Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code

Coming into Force01 January 1993,01 January 1994,22 October 1992,01 January 1995
End of Effective Date30 April 2016
Celex Number31992R2913
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj
Published date19 October 1992
Date12 October 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 302, 19 October 1992
EUR-Lex - 31992R2913 - IT

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 19/10/1992 pag. 0001 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0004


REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità si fonda sull'unione doganale; che, nell'interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno;

considerando che il codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice») deve recepire l'attuale normativa doganale; che occorre tuttavia apportare talune modifiche a questa normativa per renderla più coerente e semplificarla, colmando quelle lacune ancora esistenti, per adottare una normativa comunitaria completa;

considerando che, partendo dal principio di un mercato interno esteso a tutta la Comunità, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi, comprese le misure di politica agricola e di politica commerciale comune, tenendo conto delle esigenze di queste politiche comuni;

considerando che è opportuno precisare che il presente codice lascia le disposizioni particolari stabilite in altri settori; che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola, statistica o di politica commerciale e delle risorse proprie;

considerando che per garantire il giusto equilibrio tra il compito istituzionale dell'amministrazione doganale di provvedere all'ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare previste ampie possibilità di controllo da parte di tali amministratori e la possibilità per gli operatori interessati di ricorrere contro le loro decisioni; che l'attuazione di un sistema di ricorsi doganali richiederà da parte del Regno Unito l'introduzione di nuove procedure amministrative le quali non potranno essere applicate anteriormente al 1o gennaio 1995;

considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; che occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, in sede di adozione delle disposizioni di applicazione del presente codice, conviene badare, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DI BASE

Articolo 1

La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario o nazionale. Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:

- agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi;

- alle merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 2

1. Salvo disposizioni contrarie stabilite da convenzioni internazionali o da prassi consuetudinarie di portata geografica ed economica limitata o da provvedimenti comunitari autonomi, la normativa doganale comunitaria si applica in modo uniforme in tutti il territorio doganale della Comunità.

2. Talune disposizioni della normativa doganale possono essere applicate anche al di fuori del territorio doganale della Comunità in forza di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

Articolo 3

1. Il territorio doganale della Comunità comprende:

- il territorio del Regno del Belgio,

- il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroeer e della Groenlandia,

- il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Buesingen (trattato del 23 novembre 1964) tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

- il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,

- il territorio della Repubblica ellenica,

- il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare e delle collettività territoriali,

- il territorio dell'Irlanda,

- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,

- il territorio del Granducato del Lussemburgo,

- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

- il territorio della Repubblica portoghese,

- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.

2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili:

a) GERMANIA

I territori austriaci di Jungholz e Mittelberg, quali sono definiti nei seguenti trattati:

- per Jungholz: trattato del 3 maggio 1868 (Bayerisches Regierungsblatt 1868, pag. 1245);

- per Mittelberg: trattato del 2 dicembre 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, pag. 59).

b) FRANCIA

Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale del 27 settembre 1963, pag. 8679).

c) ITALIA

Il territorio della Repubblica di San Marino, quale è definito nella convenzione conclusa il 31 marzo 1939 (Legge n. 1220 del 6 giugno 1939).

3. Fanno parte del territorio doganale della Comunità le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri e dei territorio di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle acque marittime interne e dello spazio aereo appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.

Articolo 4

Ai fini del presente codice, s'intende per:

1) persona:

- una persona fisica;

- una persona giuridica;

- un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente;

2) persona stabilita nella Comunità:

- se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale;

- se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile;

3) autorità doganale: l'autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale;

4) ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa doganale o alcune di esse;

5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende tra l'altro un'informazione tariffaria vincolante ai sensi dell'articolo 12;

6) posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;

7) merci comunitarie: le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

- importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;

- ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;

8) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7).

Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunità;

9) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;

10) dazi all'importazione:

- i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci;

- i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

11) dazi all'esportazione:

- i dazi doganali e le tasse di...

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