Regulation (EC) No 1211/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 January 2010
End of Effective Date31 December 9999
Published date18 December 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1211/oj
Date25 November 2009
Celex Number32009R1211
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 18 December 2009
L_2009337IT.01000101.xml
18.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337/1

REGOLAMENTO (CE) n. 1211/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva quadro) (4), la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva autorizzazioni) (6), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (7), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (8) («la direttiva quadro e le direttive particolari»), mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.
(2) Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità (9) integra e supporta, per il roaming intracomunitario, le disposizioni dettate dal quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche.
(3) Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che il quadro normativo dell’Unione europea sia applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri. Il quadro normativo dell’Unione europea stabilisce obiettivi da raggiungere e fornisce un quadro d’azione per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), pur garantendo loro una certa flessibilità in taluni settori per applicare le norme in funzione delle circostanze nazionali.
(4) Data la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un’applicazione coerente del quadro normativo dell’Unione europea, la Commissione ha istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) a norma della decisione 2002/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (10), con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a sviluppare il mercato interno e, più in generale, a fornire un’interfaccia tra le ANR e la Commissione.
(5) Il GRE ha fornito un contributo positivo a prassi regolamentari coerenti favorendo la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Tale approccio volto a sviluppare maggiore coerenza tra le ANR mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze sulle esperienze pratiche si è dimostrato proficuo nel breve periodo che ha fatto seguito alla sua adozione. Sarà necessario proseguire ed intensificare la cooperazione e il coordinamento tra le ANR al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
(6) Ciò richiede il rafforzamento del GRE ed il suo riconoscimento nel quadro normativo dell’Unione europea quale Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Il BEREC non dovrebbe essere un’agenzia comunitaria né avere personalità giuridica. Il BEREC dovrebbe sostituire il GRE e fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, nell’esercizio di tutte le loro responsabilità nell’ambito del quadro normativo dell’Unione europea. Il BEREC dovrebbe fornire competenze e instaurare la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle sue consulenze e informazioni, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi, come pure alla diligenza nell’esecuzione dei suoi compiti.
(7) Riunendo una serie di competenze, il BEREC dovrebbe assistere le ANR, senza sostituire le funzioni originarie o replicare un lavoro già in corso, coadiuvando la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti.
(8) Il BEREC dovrebbe continuare le attività del GRE, sviluppando la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, così da assicurare l’applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e contribuire in tal modo allo sviluppo del mercato interno.
(9) Il BEREC dovrebbe inoltre fungere quale organismo di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza il BEREC dovrebbe fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di questi ultimi.
(10) Il BEREC dovrebbe svolgere i suoi compiti in cooperazione con i gruppi e i comitati esistenti, e senza pregiudicarne i rispettivi ruoli, quali il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (11), il gruppo politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (12), e il comitato di contatto istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (13).
(11) Per dare al BEREC supporto professionale e amministrativo, l’Ufficio dovrebbe essere costituito come organo della Comunità dotato di personalità giuridica e dovrebbe esercitare i compiti conferitigli dal presente regolamento. Per poter fornire al BEREC supporto efficiente, l’Ufficio dovrebbe avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. L’Ufficio dovrebbe avere un comitato di gestione e un direttore amministrativo.
(12) Le strutture organizzative del BEREC e dell’Ufficio dovrebbero essere snelle e confacenti alle funzioni che saranno chiamati a svolgere.
(13) L’Ufficio dovrebbe essere un organismo comunitario ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14) (regolamento finanziario). All’Ufficio si dovrebbe applicare l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 47.
(14) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, vale a dire l’ulteriore sviluppo di prassi regolamentari coerenti tramite l’intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dell’ambito di applicazione comunitario del presente regolamento e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE

Articolo 1

Istituzione

1. È istituito l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) con le competenze specificate dal presente regolamento.

2. Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE (direttive particolari) e dal regolamento (CE) n. 717/2007.

3. Il BEREC svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente. In tutte le sue attività il BEREC persegue gli stessi obiettivi assegnati alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In particolare, il BEREC contribuisce allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un’applicazione coerente del quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

4. Il BEREC si avvale delle...

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