2002/27/EC: Commission Decision of 11 January 2002 laying down special conditions governing imports of fishery products originating in the Republic of Turkey (notified under document number C(2002) 14/4) (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 16 March 2002,15 January 2002 |
End of Effective Date | 30 April 2007 |
Celex Number | 32002D0027 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2002/27(1)/oj |
Published date | 15 January 2002 |
Date | 11 January 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 11, 15 January 2002 |
2002/27/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica di Turchia [notificata con il numero C(2002) 14/4] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0036 - 0043
Decisione della Commissione
dell'11 gennaio 2002
che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica di Turchia
[notificata con il numero C(2002) 14/4]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/27/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Repubblica di Turchia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
(2) Le disposizioni della legislazione turca in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
(3) In particolare, la "General Directorate of Protection and Control (GDPC)" del "Ministry of Agriculture and Rural Affairs" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.
(4) È opportuno stabilire norme dettagliate relative alla certificazione sanitaria che, ai sensi della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le partite di prodotti della pesca importati dalla Turchia nella Comunità. In particolare, tali norme devono comprendere la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo dev'essere redatto e le qualifiche del firmatario.
(5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve indicare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.
(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre...
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