di sfruttamento dei lavoratori, è opportuno che essa possa segnalarle alle autorità nazionali degli Stati membri interessati e, se del caso, alla Commissione e ad altri organismi competenti dell’Unione nonché cooperare con essi su tali temi.
(9) L’ambito delle attività dell’Autorità dovrebbe riguardare specifici atti giuridici dell’Unione elencati nel presente regolamento, comprese le relative modifiche. Tale elenco dovrebbe essere ampliato nel caso in cui siano adottati ulteriori atti giuridici dell’Unione nel settore della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione.
(10) Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Autorità dovrebbe contribuire in modo proattivo agli sforzi dell’Unione e nazionali nel settore della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e del coordinamento della sicurezza sociale, collaborando pienamente con le istituzioni e gli organi dell’Unione e con gli Stati membri, evitando al contempo duplicazioni dell’attività e promuovendo sinergie e complementarità.
(11) L’Autorità dovrebbe contribuire ad agevolare l’applicazione e l’esecuzione del diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento e a fornire sostegno all’attuazione delle disposizioni attuate mediante contratti collettivi di applicazione generale in conformità con le prassi degli Stati membri. A tal fine, l’Autorità dovrebbe istituire un sito web unico dell’Unione al fine di consentire l’accesso a tutti i siti web dell’Unione pertinenti e ai siti web ufficiali istituiti a livello nazionale conformemente alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («commissione amministrativa»), l’Autorità dovrebbe altresì contribuire al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
(12) In alcuni casi, per rispondere alle esigenze di un settore particolare sono state adottate norme settoriali dell’Unione, ad esempio per l’ambito dei trasporti internazionali, ivi compreso il trasporto stradale, ferroviario, marittimo, per vie navigabili interne e aereo. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe occuparsi anche degli aspetti riguardanti la mobilità dei lavoratori e la sicurezza sociale a livello transfrontaliero dell’applicazione di tali norme settoriali dell’Unione. L’ambito di attività dell’Autorità, in particolare l’opportunità di ampliare le sue attività a ulteriori atti giuridici dell’Unione che riguardano necessità settoriali nell’ambito dei trasporti internazionali, dovrebbe essere sottoposto a valutazione periodica e, se del caso, a riesame.
(13) Le attività dell’Autorità dovrebbero riguardare le persone soggette al diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali lavoratori dipendenti e autonomi e persone in cerca di occupazione. Tali persone dovrebbero comprendere sia i cittadini dell’Unione sia quelli di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione, quali i lavoratori distaccati, i lavoratori trasferiti all’interno di una stessa società o i residenti di lungo periodo, come anche i loro familiari, conformemente al diritto dell’Unione che ne disciplina la mobilità sul territorio dell’Unione.
(14) L’istituzione dell’Autorità non dovrebbe creare nuovi diritti od obblighi in capo agli individui o ai datori di lavoro, compresi gli operatori economici o le organizzazioni senza scopo di lucro poiché le attività dell’Autorità dovrebbero riguardare tali individui e datori di lavoro nella misura in cui essi sono soggetti al diritto dell’Unione entro l’ambito di applicazione del presente regolamento. Una maggiore cooperazione in materia di attuazione non dovrebbe né comportare oneri amministrativi eccessivi per i lavoratori mobili o per i datori di lavoro, in particolare le PMI, né scoraggiare la mobilità dei lavoratori.
(15) Al fine di garantire che individui e datori di lavoro possano cogliere i benefici di un mercato interno equo ed efficace, l’Autorità dovrebbe sostenere gli Stati membri nella promozione delle opportunità per la
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