Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Coming into Force09 July 2018
End of Effective Date31 December 9999
Published date19 June 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj
Date30 May 2018
Celex Number32018R0841
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 156, 19 giugno 2018,Journal officiel de l’Union européenne, L 156, 19 juin 2018
L_2018156IT.01000101.xml
19.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 il Consiglio europeo ha sancito un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, e tale obiettivo è stato riaffermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016.
(2) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che l’obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 40 % dovrebbe essere raggiunto collettivamente dall’Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, mediante riduzioni nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea («EU ETS»), di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e nei settori non ETS, pari rispettivamente al 43 % e al 30 %, entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, ripartendo lo sforzo in base al PIL pro capite.
(3) Il presente regolamento è uno degli strumenti di attuazione degli impegni assunti dall’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi (5), adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNF CCC»). L’accordo di Parigi è stato concluso, a nome dell’Unione, il 5 ottobre 2016 mediante decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio (6). L’impegno dell’Unione a ridurre le emissioni in tutti i settori dell’economia era contenuto nel contributo previsto, stabilito a livello nazionale, presentato il 6 marzo 2015 al segretariato dell’UNFCCC dall’Unione e dai suoi Stati membri in vista dell’accordo di Parigi. L’accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016. L’Unione dovrebbe continuare a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e ad aumentare gli assorbimenti in linea con l’accordo di Parigi.
(4) L’accordo di Parigi stabilisce, tra l’altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Le foreste, il suolo agricolo e le zone umide svolgeranno un ruolo centrale nel raggiungimento di tale obiettivo. Nell’accordo di Parigi le parti riconoscono inoltre la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a sradicare la povertà, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, in una maniera che non minacci la produzione alimentare. Al fine di realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi, le parti dovrebbero incrementare gli sforzi comuni. Le parti dovrebbero preparare, comunicare e mantenere i successivi contributi determinati a livello nazionale. L’accordo di Parigi si sostituisce all’approccio adottato nell’ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d’applicazione dopo il 2020. L’accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche dalle sorgenti e gli assorbimenti dai pozzi di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.
(5) Il settore relativo all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura («LULUCF») ha le potenzialità per offrire benefici climatici a lungo termine, contribuendo così al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché degli obiettivi climatici a lungo termine dell’accordo di Parigi. Il settore LULUCF fornisce altresì biomateriali che possono sostituire materiali fossili o ad alta intensità di carbonio e svolge pertanto un ruolo importante nella transizione verso un’economia a basse emissioni di gas a effetto serra. Poiché gli assorbimenti attraverso il settore LULUCF sono reversibili, essi dovrebbero essere trattati come un pilastro distinto del quadro per le politiche del clima dell’Unione.
(6) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che dovrebbero essere riconosciuti i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell’uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l’esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare quali siano i modi migliori per incentivare l’intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l’afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione del settore LULUCF nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.
(7) Pratiche di gestione sostenibile nel settore LULUCF possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando i pozzi e le riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l’adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Inoltre, le pratiche di gestione sostenibile possono mantenere la produttività, la capacità di rigenerazione e la vitalità del settore LULUCF e promuovere in tal modo lo sviluppo sociale ed economico, riducendo nel contempo l’impronta di carbonio ed ecologica di tale settore.
(8) Lo sviluppo di pratiche e tecniche sostenibili e innovative, comprese l’agroecologia e l’agroforestazione, possono accrescere il ruolo del settore LULUCF nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell’adattamento agli stessi, nonché rafforzare la produttività e la resilienza di tale settore. Poiché il settore LULUCF è caratterizzato da tempi lunghi in termini di resa, sono importanti strategie di lungo periodo volte a rafforzare il finanziamento della ricerca per lo sviluppo e gli investimenti in pratiche e tecniche sostenibili e innovative. Investimenti in azioni preventive, quali le pratiche di gestione sostenibile, possono ridurre i rischi associati a disturbi naturali.
(9) Nelle conclusioni del 22 e 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha riaffermato l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri nei confronti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che mira, tra l’altro, a garantire che la gestione delle foreste sia sostenibile.
(10) L’azione volta a ridurre la deforestazione e il degrado forestale e a promuovere la gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo è importante. In tale contesto, nelle conclusioni del 21 ottobre 2009 e del 14 ottobre 2010 il Consiglio ha ricordato gli obiettivi dell’Unione di ridurre entro il 2020 la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali e di arrestare la perdita di copertura forestale a livello mondiale al più tardi entro il 2030.
(11) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) definisce norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che hanno tenuto conto di questo settore nell’impegno dell’Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo dal 2021 al 2030. Esso dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e dovrebbe altresì richiedere agli Stati membri di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette e contribuisca all’obiettivo di incrementare i pozzi a lungo termine. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati, compresi agricoltori e silvicoltori.
(12) Il settore LULUCF, compreso il suolo agricolo, ha un impatto diretto e significativo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. Per questo motivo, un obiettivo importante delle politiche riguardanti tale settore è quello di garantire la coerenza con gli obiettivi della strategia dell’Unione in materia di biodiversità. Si dovrebbero intraprendere azioni volte ad attuare e sostenere le attività in questo settore che riguardano sia la mitigazione sia l’adattamento. È opportuno altresì garantire la coerenza tra la politica agricola
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