2005/673/EC: Council Decision of 20 September 2005 amending Annex II of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2005
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32005D0673
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2005/673/oj
Published date30 September 2005
Date20 September 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 254, 30 September 2005
L_2005254IT.01006901.xml
30.9.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254/69

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/673/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente vietato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della stessa direttiva.
(2) In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni.
(3) Alcune esenzioni dal divieto non dovrebbero essere prorogate perché l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinate applicazioni non è più inevitabile.
(4) Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero beneficiare o continuare a beneficiare dall’esenzione dal divieto d’impiego di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), poiché per essi l’uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile. In alcuni casi è opportuno riesaminare la data di scadenza delle esenzioni per verificare se l’uso delle sostanze proibite continui a essere inevitabile anche in futuro.
(5) Per quanto riguarda l’alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, fino all’1,5 % di piombo, di cui al punto 2, lettera a) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista in funzione della disponibilità di sostituti del piombo.
(6) Per quanto riguarda i cuscinetti e pistoni contenenti piombo, di cui al punto 4 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che applicazioni non contenenti piombo possano essere montate in tutti i motori e le trasmissioni senza comprometterne il buon funzionamento.
(7) Per quanto riguarda l’uso del cromo esavalente per i rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai, di cui al punto 13, lettera b) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che nel ciclo di vita del veicolo non si verifichi il distacco accidentale di componenti meccanici essenziali.
(8) Per quanto riguarda l’uso del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici, di cui al punto 17 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire la disponibilità di tecnologie alternative per le batterie e i veicoli elettrici.
(9) È opportuno dunque modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la decisione 2005/438/CE della Commissione (2), l’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/438/CE della Commissione (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19).

(2) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Materiali e componenti Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
Piombo come elemento di lega
1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo
2 a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l’1,5 % o meno di piombo
1o luglio 2008
2 b)
...

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