Commission Regulation (EC) No 1122/2009 of 30 November 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector

Coming into Force01 January 2010,09 December 2009
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32009R1122
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1122/oj
Published date02 December 2009
Date30 November 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 02 December 2009
L_2009316IT.01006501.xml
2.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 316/65

REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 85 quinvicies e 103 octovicies, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, in particolare l’articolo 142, lettere b), c), d), e), h), k), l), m), n), o), q) ed s),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 e apporta una serie di modifiche al regime di pagamento unico e ad alcuni altri regimi di pagamento diretto. Nel contempo, esso abroga vari regimi di pagamento diretto a decorrere dal 2010. Esso apporta inoltre una serie di modifiche al sistema in base al quale un agricoltore che non ottempera a determinate condizioni in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia dell’ambiente e benessere degli animali (la cosiddetta «condizionalità») è passibile di riduzione o azzeramento dei pagamenti diretti.
(2) I regimi di pagamento diretto sono stati introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sono stati ulteriormente sviluppati nell’ambito delle successive riforme. Tali regimi sono stati oggetto di un sistema integrato di gestione e di controllo (qui di seguito «sistema integrato»). Tale sistema, quale configurato dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 24 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (2), si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi di pagamento diretto. Il regolamento (CE) n. 73/2009 poggia su tale sistema integrato.
(3) Tenendo conto delle modifiche apportate al sistema dei pagamenti diretti dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 796/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento basato sui principi stabiliti dal medesimo regolamento (CE) n. 796/2004. Contestualmente, in seguito all’inclusione del settore vitivinicolo nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è opportuno sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (3) contenuti nel regolamento (CE) n. 796/2004 con riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007. Per motivi di coerenza, è opportuno che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 siano incorporate nel regolamento (CE) n. 1120/2009 (4), che ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5).
(4) Il regolamento (CE) n. 73/2009 lascia agli Stati membri una certa discrezionalità quanto all’applicazione di alcuni dei regimi di aiuto ivi previsti. È pertanto opportuno che il presente regolamento preveda le disposizioni in materia di gestione e di controllo che devono essere applicate dagli Stati membri qualora essi scelgano di accedere a determinati regimi. Le disposizioni del presente regolamento devono quindi potersi applicare solo nella misura in cui gli Stati membri abbiano operato tale scelta.
(5) Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, nell’ambito della condizionalità, determinati obblighi a carico sia degli Stati membri che dei singoli agricoltori in materia di mantenimento dei pascoli permanenti. È necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie agricola e stabilire gli obblighi individuali degli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.
(6) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l’identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.
(7) Occorrono modalità di applicazione relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009. Questo articolo prevede l’impiego di tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica (SIG). È necessario chiarire a quale livello deve funzionare il sistema e il grado di dettaglio delle informazioni da inserire nel SIG.
(8) Per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione che consenta di conservare una traccia dei diritti all’aiuto e di effettuare, tra l’altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e i diritti di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all’aiuto in quanto tali.
(9) Per sorvegliare l’adempimento degli obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate riduzioni. A questo scopo, le varie autorità competenti degli Stati membri devono comunicare informazioni sulle domande di aiuto, i campioni di controllo, i risultati dei controlli in loco, ecc. Occorre definire i principali elementi di tale sistema.
(10) A fini di semplificazione, gli Stati membri devono poter decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009 siano integrate nella domanda unica.
(11) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie al buon funzionamento del sistema integrato quando più organismi pagatori sono competenti nei confronti di uno stesso agricoltore.
(12) Ai fini di un controllo efficace, qualunque tipo di uso della superficie e i regimi di aiuto corrispondenti devono essere dichiarati contemporaneamente. Si deve pertanto disporre che venga presentata un’unica domanda di aiuto comprendente le varie richieste di aiuto correlate in qualche modo alla superficie. Inoltre, tutti gli agricoltori che dispongono di una superficie agricola devono essere tenuti a presentare un modulo di domanda unica, anche se non richiedono alcuno degli aiuti che formano oggetto della domanda unica. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di dispensare gli agricoltori da tale obbligo qualora le autorità già dispongano delle informazioni in questione.
(13) Gli Stati membri devono fissare un termine per la presentazione della domanda unica che, per consentirne il trattamento e i controlli in tempo utile, non deve essere successivo al 15 maggio. L’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi paesi, devono essere autorizzate a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, sulla stessa base giuridica, in futuro si dovrebbero ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustifichino le condizioni climatiche in un dato anno.
(14) Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all’aiuto e deve essere inoltre fornita ogni informazione necessaria al fine di accertare l’ammissibilità all’aiuto. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri una deroga a taluni obblighi qualora i diritti all’aiuto da attribuire nel corso dell’anno considerato non siano stati ancora definitivamente stabiliti.
(15) Al fine di semplificare l’iter istruttorio della domanda e in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve disporre, in questo contesto, che gli Stati membri forniscano agli aventi diritto quante più possibile informazioni prestabilite.
(16) È opportuno che eventuali informazioni specifiche relative alla produzione di canapa, frutta a
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