Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights

Coming into Force19 November 1993
End of Effective Date15 January 2007
Celex Number31993L0098
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/98/oj
Published date24 November 1993
Date29 October 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 290, 24 November 1993
EUR-Lex - 31993L0098 - IT

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0009 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0075
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0075


DIRETTIVA 93/98/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che la convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche e la convenzione internazionale per la protezione degli artisti, degli interpreti, degli esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione contemplano soltanto durate di protezione minime, lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione per periodi più lunghi; che alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà; che, inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito alla convenzione di Roma;

(2) considerando che di conseguenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune; che è pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità;

(3) considerando che l'armonizzazione deve riguardare non soltanto le durate di protezione in quanto tali, ma anche talune loro modalità quali il momento a decorrere dal quale ciascuna durata di protezione è calcolata;

(4) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri, dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere b, c) e d) e paragrafo 3 della convenzione di Berna;

(5) considerando che il periodo di tutela minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti; che, in seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni;

(6) considerando che alcuni Stati membri hanno disposto proroghe del periodo di tutela oltre il cinquantesimo anno dalla morte dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione commerciale delle opere;

(7) considerando che, per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni dalla lecita pubblicazione o dalla lecita comunicazione al pubblico;

(8) considerando che, secondo la posizione adottata dalla Comunità nei negoziati dell'Uruguay Round nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), per i produttori di fonogrammi la durata di protezione dovrebbe essere di cinquant'anni dalla prima pubblicazione;

(9) considerando che il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario; che, quindi, un'armonizzazione delle durate della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi non può avere l'effetto di ridurre la protezione di cui attualmente fruiscono gli aventi diritto nella Comunità; che, allo scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire l'effettivo funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le durate della protezione su periodi lunghi;

(10) considerando che nella sua comunicazione del 17 gennaio 1991 «Iniziative da adottare a seguito del Libro verde - Programma di lavoro della Commissione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi», la Commissione sottolinea che l'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve essere effettuata secondo un livello di protezione elevato poiché questi diritti sono alla base della creazione intellettuale e che la loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell'intera collettività;

(11) considerando che, per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria e artistica nella Comunità, è opportuno armonizzare la...

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