Council Directive 95/19/EC of 19 June 1995 on the allocation of railway infrastructure capacity and the charging of infrastructure fees

Coming into Force27 June 1995
End of Effective Date14 March 2001
Celex Number31995L0019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/19/oj
Published date27 June 1995
Date19 June 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 143, 27 June 1995
EUR-Lex - 31995L0019 - IT

Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995 pag. 0075 - 0078


DIRETTIVA 95/19/CE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che una maggiore integrazione del settore comunitario dei trasporti è essenziale per il mercato interno e che le ferrovie costituiscono un elemento vitale di tale settore;

considerando che il principio della libertà di prestare servizi deve essere applicato al settore ferroviario tenendo conto delle caratteristiche peculiari di tale settore;

considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (4), prevede taluni diritti di accesso nel trasporto ferroviario internazionale per le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie;

considerando che è importante garantire che le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali che esse costituiscono, quando effettuano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE, beneficino pienamente dei nuovi diritti di accesso; che, a questo fine, è opportuno istituire un sistema di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e di riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, non discriminatorio e uniforme nella Comunità;

considerando che è opportuno mantenere l'ambito di applicazione della direttiva 91/440/CEE, comprese le eccezioni previste per i servizi regionali, urbani e suburbani, precisando tuttavia che le operazioni di trasporto mediante servizi di navetta attraverso il tunnel sotto la Manica sono anch'esse escluse dall'ambito d'applicazione;

considerando che, in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno che la Comunità stabilisca i principi generali di tale sistema demandando agli Stati membri il compito di definire le norme dettagliate di attuazione pratica del sistema;

considerando che gli Stati membri devono garantire una flessibilità sufficiente nella ripartizione delle capacità di infrastruttura così da permettere un impiego efficace e ottimale di detta infrastruttura;

considerando che è tuttavia necessario concedere alcune priorità al momento della ripartizione delle capacità di infrastruttura, soprattutto a favore dei servizi pubblici e dei servizi effettuati su una infrastruttura ferroviaria specifica;

considerando che è inoltre necessario prevedere la possibilità di accordare diritti speciali nella ripartizione delle capacità di infrastruttura qualora essi siano indispensabili per garantire servizi di trasporto adeguati o permettere il finanziamento di nuove infrastrutture;

considerando infine che il gestore dell'infrastruttura deve trovarsi in una situazione finanziaria che gli permetta di coprire le spese di infrastruttura;

considerando che è d'altronde necessario stabilire condizioni non discriminatorie per quanto riguarda la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura in un medesimo mercato;

considerando che l'utilizzo efficace delle capacità di infrastruttura richiede criteri generali comuni per la fissazione dei diritti;

considerando che, in un intento generale di trasparenza e di non discriminazione, occorre adottare norme comuni riguardanti le procedure di ripartizione delle capacità di infrastruttura e di riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

considerando che, nell'interesse della sicurezza del traffico, l'impresa ferroviaria, in vista dell'accesso a una determinata infrastruttura, deve essere titolare di un certificato di sicurezza, basato su alcuni criteri comuni e sulle disposizioni nazionali, rilasciato dall'organismo competente per l'infrastruttura prescelta; che inoltre essa deve concludere, con il gestore dell'infrastruttura, gli indispensabili accordi...

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