Règlement (UE) 2019/319 de la Commission du 6 février 2019 modifiant l'annexe IX du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe XV du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission en ce qui concerne la certification sanitaire à l'importation dans l'Union pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Coming into Force20 March 2019
End of Effective Date31 December 9999
Published date28 February 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/319/oj
Date06 February 2019
Celex Number32019R0319
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 61, 28 febbraio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 61, 28 février 2019
L_2019061IT.01000101.xml
28.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 61/1

REGOLAMENTO (UE) 2019/319 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2019

che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda la certificazione sanitaria per l'importazione nell'Unione europea in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma, e l'articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera m),

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, frase introduttiva, lettera d) e ultimo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi. Il regolamento stabilisce inoltre una base giuridica per la classificazione, come stabilito nella decisione 2007/453/CE della Commissione (3), degli Stati membri e dei paesi terzi o delle loro regioni in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in paesi e regioni con un rischio trascurabile di BSE, un rischio controllato di BSE e un rischio indeterminato di BSE.
(2) L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni relative all'importazione nell'Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. In particolare, il capitolo B di detto allegato stabilisce le prescrizioni per l'importazione di bovini tenendo conto della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE dei paesi terzi o delle loro regioni. Il capitolo D di tale allegato stabilisce inoltre le prescrizioni per la presentazione di un'attestazione riguardante il rischio di TSE nel certificato sanitario necessario per importare nell'Unione alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, comprese, tra l'altro, le proteine animali trasformate.
(3) L'allegato IX, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione (4), stabilisce che i bovini vivi importati nell'Unione non devono essere stati esposti a casi di BSE o alle loro coorti. In considerazione del fatto che il principale veicolo di trasmissione della BSE sono i mangimi contaminati con il prione di tale malattia, detta prescrizione dovrebbe essere modificata in modo da prevedere che i bovini vivi importati nell'Unione non possano essere casi di BSE o appartenere alle coorti di questi ultimi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.
(4) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5) stabilisce misure di esecuzione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, incluse determinate prescrizioni per l'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti da paesi terzi.
(5) L'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 elenca alcune definizioni da utilizzare ai fini di tale regolamento. L'articolo 31 del regolamento (UE) n. 142/2011 dispone che le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinate all'importazione o al transito nell'Unione siano accompagnate da certificati sanitari e dichiarazioni conformi ai modelli di cui all'allegato XV.
(6) L'articolo 11.4.13, punto 1, del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («codice OIE») (6) raccomanda che le farine di carne e ossa e i ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice OIE, e le merci contenenti tali prodotti originari di paesi o zone con un rischio trascurabile di BSE in cui si è verificato un caso indigeno di BSE possano essere oggetto di scambi a livello internazionale solo se i prodotti sono stati ottenuti da bovini nati dopo la data dell'effettiva applicazione, nel paese, del divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice OIE. Il punto 2 del medesimo articolo raccomanda che le farine di carne e ossa e i ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice OIE, e le merci contenenti tali prodotti non siano oggetto di scambi a livello internazionale se originari di paesi o zone con un rischio controllato o indeterminato di BSE.
(7) Il codice OIE definisce le farine di carne e ossa come prodotti solidi a base di proteine ottenuti quando i tessuti animali vengono fusi, compresi i prodotti proteici intermedi diversi da peptidi di peso molecolare inferiore a 10 000 Dalton e amminoacidi. La definizione di farina di carne e ossa del codice OIE include quindi sia la definizione di farina di carne e ossa di cui al punto 27 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 e sia la definizione di proteine animali trasformate di cui al punto 5 di detto allegato.
(8) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'importazione nell'Unione di farine di carne e ossa, quali definite nella legislazione dell'Unione, può aver luogo unicamente se sono state adottate norme di attuazione per stabilire le condizioni per tale importazione. Poiché tali norme di attuazione non sono state adottate, l'importazione nell'Unione di farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 1 o categoria 2 attualmente non è consentita. L'importazione nell'Unione di proteine animali trasformate, quali definite nella legislazione dell'Unione, può tuttavia aver luogo, a condizione che siano rispettate le condizioni per l'importazione relative alla TSE stabilite nell'allegato IX, capitolo D, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001, e le condizioni per l'importazione di proteine animali trasformate di cui al regolamento (UE) n. 142/2011.
(9) Al fine di allineare le condizioni in materia di TSE per l'importazione nell'Unione, di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, con le raccomandazioni contenute nel capitolo BSE del codice OIE, è opportuno modificare l'allegato IX, capitolo D, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 in modo che le prescrizioni di cui a tale sezione tengano conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 11.4.13 del codice OIE. Tuttavia, poiché nell'Unione è autorizzato l'uso di proteine animali trasformate derivate da ruminanti per la produzione di alimenti per animali da compagnia, al fine di non applicare un trattamento discriminatorio nei confronti delle importazioni rispetto alla produzione dell'Unione europea, le raccomandazioni di cui all'articolo 11.4.13 del codice OIE non dovrebbero essere seguite per l'importazione di alimenti per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti, a condizione che detti alimenti per animali da compagnia siano trasformati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione.
(10) L'allegato IX, capitolo D, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(11) Il diritto dell'Unione o una decisione dell'operatore responsabile possono imporre che i prodotti di origine animale siano dichiarati sottoprodotti di origine animale. Quando un operatore decide che i prodotti di origine animale devono essere dichiarati sottoprodotti di origine animale, la decisione è irreversibile. Tali sottoprodotti di origine animale sono esclusi dall'uso per il consumo umano. Certi sottoprodotti di origine animale hanno gli stessi codici doganali della nomenclatura combinata (NC) dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7). Al fine della classificazione secondo i codici doganali della NC, le autorità doganali degli Stati membri devono essere in grado di distinguere chiaramente i prodotti idonei al consumo umano da quelli non idonei. Per evitare confusione ai fini di tale classificazione, le garanzie sanitarie di cui ai certificati d'importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati dovrebbero chiarire che, sebbene provengano da animali che erano idonei al consumo umano in una fase precedente, i sottoprodotti di origine animale sono classificati e trattati come sottoprodotti di origine animale esclusi definitivamente dalla filiera alimentare. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV, capi 3(D), 3(F) e 8, del regolamento (CE) n. 142/2011.
(12) Inoltre, l'attestazione relativa alla TSE nei modelli di certificati per le importazioni e il transito nell'Unione di certi
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