Commission Regulation (EU) No 791/2012 of 23 August 2012 amending, as regards certain provisions relating to the trade in species of wild fauna and flora, Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97

Coming into Force27 September 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0791
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/791/oj
Published date07 September 2012
Date23 August 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 242, 7 September 2012
L_2012242IT.01000101.xml
7.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 242/1

REGOLAMENTO (UE) N. 791/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

recante modifica, per quanto riguarda talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, punti 2, 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di attuare alcune risoluzioni adottate nella quindicesima riunione della Conferenza delle parti alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in prosieguo «la convenzione», occorre modificare talune disposizioni e aggiungerne altre al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2).
(2) L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento (CE) n. 865/2006 dimostra che alcune disposizioni in esso contenute devono essere modificate per garantire che tale regolamento sia attuato in modo armonizzato ed efficace all’interno dell’Unione.
(3) Pertanto è opportuno modificare le disposizioni relative alle condizioni applicabili all’identificazione e alla marcatura di esemplari nonché al rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo, le condizioni alle quali possono essere rilasciati i certificati di proprietà personale, il regime applicabile a oggetti personali e domestici all’interno dell’Unione e alla loro riesportazione, le condizioni secondo le quali gli esemplari di cui all’allegato A possono essere oggetto di attività commerciali all’interno dell’Unione e le condizioni applicabili ai certificati prestampati.
(4) Occorre sopprimere gli articoli 2 e 3 e gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 865/2006, in quanto essi diventeranno parte integrante di un nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (3) adottato a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).
(5) In occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della convenzione sono state aggiornate le opere di riferimento per l’indicazione dei nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati. Pertanto è opportuno che tali modifiche vengano rispecchiate nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
(6) Il regolamento (CE) n. 865/2006 va pertanto modificato di conseguenza.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

1) nel preambolo, la frase relativa alla base giuridica del regolamento (CE) n. 865/2006 è sostituita dalla seguente: «visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (5), in particolare l’articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4,
2) all’articolo 1, sono aggiunti i seguenti punti 4 bis e 4 ter:
«4 bis) per “riserva riproduttiva originaria” si intende l’insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell’autorità di gestione competente in concerto con un’autorità scientifica competente dello Stato membro interessato:
i) costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché
ii) mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall’ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria;
4 ter) per “trofeo di caccia” si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale facilmente riconoscibile, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:
i) è grezzo, trasformato o lavorato;
ii) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia per uso personale;
iii) nell’ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o riesportato, da o per conto del cacciatore, nello stato di residenza abituale del cacciatore;»
3) l’articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «1. I formulari di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (6) devono essere compilati con caratteri dattilografici.
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I formulari da 1 a 4 dell’allegato I di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i fogli aggiuntivi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e le etichette di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 non possono contenere cancellature né correzioni, a meno che tali cancellature o correzioni non siano state autenticate mediante timbro e firma dell’organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e i fogli aggiuntivi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 possono anch’essi essere autenticati mediante timbro e firma dell’ufficio doganale di introduzione.»;
4) all’articolo 5 bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente alle “note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D” di cui all’allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei formulari degli allegati I e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, nella casella 4 dei formulari dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e nella casella 10 dei formulari dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.»;
5) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Allegati ai formulari 1. Se a uno dei formulari di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell’allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato corrispondente; su ogni pagina dell’allegato figurano inoltre:
a) il numero della licenza o del certificato e la data di rilascio;
b) la firma e il timbro o sigillo dell’organo di gestione emittente.
2. Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell’apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla “quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata” e, ove opportuno, al “numero di animali deceduti durante il trasporto” per ciascuna specie oggetto della spedizione. 3. Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie. 4. Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie.»;
6) all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione vengono vidimati da un funzionario del paese di esportazione o di riesportazione, con indicazione del quantitativo, firma e timbro nell’apposito spazio del documento. Se il documento di esportazione non è stato vidimato al momento dell’esportazione, l’organo di gestione del paese importatore si mette in contatto con l’organo di gestione del paese esportatore, tenendo conto di eventuali documenti
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