Commission Regulation (EU) 2016/2029 of 10 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Coming into Force26 November 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R2029
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/2029/oj
Published date23 November 2016
Date10 November 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 23 November 2016
L_2016316IT.01000101.xml
23.11.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/2029 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono quelli riportati nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la Convenzione») e includono anche altre specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
(2) Nell'appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le seguenti specie: Dalbergia calycina, Dalbergia cubilquitzensis, Dalbergia glomerata e Dalbergia tucurensis (tutte con annotazione) su richiesta del Guatemala; Cedrela fissilis e Cedrela lilloi (entrambe con annotazione) su richiesta del Brasile; Pterocarpus erinaceus (con annotazione) su richiesta del Senegal. La specie Cairina moschata è stata eliminata dall'appendice III della Convenzione su richiesta dell'Honduras.
(3) Le modifiche apportate all'appendice III della Convenzione rendono pertanto necessaria la modifica dell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
(4) Con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le specie seguenti saranno soggette al suo regime giuridico più rigoroso: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis, Trachemys scripta elegans, Lithobates catesbeianus. Al fine di evitare la possibilità che siano soggette a due regimi di importazione paralleli, tali specie dovrebbero essere eliminate dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97.
(5) È opportuno rettificare un errore di nomenclatura relativo al Lamprotornis regius nell'elenco dell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97.
(6) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4.


ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
(a) secondo il nome delle specie; o
(b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
(a) «ssp.» designa le sottospecie;
(b) «var(s).» designa la/le varietà; e
(c) «fa» designa le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.
#2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline; e
b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
#4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar;
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
f) prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
#6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
#7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
#8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
#9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under
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