Règlement (UE) 2019/674 de la Commission du 29 avril 2019 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
Coming into Force | 20 May 2019 |
End of Effective Date | 24 May 2021 |
Date | 29 April 2019 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2019/674/oj |
Celex Number | 32019R0674 |
Published date | 30 April 2019 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 114, 30 aprile 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 114, 30 avril 2019 |
30.4.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 114/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/674 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2019
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, gli Stati membri hanno trasmesso schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose. |
(2) | A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), la Commissione ha valutato le schede tecniche sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha fissato un termine per la modifica o la revoca di tali schede tecniche da parte dello Stato membro interessato. |
(3) | Le schede tecniche dei prodotti «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto» e «Sliwovitz del Veneto» sono state revocate dalla Germania e dall'Italia rispettivamente. |
(4) | A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze riscontrate nella scheda tecnica di un'indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il termine stabilito dalla Commissione, tale scheda tecnica si considera non presentata. |
(5) | Le carenze riscontrate nelle schede tecniche dei prodotti «Karlovarská Hořká», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» non sono state sanate. |
(6) | Le indicazioni geografiche stabilite «Karlovarská Hořká», «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto», «Sliwovitz del Veneto», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. |
(7) | L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. |
(8) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere |
To continue reading
Request your trial