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7.9.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 242/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 791/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2012
recante modifica, per quanto riguarda talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, punti 2, 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) | Al fine di attuare alcune risoluzioni adottate nella quindicesima riunione della Conferenza delle parti alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in prosieguo «la convenzione», occorre modificare talune disposizioni e aggiungerne altre al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2). |
(2) | L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento (CE) n. 865/2006 dimostra che alcune disposizioni in esso contenute devono essere modificate per garantire che tale regolamento sia attuato in modo armonizzato ed efficace all’interno dell’Unione. |
(3) | Pertanto è opportuno modificare le disposizioni relative alle condizioni applicabili all’identificazione e alla marcatura di esemplari nonché al rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo, le condizioni alle quali possono essere rilasciati i certificati di proprietà personale, il regime applicabile a oggetti personali e domestici all’interno dell’Unione e alla loro riesportazione, le condizioni secondo le quali gli esemplari di cui all’allegato A possono essere oggetto di attività commerciali all’interno dell’Unione e le condizioni applicabili ai certificati prestampati. |
(5) | In occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della convenzione sono state aggiornate le opere di riferimento per l’indicazione dei nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati. Pertanto è opportuno che tali modifiche vengano rispecchiate nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006. |
(7) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:
1) | nel preambolo, la frase relativa alla base giuridica del regolamento (CE) n. 865/2006 è sostituita dalla seguente: «visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (5), in particolare l’articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4, |
2) | all’articolo 1, sono aggiunti i seguenti punti 4 bis e 4 ter:
«4 bis) | per “riserva riproduttiva originaria” si intende l’insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell’autorità di gestione competente in concerto con un’autorità scientifica competente dello Stato membro interessato:
i) | costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché |
ii) | mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall’ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria; | |
4 ter) | per “trofeo di caccia” si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale facilmente riconoscibile, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:
i) | è grezzo, trasformato o lavorato; |
ii) | è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia per uso personale; |
iii) | nell’ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o riesportato, da o per conto del cacciatore, nello stato di residenza abituale del cacciatore;» | | |
3) | l’articolo 4 è così modificato:
a) | al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «1. I formulari di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (6) devono essere compilati con caratteri dattilografici. |
b) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I formulari da 1 a 4 dell’allegato I di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i fogli aggiuntivi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e le etichette di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 non possono contenere cancellature né correzioni, a meno che tali cancellature o correzioni non siano state autenticate mediante timbro e firma dell’organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e i fogli aggiuntivi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 possono anch’essi essere autenticati mediante timbro e firma dell’ufficio doganale di introduzione.»; | |
4) | all’articolo 5 bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente alle “note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D” di cui all’allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei formulari degli allegati I e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, nella casella 4 dei formulari dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e nella casella 10 dei formulari dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.»; |
5) | l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Allegati ai formulari 1. Se a uno dei formulari di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell’allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato corrispondente; su ogni pagina dell’allegato figurano inoltre:
a) | il numero della licenza o del certificato e la data di rilascio; |
b) | la firma e il timbro o sigillo dell’organo di gestione emittente. | 2. Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell’apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla “quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata” e, ove opportuno, al “numero di animali deceduti durante il trasporto” per ciascuna specie oggetto della spedizione. 3. Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie. 4. Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie.»; |
6) | all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione vengono vidimati da un funzionario del paese di esportazione o di riesportazione, con indicazione del quantitativo, firma e timbro nell’apposito spazio del documento. Se il documento di esportazione non è stato vidimato al momento dell’esportazione, l’organo di gestione del paese importatore si mette in contatto con l’organo di gestione del paese esportatore, tenendo conto di eventuali documenti |
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