Council Regulation (EC) No 2166/2005 of 20 December 2005 establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula and amending Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

Coming into Force17 January 2006
End of Effective Date31 December 9999
Published date29 June 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/2166/oj
Date20 December 2005
Celex Number32005R2166
L_2005345IT.01000501.xml
28.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/5

REGOLAMENTO (CE) N. 2166/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), gli stock di nasello e di scampo nelle acque delle divisioni CIEM VIIIc e IXa registrano, a seguito della mortalità alieutica, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l’esaurimento.
(2) È necessario adottare misure per l’attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di tali stock, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2).
(3) L’obiettivo di tali piani dovrebbe essere la ricostituzione degli stock entro limiti di sicurezza biologica in un arco di tempo di dieci anni.
(4) L’obiettivo dovrebbe ritenersi conseguito quando gli stock sono considerati entro limiti di sicurezza biologica dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), alla luce del parere più recente del CIEM.
(5) Per conseguire questo obiettivo, il livello della mortalità alieutica dovrebbe essere gestito in modo tale da essere ridotto di anno in anno.
(6) Tale contenimento del tasso di mortalità alieutica può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che preveda zone di divieto e limitazioni dei chilowatt-giorni, limitando lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere impossibile il superamento dei TAC.
(7) Una volta conseguito l’obiettivo della ricostituzione, è opportuno che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, le misure di gestione da attuare in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3).
(9) Ai fini della ricostituzione degli stock di scampo, alcune zone di riproduzione di questa specie devono essere protette dalla pesca. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock (di seguito «gli stock»):

a) lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM);
b) lo stock di scampo della divisione CIEM VIIIc;
c) lo stock di scampo della divisione CIEM IXa.

Articolo 2

Obiettivo del piano di ricostituzione

Il piano di ricostituzione è inteso a ricostituire gli stock entro limiti di sicurezza biologica, in conformità delle informazioni fornite dal CIEM. Pertanto:

a) per quanto riguarda lo stock di cui all’articolo 1, lettera a), esso dovrà raggiungere una biomassa dei riproduttori pari a 35 000 tonnellate nel corso di due anni consecutivi, in base alle relazioni scientifiche disponibili, o aumentare i quantitativi di individui maturi entro un periodo di dieci anni in modo da raggiungere valori pari o superiori a 35 000 tonnellate. Tale valore è adeguato alla luce dei nuovi dati scientifici trasmessi dal CSTEP;
b) per quanto riguarda gli stock di cui all’articolo 1, lettere b) e c), essi dovranno essere ricostituiti entro limiti di sicurezza biologica nell’arco di un periodo di dieci anni.

Articolo 3

Valutazione delle misure di ricostituzione

1. Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere del CIEM e del CSTEP, valuta l’impatto delle misure di ricostituzione sugli stock e sulle attività di pesca ad essi correlate.

2. Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che per uno stock è stato conseguito l’obiettivo di cui all’articolo 2, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire per quello stock il piano di ricostituzione previsto dal presente regolamento con un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3. Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che uno stock non presenta segni di recupero, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l’adozione di misure supplementari e/o alternative intese ad assicurare la ricostituzione dello stock.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 4

Fissazione dei TAC

1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC relativo all’anno successivo per gli stock interessati.

2. Il TAC per lo stock di cui all’articolo 1, lettera a), è fissato conformemente all’articolo 5.

3. I TAC per gli stock di cui all’articolo 1, lettere b) e c), sono fissati conformemente all’articolo 6.

Articolo 5

Procedimento per la fissazione del TAC per lo stock di nasello

1. Ove il tasso di mortalità alieutica dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, superiore allo 0,3 % annuo, il TAC non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere una riduzione del 10 % del tasso di mortalità alieutica nell’anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l’anno precedente.

2. Ove il tasso di mortalità alieutica dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, pari o inferiore allo 0,3 % annuo, il TAC è fissato al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere un tasso annuo di mortalità alieutica dello 0,27 % nell’anno di applicazione.

3. Ove il CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, sia in grado di calcolare un livello di catture corrispondente ai tassi di mortalità specificati ai paragrafi 1 e 2 soltanto per una parte delle divisioni CIEM...

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