Commission Regulation (EC) No 987/2008 of 8 October 2008 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annexes IV and V (Text with EEA relevance)

Coming into Force12 October 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R0987
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/987/oj
Published date09 October 2008
Date08 October 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 268, 09 October 2008
L_2008268IT.01001401.xml
9.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268/14

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2008

che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce gli obblighi di registrazione per i fabbricanti o gli importatori comunitari di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli e fissa disposizioni riguardanti la valutazione delle sostanze e gli obblighi degli utilizzatori a valle. L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento stabilisce che le sostanze di cui all’allegato IV sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI dello stesso regolamento in quanto la disponibilità di dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento stabilisce che anche le sostanze di cui all’allegato V sono esentate dagli stessi titoli del regolamento in quanto la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal regolamento.
(2) L’articolo 138, paragrafo 4, del regolamento impone alla Commissione di procedere a una revisione degli allegati IV e V entro il 1o giugno 2008 onde proporre modifiche, se del caso.
(3) La revisione svolta dalla Commissione in conformità dell’articolo 138, paragrafo 4, ha rivelato che è opportuno cancellare tre sostanze dall’allegato IV, in quanto la disponibilità di informazioni su tali sostanze è insufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Si tratta della vitamina A, in quanto questa sostanza può presentare un rischio elevato di tossicità riproduttiva, del carbonio e della grafite, in particolare perché i corrispondenti numeri Einecs e/o CAS sono utilizzati per identificare forme di carbonio e grafite su nanoscala, che non soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato in questione.
(4) Inoltre, tre gas nobili (l’elio, il neon e lo xenon) soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato IV: sarebbe quindi opportuno cancellarli dall’allegato V per inserirli nell’allegato IV. Un altro gas nobile, il krypton, che soddisfa i criteri di inclusione nell’allegato IV, dovrebbe essere inserito nello stesso allegato per motivi di coerenza. Sarebbe opportuno aggiungere altre tre sostanze (il fruttosio, il galattosio e il lattosio) in quanto sono state individuate come conformi ai criteri di inclusione nell’allegato IV. Il calcare dovrebbe essere cancellato dall'allegato IV in quanto si tratta di un minerale ed è già oggetto di esenzione nell'allegato V. Infine, determinate voci esistenti riguardanti oli, grassi, cere, acidi grassi e i relativi sali dovrebbero essere cancellate in quanto non tutte le sostanze in questione soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato IV ed è più coerente includerle in una voce generica nell’allegato V, usando una formulazione che limiti l’esenzione a sostanze con un profilo di rischio inferiore.
(5) La revisione eseguita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 4, del regolamento ha posto in evidenza la necessità di apportare determinate modifiche anche all’allegato V. Sarebbe opportuno aggiungere la magnesia, in quanto è stata identificata come una sostanza che soddisfa i criteri di inclusione nell’allegato V. Inoltre, è opportuno aggiungere determinati tipi di vetro e fritte ceramiche che non soddisfano i criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2) e che, inoltre, non possiedono componenti pericolosi al di sopra dei limiti specifici di concentrazione, tranne in presenza di dati scientifici che dimostrano che i componenti in questione non sono disponibili. Alcuni oli, grassi e cere vegetali e animali così come il glicerolo, che sono ottenuti da fonti naturali, che non sono chimicamente modificati e che non possiedono proprietà pericolose oltre l’infiammabilità e la possibilità di provocare irritazione della cute e degli occhi, dovrebbero essere aggiunti all’allegato V per applicare un trattamento più omogeneo alle sostanze comparabili e limitare l’esenzione alle sostanze con un profilo di rischio inferiore. Lo stesso principio vale per determinati acidi grassi, che sono ottenuti da fonti naturali, che non sono chimicamente modificati e che non possiedono proprietà pericolose oltre l’infiammabilità e la possibilità di provocare irritazione della cute e degli occhi. L’aggiunta di oli, grassi, cere e acidi grassi all’allegato V corrisponde alla soppressione di determinate singole sostanze di questi gruppi elencati all’allegato IV.
(6) Le modifiche di cui al presente regolamento, in particolare in relazione al compost e al biogas, non incidono sulla legislazione comunitaria in materia di rifiuti.
(7) La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato
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