Commission Regulation (EU) 2015/210 of 10 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Coming into Force14 February 2015
End of Effective Date31 December 9999
Published date11 February 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/210/oj
Date10 February 2015
Celex Number32015R0210
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 35, 11 February 2015
L_2015035IT.01001601.xml
11.2.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35/16

REGOLAMENTO (UE) 2015/210 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2015

recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1) Una bevanda spiritosa ottenuta dalla macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell'alcole etilico di origine agricola viene tradizionalmente prodotta in Spagna ed è ampiamente conosciuta dai consumatori spagnoli come «Pacharán». Poiché non esiste una categoria di bevanda spiritosa corrispondente al «Pacharán» e al fine di trasmettere informazioni chiare ai consumatori non spagnoli e tener conto dell'evoluzione economica e del mercato, è opportuno inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una nuova categoria denominata «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán». Per garantire la tutela dei consumatori e degli interessi economici dei produttori, la nuova categoria dovrebbe includere specifiche tecniche basate sulla valutazione di parametri di produzione e di qualità esistenti utilizzati sul mercato dell'Unione.
(2) Tenuto conto della rinomanza del «Pacharán», che i consumatori collegano spontaneamente alla Spagna come riconosciuto in passato, il termine «Pacharán» può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine «Pacharán» può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole» e unitamente all'indicazione del paese di produzione.
(3) L'indicazione geografica «Pacharán navarro» registrata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sotto «Altre bevande spiritose» dev'essere trasferita alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di
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