Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 afin de prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l'Union

Coming into Force15 May 2019
End of Effective Date31 December 9999
Date17 April 2019
Published date25 April 2019
Celex Number32019R0632
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 111, 25 aprile 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 111, 25 avril 2019
L_2019111IT.01005401.xml
25.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111/54

REGOLAMENTO (UE) 2019/632 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (2) («codice»), tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché l'archiviazione di tali informazioni, devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici.
(2) Tuttavia, il codice consente l'utilizzo di mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del codice per un periodo transitorio, qualora i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano ancora operativi. Tale periodo transitorio deve concludersi al più tardi il 31 dicembre 2020.
(3) Conformemente al codice, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali, mentre la Commissione è tenuta ad elaborare un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.
(4) Il programma di lavoro è stato stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3). Esso contiene un elenco di 17 sistemi elettronici che devono essere messi a punto per l'applicazione del codice, unicamente dagli Stati membri (nel caso di sistemi che saranno gestiti a livello nazionale – «sistemi nazionali») oppure dagli Stati membri in stretta collaborazione con la Commissione (nel caso dei sistemi a livello di Unione, alcuni dei quali sono costituiti sia da componenti dell'Unione che da componenti nazionali – «sistemi transeuropei»).
(5) Il programma di lavoro stabilisce il calendario per l'attuazione di tali sistemi nazionali e transeuropei.
(6) Il passaggio all'utilizzo esclusivo di sistemi elettronici per le interazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché tra autorità doganali, consentirà alle semplificazioni previste nel codice di essere pienamente efficaci, con un conseguente miglioramento dello scambio di informazioni tra soggetti interessati, una maggiore efficacia della registrazione dell'arrivo, del transito e dell'uscita delle merci, uno sdoganamento centralizzato e controlli doganali armonizzati sull'intero territorio doganale dell'Unione, riducendo in tal modo i costi amministrativi, la burocrazia, gli errori e le frodi nelle dichiarazioni doganali e la scelta opportunistica del punto di importazione.
(7) La messa a punto di sistemi elettronici impone alla Commissione e agli Stati membri di armonizzare i dati sulla base di modelli accettati a livello internazionale, come previsto dal codice, di effettuare investimenti, sia in termini finanziari che di tempo e, in determinati casi, di riprogrammare completamente gli attuali sistemi elettronici. Gli Stati membri hanno programmato lo sviluppo di tali sistemi elettronici in maniera diversa, con conseguenti sfasamenti nei tempi di attivazione di tali sistemi attraverso l'Unione. Poiché i sistemi elettronici sono strettamente interconnessi, è importante attivarli nel giusto ordine. Ritardi nello sviluppo di un sistema comportano quindi inevitabilmente ritardi nello sviluppo degli altri sistemi. Il codice (che fissa al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per l'applicazione delle misure transitorie) è stato adottato nel 2013, ma le norme integrative e di attuazione dello stesso, vale a dire il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (4), il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5) e il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (6), sono state pubblicate solamente nel 2015 e nel 2016. Ciò ha causato un ritardo nella definizione delle specifiche funzionali e tecniche necessarie per la messa a punto dei sistemi elettronici.
(8) Sebbene l'articolo 278 del codice fissi l'unico termine del 31 dicembre 2020 per l'attivazione di tutti i sistemi di cui al medesimo articolo, e nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione e da alcuni Stati membri, a livello finanziario ed operativo, per completare i lavori entro il termine stabilito, è risultato evidente che alcuni sistemi potranno essere attivati soltanto parzialmente entro tale data. Ciò significa che alcuni sistemi preesistenti dovranno continuare ad essere utilizzati oltre tale data. In assenza di modifiche legislative che proroghino tale termine, le imprese e le autorità doganali non saranno in grado di espletare le loro mansioni e di ottemperare ai loro obblighi giuridici per quanto riguarda le operazioni doganali.
(9) I lavori dovrebbero proseguire
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