Commission Regulation (EU) 2015/210 of 10 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Coming into Force | 14 February 2015 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 11 February 2015 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2015/210/oj |
Date | 10 February 2015 |
Celex Number | 32015R0210 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 35, 11 February 2015 |
11.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 35/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/210 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2015
recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) | Una bevanda spiritosa ottenuta dalla macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell'alcole etilico di origine agricola viene tradizionalmente prodotta in Spagna ed è ampiamente conosciuta dai consumatori spagnoli come «Pacharán». Poiché non esiste una categoria di bevanda spiritosa corrispondente al «Pacharán» e al fine di trasmettere informazioni chiare ai consumatori non spagnoli e tener conto dell'evoluzione economica e del mercato, è opportuno inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una nuova categoria denominata «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán». Per garantire la tutela dei consumatori e degli interessi economici dei produttori, la nuova categoria dovrebbe includere specifiche tecniche basate sulla valutazione di parametri di produzione e di qualità esistenti utilizzati sul mercato dell'Unione. |
(2) | Tenuto conto della rinomanza del «Pacharán», che i consumatori collegano spontaneamente alla Spagna come riconosciuto in passato, il termine «Pacharán» può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine «Pacharán» può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole» e unitamente all'indicazione del paese di produzione. |
(3) | L'indicazione geografica «Pacharán navarro» registrata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sotto «Altre bevande spiritose» dev'essere trasferita alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di |
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