Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

Coming into Force07 April 1999
End of Effective Date12 June 2016
Celex Number31999L0005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/5/oj
Published date07 April 1999
Date09 March 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 91, 07 April 1999
EUR-Lex - 31999L0005 - IT

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 07/04/1999 pag. 0010 - 0028


DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1999

riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 dicembre 1998,

(1) considerando che il settore delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione costituisce una componente fondamentale del mercato delle telecomunicazioni, il quale è, a sua volta, un elemento chiave dell'economia comunitaria; che le direttive applicabili al settore delle apparecchiature terminali di telecomunicazione non sono più in grado di adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore a seguito dell'avvento di nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato e della legislazione in materia di reti;

(2) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della creazione di un mercato unico, aperto e concorrenziale delle apparecchiature di telecomunicazione non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere meglio conseguito dalla Comunità; che le disposizioni della presente direttiva non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo;

(3) considerando che gli Stati membri possono invocare l'articolo 36 del trattato per escludere dalla presente direttiva alcune categorie di apparecchiature;

(4) considerando che la direttiva 98/13/CE(4) ha consolidato le disposizioni relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluse le misure per il reciproco riconoscimento della loro conformità;

(5) considerando che detta direttiva non contempla una sostanziale fascia del mercato delle apparecchiature radio;

(6) considerando che i beni di duplice uso sono soggetti al regime comunitario di controllo delle esportazioni istituito dal regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio(5);

(7) considerando che il vasto ambito di applicazione della presente direttiva richiede nuove definizioni delle espressioni "apparecchiature radio" e "apparecchiature terminali di telecomunicazione"; che un quadro normativo idoneo a promuovere il mercato unico delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe consentire uno sviluppo degli investimenti, della fabbricazione e della vendita al passo con l'evoluzione tecnologica e del mercato;

(8) considerando che, data la crescente importanza delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e delle reti che fanno uso di trasmissione via radio, oltre che delle apparecchiature collegate attraverso collegamenti cablati, qualsiasi regolamento relativo alla produzione, al commercio e all'uso delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe coprire entrambe le classi di tali apparecchiature;

(9) considerando che la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale(6), prevede che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la pubblicazione dettagliata delle specifiche relative alle interfacce tecniche di accesso alla rete, al fine di garantire un mercato concorrenziale della fornitura di apparecchiature terminali;

(10) considerando che gli obiettivi della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione(7), sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, ma senza applicazione dei limiti di tensione;

(11) considerando che i requisiti in materia di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica, prescritti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica(8), sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione;

(12) considerando che il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità derivanti da divergenze delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti possono giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti a livello nazionale siano necessari e proporzionati; che, pertanto, l'armonizzazione delle legislazioni deve limitarsi alle disposizioni necessarie a determinare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione;

(13) considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di apparecchiature radio o apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero dipendere dalla natura e dalle esigenze della categoria stessa; che tali requisiti debbono essere applicati con discernimento, per non frenare l'innovazione tecnologica o la risposta alle esigenze di una libera economia di mercato;

(14) considerando che si dovrebbe vigilare attentamente a che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione non costituiscano un inutile rischio per la salute;

(15) considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il benessere e l'occupazione delle persone disabili, che rappresentano una quota rilevante e crescente della popolazione in Europa; che, pertanto, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero essere concepite, se del caso, in modo che i disabili possano utilizzarle con un adattamento nullo o minimo;

(16) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione possono offrire talune funzioni necessarie per i servizi di emergenza;

(17) considerando che potrebbe essere necessario introdurre nelle apparecchiature radio e nelle apparecchiature terminali di telecomunicazione alcune funzioni per impedire che siano violati i dati personali e la vita privata dell'utente e dell'abbonato e/o per evitare le frodi;

(18) considerando che in alcuni casi potrebbero essere necessari un'interazione via rete con altri apparati ai sensi della presente direttiva e collegamenti con interfacce del tipo appropriato in tutta la Comunità;

(19) considerando che, di conseguenza, dovrebbe essere possibile individuare ed aggiungere i requisiti specifici essenziali sulla vita privata dell'utente, funzioni per utenti disabili, funzioni per servizi di emergenza e/o funzioni per evitare le frodi;

(20) considerando il consenso esistente sul fatto che in un mercato concorrenziale la certificazione volontaria e i sistemi di marcatura elaborati dalle organizzazioni dei consumatori, dai fabbricanti, dai gestori o dagli altri operatori dell'industria contribuiscono alla qualità e sono validi strumenti per accrescere la fiducia dei consumatori nei prodotti e nei servizi di telecomunicazione; che gli Stati membri potrebbero sostenere tali sistemi; che siffatti sistemi dovrebbero essere compatibili con le norme del trattato in materia di concorrenza;

(21) considerando che sarebbe necessario impedire il verificarsi di un inaccettabile deterioramento del servizio per le persone diverse dall'utente dell'apparecchiatura radio o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione; che i fabbricanti di terminali dovrebbero costruire le apparecchiature in modo da impedire che le reti subiscano danni che rechino un siffatto deterioramento in condizioni di impiego normali; che occorrerebbe che i gestori di reti le costruiscano in modo da non obbligare i fabbricanti di apparecchiature terminali ad adottare provvedimenti sproporzionati per prevenire danni alle reti; che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) dovrebbe tenere debitamente conto di questo obiettivo all'atto dell'elaborazione di norme relative all'accesso alle reti pubbliche;

(22) considerando che dovrebbe essere garantito l'utilizzo efficace dello spettro delle radiofrequenze in modo da evitare interferenze dannose; che andrebbe promosso, nella misura del possibile, un uso efficace, conforme agli sviluppi più recenti, di risorse limitate quali, ad esempio, lo spettro delle radiofrequenze;

(23) considerando che le interfacce armonizzate fra apparecchiature terminali e reti di telecomunicazione contribuiscono a promuovere mercati competitivi sia per le apparecchiature terminali sia per i servizi di rete;

(24) considerando, tuttavia, che i gestori di reti di telecomunicazioni pubbliche dovrebbero avere la possibilità di definire le caratteristiche tecniche delle loro interfacce, fatte salve le norme del trattato in materia di concorrenza; che, di conseguenza, essi dovrebbero pubblicare specifiche tecniche di tali interfacce accurate e adeguate per consentire ai produttori di progettare apparecchiature terminali di telecomunicazione che soddisfino i requisiti della presente direttiva;

(25) considerando, tuttavia, che le norme in materia di concorrenza contenute nel trattato e la direttiva...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT