Commission Regulation (EEC) No 536/93 of 9 March 1993 laying down detailed rules on the application of the additional levy on milk and milk products

Coming into Force01 April 1993,17 March 1993
End of Effective Date30 March 2002
Celex Number31993R0536
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/536/oj
Published date10 March 1993
Date09 March 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 57, 10 March 1993
EUR-Lex - 31993R0536 - IT

Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 10/03/1993 pag. 0012 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0202
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0202


REGOLAMENTO (CEE) N. 536/93 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1993 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/92 ha prorogato il regime del prelievo supplementare nel settore lattiero per altri sette periodi consecutivi di 12 mesi, a decorrere dal 1o aprile 1993; che detto regolamento abroga e sostituisce le disposizioni previgenti in materia; che è pertanto opportuno introdurre le nuove modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 abrogando quelle adottate dalla Commissione nel contesto del regime precedente;

considerando che le disposizioni del presente regolamento riguardano anzitutto gli elementi complementari occorrenti per il conteggio finale del prelievo a carico del produttore, indi le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile, ed infine le norme di controllo che consentono di verificare la regolarità di riscossione del prelievo stesso;

considerando che occorre pertanto determinare le caratteristiche del latte considerate rappresentative e, più particolarmente, stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di materia grassa nel calcolare il volume finale dei quantitativi consegnati; che questo calcolo si basa su un tenore di materia grassa di riferimento, che - così come il quantitativo di riferimento individuale al quale è associato - dev'essere quello preso in considerazione al 31 marzo 1993; che devono essere adottate disposizioni specifiche, per il caso che il quantitativo di riferimento « consegne » sia stato aumentato oppure fissato mediante conversione di un quantitativo di riferimento « vendite dirette »; che, infine, l'esperienza acquisita mostra l'opportunità di stabilire con precisione le disposizioni applicabili nel caso che un produttore lattiero inizi la propria attività;

considerando che è opportuno far chiaramente presente che, in nessun caso, una correzione individuale verso il basso, basata sul tenore di materia grassa del latte consegnato, può esentare dal pagamento del prelievo un qualsiasi quantitativo che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che il regime non era pienamente efficiente a causa di forti ritardi sia nella comunicazione dei dati relativi alla raccolta o alla vendita diretta, sia nel pagamento del prelievo; che occorre pertanto trarre da questa constatazione le conclusioni che si impongono, emanando disposizioni rigorose, corredate di sanzioni, per quanto riguarda le scadenze di comunicazione ed i termini di pagamento;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri delle categorie prioritarie di produttori possano beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere nel proprio territorio ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati; che unicamente nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare - d'intesa con la Commissione - altri criteri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/92 conferisce all'acquirente la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime; che è quindi fondamentale che gli Stati membri accordino il loro riconoscimento agli acquirenti operanti nel loro territorio;

considerando infine che gli Stati membri devono disporre di adeguati mezzi di controllo per poter verificare a posteriori se, ed in quale misura, il prelievo sia stato riscosso conformemente alle disposizioni in vigore; che siffatte verifiche devono comportare, come minimo, un certo numero di operazioni che è d'uopo precisare;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del calcolo del prelievo supplementare istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92:

1) « per quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in un dato Stato membro » - ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 di detto regolamento -, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda situata nel territorio di tale Stato membro.

I quantitativi forniti da un produttore per essere trattati o trasformati in base a un contratto di lavorazione sono da considerarsi come consegne;

2) le equivalenze da applicare sono le seguenti:

- 1 kg di crema = 26,3 kg di latte × % di materia grassa della crema 100

- 1 kg di burro = 22,5 kg di latte

Per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono determinare le equivalenze tenendo conto del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggi o di prodotti lattieri in questione, oppure fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.

Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la fabbricazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze sopra indicate;

3) in caso di consegna di latte interamente o parzialmente scremato, il produttore deve dimostrare all'autorità competente che la materia grassa del latte è stata contabilizzata ai fini del calcolo del prelievo. In mancanza di tale prova, tali consegne vengono contabilizzate come latte intero ai fini del calcolo del prelievo;

4) il prezzo indicativo...

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