Council Directive 79/279/EEC of 5 March 1979 coordinating the conditions for the admission of securities to official stock exchange listing

Coming into Force08 March 1979
End of Effective Date25 July 2001
Celex Number31979L0279
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1979/279/oj
Published date16 March 1979
Date05 March 1979
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 66, 16 March 1979
EUR-Lex - 31979L0279 - IT 31979L0279

Direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 16/03/1979 pag. 0021 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0034
edizione speciale greca: capitolo 17 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0077


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1979

concernente il coordinamento delle condizioni per l ' ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

( 79/279/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) , e l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il coordinamento delle condizioni par l ' ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori situate od operanti negli Stati membri è tale da rendere equivalente la tutela degli investitori sul piano comunitario , data la maggiore uniformità delle garanzie che tale coordinamento offrirà loro nei vari Stati membri ; che esso faciliterà in ciascuno di tali Stati l ' ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari provenienti dagli altri Stati membri , nonchù la quotazione di uno stesso titolo su più borse della Comunità ; che , di conseguenza , esso renderà possibile una maggiore interpenetrazione dei mercati nazionali dei valori mobiliari e pertanto si inserisce nella prospettiva della creazione di un mercato europeo dei capitali ;

considerando che tale coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dei loro emittenti e deve pertanto applicarsi anche ai valori emessi dagli Stati terzi o dai rispettivi enti locali o dagli organismi internazionali a carattere pubblico ; che la presente direttiva ; si riferisce , pertanto , agli non contemplati dall ' articolo 58 , secondo comma , del trattato , e oltrepassa il campo di applicazione dell ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) , pur incidendo direttamente sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ai sensi dell ' articolo 100 ;

considerando che deve essere possibile un ricorso giurisdizionale contro le decisioni delle autorità nazionali competenti per l ' applicazione della presente direttiva , senza che tale ricorso possa ostacolare il potere discrezionale di tali autorità ;

considerando che , in una prima tappa , è opportuno che detto coordinamento sia sufficientemente elastico per poter tener conto delle disparità attualmente esistenti tra le strutture dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e per consentire agli Stati membri di tener conto delle situazioni particolari a cui eventualmente dovessero far fronte ;

considerando che è pertanto opportuno limitare in un primo momento il coordinamento all ' introduzione di condizioni minime per l ' ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori situate od operanti negli Stati membri , senza riconoscere tuttavia agli emittenti un diritto alla quotazione ;

considerando che tale coordinamento parziale delle condizioni per l ' ammissione alla quotazione ufficiale costituisce un primo passo verso un successivo maggiore ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri in materia ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda i valori mobiliari che sono già ammessi o che formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro .

2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva :

- alle quote emesse dagli organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso ;

- ai valori mobiliari emessi da uno Stato membro o dai suoi enti locali .

Articolo 2

Per l ' applicazione della presente direttiva si intendono per :

a ) organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso : i fondi comuni di investimento e le società di investimento :

- aventi per oggetto l ' investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico ed il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione dei rischi , e

- le cui quote siano , su richiesta dei portatori , riscattate o rimborsate , direttamento o indirettamente , a carico del patrimonio di tali organismi . È assimilato , a tale riscatto o rimborso ogni intervento da parte di un organismo affinchù il valore delle proprie quote in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore d ' inventario netto ;

b ) quote : i valori mobiliari emessi dagli organismi di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tali organismi ;

c ) unità di conto europea : quella definita all ' articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 , applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 4 ) .

Articolo 3

Gli Stati membri assicurano che :

- i valori mobiliari non siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori , situata o operante nel loro territorio , qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente direttiva , e

- gli emittenti di valori mobiliari ammessi a tale quotazione ufficiale , indipendentemente dal fatto che l ' ammissione sia precedente o successiva alla data di applicazione della presente direttiva , siano soggetti agli obblighi previsti dalla presente direttiva .

Articolo 4

1 . L ' ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale è soggetta alle condizioni elencate negli schemi A o B allegati alla presente direttiva , a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni .

2 . Gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale sono soggetti agli obblighi elencati negli schemi C o D allegati alla presente direttiva , a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni .

3 . I certificati rappresentativi di azioni possono essere ammessi alla quotazione ufficiale soltanto se l ' emittente delle azioni rappresentate soddisfa ai requisiti di cui ai punti da I.1 a I.3 dello schema A ed agli obblighi di cui allo schema C e se tali certificati rispondono alle condizioni di cui ai punti da II.1 a II.6 dello schema A .

Articolo 5

1 . Fatti salvi i divieti di cui all ' articolo 6 ed agli schemi A e B , gli Stati membri possono subordinare l ' ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale a condizioni più severe di quelle elencate negli schemi A e B o a condizioni supplementari , purchù tali condizioni siano di applicazione generale per tutti gli emittenti , o per categoria di emittenti , e siano state pubblicate prima della presentazione della domanda di ammissione di tali valori .

2 . Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi più severi di quelli elencati agli schemi C e D oppure ad obblighi supplementari , purchù tali obblighi più severi o supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti .

3 . Gli Stati membri possono autorizzare , alle stesse condizioni ed obblighi più severi o supplementari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo .

4 . Gli Stati membri possono , secondo la regolamentazione nazionale in vigore , esigere che gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale mettano periodicamente a disposizione del pubblico informazioni sulla loro situazione finanziaria e sull ' andamento generale dei loro affari .

Articolo 6

Gli Stati membri non possono subordinare l ' ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari emessi da società o da altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro alla condizione che questi siano già ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro .

Articolo 7

Le deroghe alle condizioni di ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale che potrebbero essere autorizzate conformemente agli schemi A e B devono essere di applicazione generale per tutti gli emittenti , quando le circostanze che le giustificano sono analoghe .

Articolo 8

Gli Stati membri hanno la facoltà di non subordinare alle condizioni di cui allo schema B e agli obblighi di cui al punto A.4 , lettera a ) e c ) , dello schema D , l ' ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni emesse da società o altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro , costituite o regolamentate da una legge speciale o in virtù di una tale legge , se tali obbligazioni beneficiano , per il rimborso e per il pagamento degli interessi , della garanzia di uno Stato membro o di uno dei Stati federati .

SEZIONE II

Autorità competenti in materia di ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale

Articolo 9

1 . Gli Stati membri designano la o le autorità nazionali competenti per decidere in merito all ' ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante nel loro territorio e vigilano all ' applicazione della presente direttiva . Essi ne informano la Commissione , precisando l ' eventuale ripartizione delle competenze .

2 . Gli Stati membri si adoperano affinchù le autorità competenti abbiano i poteri necessari per lo svolgimento del loro compito .

3 . Fatti salvi gli altri poteri ad esse conferiti , le autorità competenti possono respingere una domanda di ammissione di...

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