Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force06 October 2016,01 January 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1628
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj
Published date16 September 2016
Date14 September 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 252, 16 September 2016
L_2016252IT.01005301.xml
16.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 252/53

REGOLAMENTO (UE) 2016/1628 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tal fine la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha stabilito misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico causato dai motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. È opportuno proseguire gli sforzi in materia di sviluppo e funzionamento del mercato interno dell'Unione.
(2) Il mercato interno dovrebbe essere basato su norme trasparenti, semplici e coerenti, atte a garantire certezza del diritto e chiarezza, a beneficio tanto delle imprese quanto dei consumatori.
(3) È stato sviluppato un nuovo approccio normativo relativamente alla legislazione dell'Unione in materia di omologazione dei motori nell'intento di semplificare e accelerare l'adozione di tale legislazione. Sulla base di tale approccio, il legislatore stabilisce le norme e i principi fondamentali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione riguardo a ulteriori dettagli tecnici. In merito alle prescrizioni essenziali, il presente regolamento dovrebbe pertanto limitarsi a stabilire le disposizioni fondamentali sulle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante e sull'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e dovrebbe conferire alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati e di esecuzione.
(4) Il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha definito un quadro normativo in tema di omologazione e di vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Considerate le affinità tra i settori e l'esperienza positiva nell'applicare il regolamento (UE) n. 167/2013, molti dei diritti e degli obblighi sanciti da tale regolamento dovrebbero essere presi in considerazione per quanto concerne le macchine mobili non stradali. Tuttavia, al fine di tenere pienamente conto delle prescrizioni specifiche per i motori destinati a macchine mobili non stradali, è indispensabile che sia adottato un complesso di norme distinto.
(5) La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato. Tuttavia, tale direttiva non stabilisce le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori destinati a macchine mobili non stradali. È pertanto opportuno stabilire alcuni obblighi specifici per i costruttori di macchine mobili non stradali al fine di garantire che l'installazione di motori su tali macchine sia effettuata in modo da non incidere negativamente sulle prestazioni del motore per quanto concerne le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante. Al fine di garantire l'efficacia dei limiti di emissione per motori stabiliti nel presente regolamento, sono altresì necessari taluni obblighi per quanto concerne gli aspetti relativi ai limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante di motori destinati a macchine mobili non stradali.
(6) Il presente regolamento dovrebbe contenere prescrizioni sostanziali in merito ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE dei motori destinati a macchine mobili non stradali. I principali elementi delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento si basano sui risultati della valutazione d'impatto della Commissione del 20 novembre 2013, che ha analizzato le varie opzioni elencando i possibili vantaggi e svantaggi in termini economici, ambientali, per quanto riguarda gli aspetti sociali e di sicurezza e di effetti sulla salute. In tale analisi sono stati inclusi tanto gli aspetti qualitativi quanto quelli quantitativi.
(7) Al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme armonizzate per l'omologazione UE dei motori destinati a macchine mobili non stradali. A tale scopo dovrebbero essere fissati nuovi limiti di emissione e i motori destinati a macchine mobili non stradali e a macchine agricole e forestali, per rispecchiare i progressi tecnologici e per garantire la convergenza con le politiche dell'Unione nel settore dei trasporti su strada. Tali nuovi limiti di emissione dovrebbero essere fissati al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di qualità dell'aria e di ridurre le emissioni delle macchine mobili non stradali e dei veicoli agricoli e forestali, diminuendo in tal modo la quota di emissioni delle macchine mobili non stradali rispetto alle emissioni dei veicoli stradali. Di conseguenza, l'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in questo settore dovrebbe essere ampliato al fine di migliorare l'armonizzazione del mercato a livello dell'Unione e internazionale e di ridurre al minimo il rischio di distorsioni del mercato e di effetti nocivi sulla salute.
(8) Oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione del mercato, nel contempo riducendo al minimo il rischio di distorsioni del mercato, il presente regolamento mira a semplificare l'attuale quadro normativo, anche prevedendo misure di semplificazione delle procedure amministrative, e a migliorare le condizioni generali per l'applicazione di tale legislazione, in particolare mediante il rafforzamento delle disposizioni sulla vigilanza del mercato.
(9) Il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» evidenzia il ruolo particolare della ferrovia e della navigazione interna ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici. Dato che il progresso di tali modi di trasporto si confronta sfavorevolmente con quello di altri settori in relazione al miglioramento della qualità dell'aria, la Commissione e le autorità degli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, dovrebbero prevedere diverse forme per promuovere l'innovazione della tecnologia in materia di emissioni, in modo che il continuo aumento del volume delle merci trasportate su rotaia e per vie d'acqua interne vada di pari passo con un miglioramento della qualità dell'aria in Europa.
(10) Le prescrizioni per i motori delle macchine mobili non stradali dovrebbero seguire i principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002, Piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione».
(11) Il settimo programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), rammenta che l'Unione si è prefissa di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non presentino impatti e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente. La legislazione dell'Unione ha fissato appropriati limiti di emissione per la qualità dell'aria ambiente, a tutela della salute umana e in particolare degli individui sensibili, nonché per i limiti nazionali di emissione (7). Successivamente alla comunicazione del 4 maggio 2001 che ha istituito il programma Aria pulita per l'Europa (Clean Air for Europe — CAFE), il 21 settembre 2005 la Commissione ha adottato un'altra comunicazione dal titolo «Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico». Una delle conclusioni cui è giunta tale strategia tematica è che per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione è necessario ridurre ulteriormente le emissioni prodotte dai trasporti (aerei, marittimi e terrestri), dalle famiglie e dai settori dell'energia, dell'agricoltura e dell'industria. In questo contesto, l'obiettivo di una riduzione delle emissioni dei motori destinati a macchine mobili non stradali dovrebbe essere considerato come parte di una strategia globale. I nuovi limiti di emissione di cui alla fase V costituiscono una delle misure dirette a ridurre le emissioni attuali di inquinanti atmosferici durante l'uso, come il particolato inquinante e i precursori dell'ozono quali gli ossidi d'azoto (NOx) e gli idrocarburi.
(12) Il 12 giugno 2012 l'Organizzazione mondiale della sanità attraverso la sua Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha riclassificato i gas di scarico dei motori diesel come «cancerogeni per gli esseri umani» (gruppo 1) sulla base di sufficienti elementi di prova che l'esposizione è associata a un aumento del rischio di tumore ai polmoni.
(13) Al fine di realizzare un miglioramento nella qualità dell'aria dell'Unione e di raggiungere i suoi obiettivi in materia di protezione dell'aria in modo sostenibile da qui al 2020 e oltre, sono necessari sforzi
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