Council Regulation (EC) No 2870/95 of 8 December 1995 amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy

Coming into Force01 January 1996
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number31995R2870
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1995/2870/oj
Published date14 December 1995
Date08 December 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 301, 14 December 1995
EUR-Lex - 31995R2870 - IT

Regolamento (CE) n. 2870/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 14/12/1995 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 2870/95 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca (4), riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie stabilisce i livelli massimi annui per lo sforzo di pesca in alcune zone;

considerando che, secondo il regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talunze zone e risorse comunitarie (5), si dovrebbero istituire misure di controllo e sorveglianza per garantire che venga rispettato il regime di gestione dello sforzo di pesca;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 685/95, gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per obbligare i pescherecci battenti la loro bandiera a comunicare i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone oggetto di limitazioni dello sforzo o della capacità di pesca, comprese le entrate e le uscite dai porti situati all'interno di quelle zone, nonché nella zona situata a sud di 56° 30′ di latitudine nord, a est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30′ di latitudine nord, in appresso denominata « Irish Box »;

considerando che il Consiglio decide entro il 30 giugno 1997 sulla proposta della Commissione del 12 giugno 1995 sull'infrastruttura della Comunità per la gestione dei dati sulle catture nelle acque comunitarie;

considerando che è opportuno consentire talune deroghe per i pescherecci che operano in condizioni particolari;

considerando che dovrebbe pertanto essere possibile che gli Stati membri adottino modalità semplificate di comunicazione per i pescherecci che intraprendano l'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro di bandiera o dello Stato membro in cui sono registrati i pescherecci;

considerando che, per motivi di semplicità, i capitani dei pescherecci comunitari che trascorrono un tempo inferiore alle 72 ore in mare dovrebbero essere autorizzati a comunicare, prima della partenza della nave, un unico « effort report » contenente tutti i dati richiesti dal presente regolamento;

considerando che le disposizioni di cui sopra non debbono comunque essere meno efficaci, per quanto riguarda la sorveglianza dello sforzo di pesca, delle misure considerate dal presente regolamento e di conseguenza non debbono recare svantaggio ai pescherecci comunitari;

considerando che è necessario controllare i giorni passati in zona dalle navi che battono bandiera degli Stati membri; che è pertanto fondamentale che i capitani dei pescherecci registrino nei loro giornali di bordo i giorni trascorsi in ciascuna zona di pesca; che è necessario per le autorità competenti degli Stati membri di essere informate, per garantire il controllo delle relative attività di pesca;

considerando che ogni Stato membro deve adottare le disposizioni necessarie per controllare, mediante sondaggio, le attività di pesca delle navi esonerate dall'obbligo di tenere il giornale di bordo;

considerando che l'accesso alle zone di pesca e all'« Irish Box » dovrebbe essere controllato sia dallo Stato membro di bandiera che dallo Stato membro responsabile del controllo nelle acque soggette alla sua giurisdizione o alla sua sovranità e che costituisce una zona di pesca; che si dovrebbe disporre che lo Stato membro di bandiera trasmetta con mezzi informatici alla Commissione gli elenchi nominativi delle navi autorizzate ad esercitare le loro attività nelle zone di pesca e nell'« Irish Box » e garantire che lo Stato membro responsabile del controllo abbia accesso a tali dati;

considerando che il contenimento dello sforzo di pesca dovrebbe essere gestito sia a livello degli...

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