Regulation (EU) 2017/2393 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No 1305/2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), (EU) No 1306/2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy, (EU) No 1307/2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and (EU) No 652/2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material

Coming into Force30 December 2017,01 January 2016,01 January 2015,01 January 2019,01 January 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R2393
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/2393/oj
Published date29 December 2017
Date13 December 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 350, 29 December 2017
L_2017350IT.01001501.xml
29.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350/15

REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2017

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire la certezza del diritto e l'attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che, nel contesto dello sviluppo rurale, la «data di insediamento», di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in altre norme pertinenti, corrisponde alla data in cui il richiedente esegue o completa per la prima volta un'azione che attiene all'insediamento, e che la domanda di sostegno deve essere presentata al più tardi 24 mesi dopo tale data. Inoltre, l'esperienza tratta dalle negoziazioni dei programmi ha dimostrato che è opportuno chiarire le norme relative all'insediamento congiunto di giovani agricoltori e le soglie per l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché razionalizzare le disposizioni sulla durata del piano aziendale.
(2) Al fine di agevolare la messa in atto dei servizi di consulenza e formazione da parte delle autorità di gestione degli Stati membri, lo status di beneficiario nell'ambito di detta misura dovrebbe essere esteso a tali autorità, assicurando nel contempo che il prestatore del servizio sia scelto da un organismo funzionalmente indipendente da dette autorità e che siano effettuati controlli al livello del prestatore di servizi di consulenza o formazione.
(3) Allo scopo di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità, gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che partecipano a tali regimi durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno dovrebbero essere ammissibili per un periodo massimo di cinque anni, tenendo debitamente conto del momento della prima partecipazione al regime.
(4) Per risultare sufficientemente attrattivi per il settore privato, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile e trasparente. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica limitano il ricorso a strumenti finanziari nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, come anche l'uso flessibile di strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è opportuno stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari. Per lo stesso motivo è altresì opportuno stabilire che l'aiuto all'avviamento a favore dei giovani agricoltori di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 può essere fornito anche sotto forma di strumenti finanziari. Alla luce di tali modifiche, è opportuno stabilire che, laddove il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso sotto forma di strumenti finanziari, l'investimento deve contribuire al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
(5) Al fine di ridurre l'onere amministrativo connesso all'attuazione del principio del divieto di doppio finanziamento in relazione all'inverdimento, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare una detrazione media fissa a tutti i beneficiari interessati che effettuano il tipo di intervento o attuano la sottomisura in questione.
(6) Attualmente gli agricoltori sono esposti a rischi economici crescenti per effetto degli sviluppi del mercato. Tuttavia, tali rischi economici non incidono su tutti i settori agricoli in uguale misura. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in casi debitamente giustificati, di aiutare gli agricoltori mediante uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, in particolare per i settori interessati da un brusco calo del reddito, che avrebbe un impatto economico significativo per una specifica zona rurale, purché il calo del reddito sia superiore a una soglia minima del 20 %. Al fine di assicurare che lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia efficace e adeguato alle circostanze specifiche degli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter definire, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il reddito di cui tener conto per l'attivazione dello strumento, in maniera flessibile. Al tempo stesso e al fine di promuovere il ricorso all'assicurazione da parte degli agricoltori, la soglia relativa al calo della produzione applicabile per tale assicurazione dovrebbe essere ridotta al 20 %. Per monitorare la spesa effettuata nell'ambito sia dello strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia dell'assicurazione, è inoltre opportuno adeguare il contenuto del piano finanziario del programma.
(7) L'obbligo di comunicazione specifico per la misura di gestione del rischio nel 2018, di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rientra già nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul monitoraggio e la valutazione della politica agricola comune (PAC), di cui all'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Pertanto, l'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere soppresso.
(8) Per quanto riguarda i fondi di mutualizzazione per gli agricoltori di tutti i settori, il divieto di contributi di fondi pubblici al capitale iniziale, di cui all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sembra ostacolare il funzionamento efficace di tali fondi. Tale divieto dovrebbe pertanto essere soppresso. È inoltre opportuno ampliare i settori che possono essere coperti da contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, in modo che i contributi possano integrare i versamenti annuali ai fondi, nonché coprire il capitale iniziale di questi ultimi.
(9) Di norma il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso a tutti i richiedenti ammissibili. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a definire criteri di selezione per gli interventi di ripristino. Inoltre, in casi debitamente giustificati, se non è possibile definire i criteri di selezione a causa della natura degli interventi, gli Stati membri dovrebbero poter definire metodi di selezione alternativi.
(10) L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce i tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Per alleviare la pressione sul bilancio nazionale di alcuni Stati membri e accelerare gli investimenti più urgenti a Cipro, è opportuno prorogare il tasso massimo di partecipazione del 100 % di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), di tale regolamento fino alla chiusura del programma. Inoltre, è opportuno menzionare all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 un riferimento al tasso di partecipazione specifico introdotto nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per il nuovo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(11) Conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, in casi di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale. Tale possibilità di rendere ammissibili spese sostenute prima della presentazione di una modifica del programma dovrebbe essere estesa ad altre circostanze, come gli eventi catastrofici o un cambiamento brusco e significativo delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione.
(12) A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto riguarda gli investimenti nel settore agricolo, sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda. Tuttavia, nei casi in cui l'investimento sia legato a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, agli Stati membri dovrebbe essere
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