Council Directive 73/183/EEC of 28 June 1973 on the abolition of restrictions on freedom of establishment and freedom to provide services in respect of self- employed activities of banks and other financial institutions

Coming into Force02 July 1973
End of Effective Date14 June 2000
Celex Number31973L0183
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1973/183/oj
Published date16 July 1973
Date28 June 1973
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 194, 16 July 1973
EUR-Lex - 31973L0183 - IT 31973L0183

Direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 16/07/1973 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0138
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0138
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0135
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0135


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1973 per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (73/183/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV A,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo V, C, 2 b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che per il settore delle banche e di altri istituti finanziari i programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi non vincolati a movimenti di capitali e la soppressione, con lo stesso ritmo della liberalizzazione dei movimenti di capitali, delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi bancari vincolati a tali movimenti di capitali;

considerando che per quanto riguarda i servizi vincolati a movimenti di capitali è opportuno, in una prima fase, liberalizzare una serie di attività definite con precisione, tenendo conto del parere del Comitato monetario; che l'elenco di tali attività sarà completato, segnatamente sulla scorta dei progressi compiuti nel processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali;

considerando che, per l'esecuzione della prestazione, il prestatore può esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese in cui la prestazione viene fornita, alle stesse condizioni imposte da detto paese ai propri cittadini;

considerando che l'attività degli agenti di cambio solleva problemi particolari a motivo della regolamentazione che ne disciplina l'accesso e l'esercizio nei vari paesi; che la liberalizzazione di detta attività dovrà formare oggetto di una direttiva ulteriore;

coniserando che le attività degli intermediari non salariati nel settore delle banche e di altri istituti finanziari non rientrano nella direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (1); che pertanto queste attività devono essere incluse nella presente direttiva;

considerando tuttavia che, secondo le vigenti legislazioni, le attività degli intermediari che si spostassero in un altro Stato membro per prestarvi servizi solleverebbero problemi di difficile soluzione; che pertanto un'ulteriore direttiva dovrà del pari disciplinare la liberalizzazione delle prestazioni di servizi di detti intermediari;

considerando che, in attesa di coordinamento, la presente direttiva lascia immutate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che, applicabili senza condizioni di nazionalità, vietano alle persone fisiche o alle società costituite in determinate forme l'esercizio di una delle attività contemplate nella presente direttiva;

considerando che, in conformità delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato consentano l'esercizio di tale diritto;

considerando che, sebbene il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'accesso alle attività considerate dalla presente direttiva ed il loro esercizio, debba venir effettuato quanto prima, la soppressione delle restrizioni può essere realizzata senza procedere, preliminarmente o simultaneamente, a tale coordinamento;

considerando che occorre garantire l'esame in comune dei problemi che si porranno alle autorità incaricate, nella Comunità e negli Stati membri, dell'applicazione delle regolamentazioni bancarie in materia di controllo delle attività contemplate dalla direttiva e prevedere, a tal fine, una stretta collaborazione in questo settore tra la Commissione e gli Stati membri, nonché tra questi ultimi;

considerando che le misure che uno Stato membro potrebbe prendere per attuare decisioni concertate prese nel quadro della cooperazione monetaria tra gli Stati membri non costituiscono restrizioni ai sensi della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società indicate al titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, denominate in seguito beneficiari, le restrizioni previste al titolo III di detti programmi per quanto riguarda l'accesso alle attività indicate all'articolo 2 e il loro esercizio.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi connesse con movimenti di capitali, la presente direttiva è...

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