Commission Regulation (EC) No 1839/95 of 26 July 1995 laying down detailed rules for the application of tariff quotas for imports of maize and sorghum into Spain and imports of maize into Portugal

Coming into Force01 July 1995,31 July 1995
End of Effective Date08 January 2009
Celex Number31995R1839
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1995/1839/oj
Published date28 July 1995
Date26 July 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 177, 28 July 1995
EUR-Lex - 31995R1839 - IT 31995R1839

Regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 28/07/1995 pag. 0004 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1839/95 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, in base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti a tariffa ridotta per 500 000 t di granturco in Portogallo, da un lato, e per 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 mila tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altro; che, nel caso del contingente d'importazione in Spagna, i quantitativi di certi prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna sono detratti proporzionalmente dai quantitativi totali da importare; che nel caso del contingente aperto per l'importazione di granturco in Portogallo, il dazio all'importazione effettivamente pagato non può oltrepassare l'importo di 50 ECU/t;

considerando che, per garantire l'applicazione di questi contingenti, occorre prevedere disposizioni riguardanti l'acquisto diretto sul mercato mondiale oppure l'applicazione di un regime di riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione (3);

considerando che il cumulo dei vantaggi previsti, da un lato, dal regime istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 (5), applicabile all'importazione nella Comunità di sorgo e di granturco originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e, dall'altro, dal presente regolamento, è di natura tale da provocare delle perturbazioni sul mercato spagnolo e portoghese dei cereali; che si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del dazio applicabile al granturco e al sorgo importati nel quadro del presente regolamento;

considerando, per quanto riguarda l'acquisto diretto sul mercato mondiale, che, per rendere possibile lo svolgimento delle operazioni nelle migliori condizioni e, più particolarmente, per ridurre al massimo i costi d'acquisto e di trasporto, è opportuno prevedere l'assegnazione mediante gara della fornitura e la consegna della merce resa magazzini designati dall'organismo d'intervento interessato; che è d'uopo disporre che le offerte dei concorrenti vengano presentate per partite individualizzate, che tengano conto delle capacità di magazzinaggio disponibili in determinate zone dello Stato membro interessato, pubblicate nel bando di gara;

considerando che occorre stabilire le modalità di organizzazione delle gare sia per la riduzione del dazio, sia per l'acquisto sul mercato mondiale e che occorre altresì definire le modalità di presentazione delle offerte, nonché le condizioni per il deposito e lo svincolo delle cauzioni destinate a garantire il rispetto degli obblighi incombenti all'aggiudicatario;

considerando che, ai fini di una corretta gestione economica e finanziaria delle operazioni d'acquisto di cui trattasi, e segnatamente al fine di evitare all'operatore rischi eccessivi e sproporzionati risultanti dai prezzi prevedibili sui mercati iberici, dev'essere accordata la possibilità d'immettere sul mercato, previo pagamento di un dazio ridotto, anche cereali che non rispondano ai requisiti qualitativi previsti per la gara; che in tal caso, tuttavia, la riduzione del dazio non potrà essere superiore all'ultimo importo fissato per tale riduzione;

considerando che è opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento siano contabilizzate secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (7), nonché dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti su base annua, per ogni campagna di commercializzazione e per l'immissione in libera pratica in Spagna, contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti vengono realizzate alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

2. È aperto su base annua, per ogni campagna di commercializzazione e per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di questo contingente sono realizzate alle condizioni stabilite dai seguenti articoli.

3. In caso di difficoltà tecniche debitamente constatate può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo d'importazione che oltrepassi la fine della campagna.

Articolo 2

1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ciascuna campagna, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco del codice NC 2303 10 19, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe d'agrumi del codice NC 2308 90 30 importati in Spagna da paesi terzi nel corso della campagna interessata. Qualora risulti che le quantità di questi stessi prodotti importate in Spagna sotto scorta dei documenti attestanti il loro carattere comunitario si sviluppano in modo anormale, le necessarie misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. La Commissione contabilizza, secondo una periodicità da stabilire:

- i quantitativi di granturco e di sorgo importati da paesi terzi in Spagna,

- i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi importati in Spagna.

A tal fine, le autorità spagnole forniscono regolarmente alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

Articolo 3

1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono destinati ad essere trasportati o utilizzati in Spagna.

2. I quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono destinati ad essere trasformati in Portogallo.

Articolo 4

Nell'ambito di questi contingenti d'importazione ed entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all'importazione oppure mediante acquisti diretto sul mercato mondiale.

CAPITOLO I

Importazioni con riduzione del dazio all'importazione

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 14, per un'importazione di granturco e di sorgo in Spagna o di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, una riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, stabilito conformemente...

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