Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force03 March 2011,03 September 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0073
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/73/oj
Published date14 August 2009
Date13 July 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 211, 14 August 2009
L_2009211IT.01009401.xml
14.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211/94

DIRETTIVA 2009/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.
(2) La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (4), ha fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.
(3) La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
(4) Tuttavia, attualmente si frappongono ostacoli alla vendita di gas a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.
(5) Nella comunicazione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell’energia per l’Europa» la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese del settore del gas naturale stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate rispettivament «Prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità» e «Indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’energia elettrica (relazione finale)», hanno dimostrato che le norme e le misure vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell’obiettivo auspicato, vale a dire la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.
(6) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura («separazione effettiva»), vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
(7) Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/55/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasporto. Nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a elaborare proposte legislative per la «separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete».
(8) Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità (5) ha definito la separazione proprietaria a livello di trasporto come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell’infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di produzione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasporto o un gestore di sistemi di trasporto. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasporto o un gestore di sistemi di trasporto dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di produzione o di fornitura. Entro tali limiti, un’impresa di produzione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasporto o in un gestore di sistemi di trasporto.
(9) Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l’accesso di nuovi operatori sul mercato nell’ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non dovrebbe creare un regime regolamentare eccessivamente oneroso per le autorità nazionali di regolamentazione.
(10) La definizione del termine «controllo» è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) (6).
(11) Poiché la separazione proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di effettuare la separazione proprietaria dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell’energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.
(12) In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, lo stesso soggetto non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e di un’impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, lo stesso soggetto non dovrebbe essere legittimato a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa che esercita attività di produzione o di fornitura.
(13) L’istituzione di un gestore di sistemi o di un gestore di trasporto indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione dovrebbe consentire ad un’impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre un’effettiva separazione degli interessi, purché tale gestore di sistemi o tale gestore di trasporto indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistemi e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
(14) Se il 3 settembre 2009 un’impresa proprietaria di un sistema di trasporto fa parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l’istituzione di un gestore di sistemi o di un gestore di trasporto che sia indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione.
(15) Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell’impresa integrata in azioni dell’impresa proprietaria della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e produzione, purché sia osservato l’obbligo della separazione proprietaria.
(16) La piena efficacia dell’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasporto indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore di trasporto indipendente prevedono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l’accesso di nuovi operatori del mercato e l’integrazione dei mercati del gas. Una separazione effettiva attraverso le disposizioni relative ai gestori di trasporto indipendenti dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all’integrazione dei mercati mediante la
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