Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis

Coming into Force24 August 2006
End of Effective Date25 June 2017
Celex Number32006L0070
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/70/oj
Published date02 December 2008
Date01 August 2006
L_2006214IT.01002901.xml
4.8.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/29

DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2006

recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e d),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/60/CE prevede che gli enti e le persone che rientrano nel suo ambito di applicazione applichino, in funzione del rischio, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d’affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo. Nel contesto di questa analisi del rischio, è opportuno che le risorse degli enti e delle persone soggetti alla direttiva siano concentrate in particolare sui prodotti e sulle operazioni che sono caratterizzate da un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Per persone politicamente esposte si intendono le persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. Per assicurare un’applicazione coerente del concetto di persona politicamente esposta, quando si determinano i gruppi di persone soggetti alla direttiva, è essenziale tenere conto delle differenze sociali, politiche ed economiche tra i paesi interessati.
(2) Gli enti e le persone soggetti alla direttiva 2005/60/CE possono non riuscire a identificare un cliente quale appartenente a una delle categorie di persone politicamente esposte, pur avendo preso misure ragionevoli e adeguate a tal fine. In tali circostanze, nell’esercizio dei loro poteri in relazione all’applicazione di detta direttiva, gli Stati membri devono tenere debito conto della necessità di assicurare che dette persone non siano ritenute automaticamente responsabili di tale omissione. Gli Stati membri devono altresì prendere in esame la possibilità di agevolare l’osservanza della direttiva fornendo le indicazioni necessarie a questo riguardo agli enti e alle persone interessate.
(3) Di norma le cariche pubbliche esercitate a livelli più bassi di quello nazionale non devono essere considerate importanti. Tuttavia, ove la loro esposizione politica sia comparabile a quella di posizioni analoghe a livello nazionale, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva devono considerare, in funzione del rischio, se le persone che esercitano tali cariche pubbliche debbano essere considerate persone politicamente esposte.
(4) Quando la direttiva 2005/60/CE prescrive agli enti e alle persone ad essa soggetti di identificare coloro che intrattengono stretti legami con le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, tale obbligo si applica nella misura in cui i legami sono di dominio pubblico o l’ente o la persona hanno ragione di ritenere che tali legami esistano. Ciò non presuppone, quindi, una ricerca attiva da parte degli enti e delle persone soggetti alla direttiva.
(5) Le persone che rientrano nel concetto di persone politicamente esposte non devono più essere considerate tali, decorso un periodo minimo, quando abbiano cessato di esercitare importanti cariche pubbliche.
(6) Poiché l’adeguamento, in funzione del rischio, delle procedure generali di adeguata verifica della clientela a situazioni di basso rischio costituisce lo strumento normale in base alla direttiva 2005/60/CE e dato che le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela richiedono la presenza, in altre parti del sistema, di meccanismi adeguati di controlli e contrappesi volti a impedire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’applicazione di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela deve essere ristretta a un numero limitato di casi. In questi casi, gli obblighi per gli enti e le persone soggetti a tale direttiva non scompaiono e questi sono tenuti, tra l’altro, a un controllo continuo dei rapporti d’affari, in modo da essere in grado di identificare le operazioni complesse o di importo insolitamente elevato che non hanno un obiettivo economico evidente o una finalità lecita manifesta.
(7) Le autorità pubbliche nazionali sono considerate generalmente come clienti a basso rischio all’interno del loro Stato membro e, conformemente alla direttiva 2005/60/CE, possono essere soggette a procedure semplificate di adeguata verifica della clientela. Tuttavia nessuna delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie europee, compresa la Banca centrale europea (BCE), ha i requisiti per beneficiare direttamente, in base alla direttiva, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela nell’ambito della categoria delle «autorità pubbliche nazionali» o, nel caso della BCE, nell’ambito della categoria degli «enti creditizi e finanziari». Tuttavia poiché non risulta che tali entità presentino un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo esse devono essere riconosciute come clienti a basso rischio e beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, purché siano soddisfatti criteri adeguati.
(8) Deve inoltre essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso di entità giuridiche che esercitano attività finanziarie che non rientrano nella definizione di ente finanziario ai sensi della direttiva 2005/60/CE, ma sono soggette alla legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e soddisfano requisiti riguardanti la sufficiente trasparenza per quanto riguarda la loro identità e meccanismi adeguati di controllo, in particolare una vigilanza rafforzata. Potrebbe essere questo il caso delle imprese che prestano servizi di assicurazione generali.
(9) Deve essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela a prodotti e operazioni collegate in circostanze limitate, ad esempio quando i vantaggi del prodotto finanziario in questione non possono andare in generale a beneficio di terzi e sono realizzabili soltanto nel lungo termine, come ad esempio talune polizze di assicurazione di investimenti o taluni prodotti di risparmio o quando il prodotto finanziario mira a finanziare attività materiali in forma di accordi di leasing, nei quali la titolarità giuridica ed effettiva dell’attività sottostante resta alla società di leasing, o in forma di credito al consumo di valore modesto, purché le operazioni siano effettuate tramite conti bancari e siano inferiori a una soglia appropriata. I prodotti controllati dallo Stato che sono generalmente rivolti a categorie specifiche di clienti, come ad esempio i prodotti di risparmio a vantaggio di bambini, devono beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela anche se non tutti i criteri sono soddisfatti. Il controllo dello Stato deve essere inteso come un’attività che va al di là della normale vigilanza sui mercati finanziari e non deve essere concepito in modo da applicarsi a prodotti, quali i titoli di debito emessi direttamente dallo Stato.
(10) Prima di consentire l’uso di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, gli Stati membri devono valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni relative presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in particolare prestando particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerate come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare, qualsiasi tentativo da parte di clienti in relazione a prodotti a basso rischio di agire anonimamente o di nascondere la propria identità deve essere considerato come un fattore di rischio e un potenziale elemento di sospetto.
(11) In talune circostanze le persone fisiche o le entità giuridiche possono esercitare attività finanziarie in modo occasionale o su scala molto limitata, a titolo complementare rispetto ad altre attività non finanziarie, come ad esempio gli
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