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23.11.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 316/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2029 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono quelli riportati nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la Convenzione») e includono anche altre specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato. |
(2) | Nell'appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le seguenti specie: Dalbergia calycina, Dalbergia cubilquitzensis, Dalbergia glomerata e Dalbergia tucurensis (tutte con annotazione) su richiesta del Guatemala; Cedrela fissilis e Cedrela lilloi (entrambe con annotazione) su richiesta del Brasile; Pterocarpus erinaceus (con annotazione) su richiesta del Senegal. La specie Cairina moschata è stata eliminata dall'appendice III della Convenzione su richiesta dell'Honduras. |
(3) | Le modifiche apportate all'appendice III della Convenzione rendono pertanto necessaria la modifica dell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97. |
(4) | Con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le specie seguenti saranno soggette al suo regime giuridico più rigoroso: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis, Trachemys scripta elegans, Lithobates catesbeianus. Al fine di evitare la possibilità che siano soggette a due regimi di importazione paralleli, tali specie dovrebbero essere eliminate dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. |
(5) | È opportuno rettificare un errore di nomenclatura relativo al Lamprotornis regius nell'elenco dell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97. |
(6) | Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4.
ALLEGATO
Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D
1. | Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
(a) | secondo il nome delle specie; o |
(b) | secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon. | |
2. | L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore. |
3. | Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione. |
4. | Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2). |
5. | Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
(a) | «ssp.» designa le sottospecie; |
(b) | «var(s).» designa la/le varietà; e |
(c) | «fa» designa le forme. | |
6. | I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione. |
7. | Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione. |
8. | Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione. |
9. | Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III. |
10. | Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate. |
11. | Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati. |
12. | Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
#1 | Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) | semi, spore e polline (masse polliniche comprese); |
b) | colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; |
c) | fiori recisi di piante propagate artificialmente; e |
d) | frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente. | |
#2 | Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
b) | prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio. | |
#3 | Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi. |
#4 | Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) | semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar; |
b) | colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; |
c) | fiori recisi di piante propagate artificialmente; |
d) | frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente; |
e) | fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e |
f) | prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio. | |
#5 | Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura. |
#6 | Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato. |
#7 | Serve a designare tronchi, polveri ed estratti. |
#8 | Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere. |
#9 | Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under |
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