Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption

Coming into Force28 December 2005,30 October 2002,30 April 2003,28 December 2002,01 November 2002
End of Effective Date04 March 2011
Celex Number32002R1774
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/1774/oj
Published date10 October 2002
Date03 October 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 273, 10 October 2002
EUR-Lex - 32002R1774 - IT

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 10/10/2002 pag. 0001 - 0095


Regolamento (CE) N. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 3 ottobre 2002

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato il 12 settembre 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE(4), istituisce il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato.

(2) Il comitato scientifico direttivo ha formulato, sin dall'adozione di tale direttiva, una serie di pareri la cui conclusione principale è che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali risultati inidonei al consumo umano a seguito di un'ispezione sanitaria non devono entrare nella catena alimentare animale.

(3) Alla luce dei pareri scientifici di cui sopra, occorre distinguere le misure da attuare a seconda della natura dei sottoprodotti di origine animale interessati. È opportuno limitare le eventuali utilizzazioni di taluni materiali di origine animale e definire norme per l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale diversa da quella nei mangimi e norme per la loro eliminazione.

(4) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno chiarire il rapporto tra la direttiva 90/667/CEE e la normativa comunitaria in materia ambientale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della normativa esistente in materia ambientale né ostacola l'elaborazione di ulteriori norme sulla protezione dell'ambiente, segnatamente per quanto concerne i rifiuti biodegradabili.

(5) La conferenza scientifica internazionale sulle farine di carne e di ossa, organizzata a Bruxelles il 1o e il 2 luglio 1997 dalla Commissione e dal Parlamento europeo, ha avviato un dibattito sulla produzione di tali farine e sul loro utilizzo per l'alimentazione degli animali. La conferenza ha invitato a proseguire la riflessione sulle future politiche da applicare nel settore. Nel novembre 1997, al fine di avviare un dibattito pubblico il più ampio possibile sul futuro della normativa comunitaria relativa agli alimenti per animali, la Commissione ha ultimato un documento di consultazione sulle farine di carne e di ossa. Tale consultazione ha rivelato un generale consenso circa la necessità di modificare la direttiva 90/667/CEE per tener conto dei nuovi dati scientifici.

(6) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 16 novembre 2000 sull'ESB e la sicurezza dei mangimi animali(5), ha chiesto un divieto dell'uso di proteine animali nei mangimi fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

(7) Secondo i pareri scientifici, la pratica di alimentare una specie animale con proteine derivate dai corpi o parti di corpi della stessa specie presenta il rischio di diffondere malattie. Come misura precauzionale, questa pratica deve pertanto essere vietata. Devono essere adottate norme di attuazione al fine di assicurare la necessaria separazione dei sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati nei mangimi in ogni fase della trasformazione, del magazzinaggio e del trasporto. Tuttavia, devono poter essere stabilite deroghe a tale divieto generale in relazione ai pesci e agli animali da pelliccia, se avallate da pareri scientifici.

(8) I rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale possono essere altresì un vettore di diffusione di malattie. Tutti i rifiuti di questo genere provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali devono essere eliminati in modo sicuro. I rifiuti di cucina e ristorazione prodotti all'interno della Comunità non devono essere utilizzati per nutrire animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.

(9) A partire dall'ottobre 1996, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha svolto diverse serie di ispezioni negli Stati membri per valutare la presenza e la gestione dei principali fattori di rischio connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e delle relative procedure di sorveglianza. Parte della valutazione riguardava i sistemi di lavorazione degli scarti a fini commerciali e altri metodi di smaltimento dei rifiuti di origine animale. A seguito delle ispezioni sono state formulate conclusioni generali e un certo numero di raccomandazioni, in particolare per quanto concerne la rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale.

(10) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati, immagazzinati e tenuti separati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati secondo metodi appropriati. In determinate circostanze, soprattutto ove ciò sia giustificato dalla distanza, dalla durata del trasporto o da problemi di capacità, l'impianto di trasformazione, di incenerimento o di coincenerimento designato può essere situato in un altro Stato membro.

(11) La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(6) non si applica agli impianti di incenerimento se i rifiuti trattati comprendono unicamente carcasse di animali. È necessario stabilire prescrizioni minime per tali impianti di incenerimento onde proteggere la salute pubblica e degli animali. In attesa dell'adozione di requisiti comunitari, gli Stati membri possono adottare la normativa in materia ambientale per detti impianti. Requisiti meno severi devono applicarsi agli impianti di incenerimento a bassa capacità, come quelli situati nelle aziende agricole e nei crematori per animali da compagnia, in considerazione del rischio minore presentato dal materiale trattato e per evitare trasporti non necessari di sottoprodotti di origine animale.

(12) Occorre stabilire norme specifiche di controllo degli impianti di trasformazione, in particolare per quanto concerne le procedure particolareggiate per la convalida dei metodi di trasformazione e l'autocontrollo della produzione.

(13) Deroghe alle norme sull'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale possono rivelarsi appropriate per agevolare l'alimentazione di animali non destinati al consumo umano. Le autorità competenti devono controllare tali utilizzazioni.

(14) Possono altresì risultare opportune deroghe che consentano l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in loco in condizioni controllate. La Commissione deve ricevere le informazioni necessarie per essere in grado di monitorare la situazione e per stabilire, se del caso, norme di attuazione.

(15) È necessario effettuare ispezioni comunitarie negli Stati membri per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni sanitarie. Tali ispezioni devono includere procedure di verifica.

(16) La normativa comunitaria in materia di sanità è fondata su solide basi scientifiche. Per questo motivo, i comitati scientifici competenti istituiti con le decisioni della Commissione 97/404/CE(7) e 97/579/CE(8) devono essere consultati ogniqualvolta risulti necessario. In particolare, occorrono ulteriori pareri scientifici sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale in fertilizzanti organici e ammendanti. In attesa dell'adozione di norme comunitarie alla luce di detti pareri, gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe di quelle previste nel presente regolamento, a condizione che tali norme rispettino la restante normativa comunitaria applicabile.

(17) Le modalità di sostegno finanziario per la trasformazione, la raccolta, il magazzinaggio e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale variano molto da uno Stato membro all'altro. Per evitare che ciò possa incidere sulle condizioni di concorrenza tra i prodotti agricoli è necessario svolgere un'analisi e, se del caso, adottare opportune disposizioni a livello comunitario.

(18) Alla luce di quanto sopra esposto appare pertanto necessario procedere a una revisione sostanziale della normativa comunitaria sui sottoprodotti di origine animale.

(19) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in particolare, le proteine animali trasformate, i grassi fusi, gli alimenti per animali da compagnia, le pelli e la lana) sono inclusi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato I del trattato. L'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Per garantire lo sviluppo razionale del settore ed accrescerne la produttività, sono necessarie norme sanitarie e di polizia sanitaria comunitarie per i prodotti in questione. Dati i rischi sensibili di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario applicare requisiti particolari all'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale, segnatamente nelle regioni con un livello...

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