Commission Regulation (EEC) No 1984/83 of 22 June 1983 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive purchasing agreements

Coming into Force01 July 1983
End of Effective Date31 December 1999
Celex Number31983R1984
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1983/1984/oj
Published date30 June 1983
Date22 June 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 173, 30 June 1983
EUR-Lex - 31983R1984 - IT

Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 30/06/1983 pag. 0005 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0114


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1984/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1983

relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 19/65/CEE del Consiglio , del 2 marzo 1965 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 1 ,

dopo aver pubblicato il progetto di regolamento ( 1 ) ,

dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ,

( 1 ) considerando che , ai sensi del regolamento n . 19/65/CEE , la Commissione è abilitata ad applicare , mediante regolamento , l ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a determinate categorie di accordi d ' acquisto esclusivo stipulati fra due imprese ai fini della rivendita di prodotti , e di pratiche concordate analoghe che rientrano nella previsione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ;

( 2 ) considerando che , in base all ' esperienza finora acquisita , si possono definire tre categorie di accordi e di pratiche concordate per le quali le condizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , possono considerarsi soddisfatte ; che la prima categoria riguarda gli accordi di acquisto esclusivo , di breve o media durata ; che vengono stipulati in tutti i settori economici ; che le altre due categorie comprendono gli accordi d ' acquisto esclusivo di lunga durata conclusi ai fini della rivendita di birra nei pubblici esercizi ( contratti di fornitura di birra ) e di prodotti petroliferi nei distributori di benzina ( contratti dei distributori di benzina ) ;

( 3 ) considerando che gli accordi d ' acquisto esclusivo definiti nel presente regolamento possono incorrere nel divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato ; che ciò avviene di norma nel caso degli accordi stipulati fra imprese di Stati membri differenti ; che gli accordi d ' acquisto esclusivo , stipulati unicamente fra imprese di uno stesso Stato membro ai fini della rivendita di prodotti all ' interno di tale Stato membro possono del pari ricadere sotto tale divieto ; che ciò avviene in particolare quando fanno parte di un complesso di accordi analoghi che sono atti congiuntamente a pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

( 4 ) considerando che non è necessario escludere espressamente dalle categorie considerate gli accordi che non configurano la fattispecie dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ;

( 5 ) considerando che gli accordi d ' acquisto esclusivo definiti nel presente regolamento permettono in genere un miglioramento della distribuzione , in quanto il fornitore può programmare la vendita dei suoi prodotti con maggiore precisione e con maggiore anticipo , ed assicurano al rivenditore l ' approvvigionamento regolare del suo fabbisogno durante il periodo di validità dell ' accordo ; che in questo modo le imprese partecipanti possono limitare i rischi di fluttuazioni di mercato e ridurre i propri costi distributivi ;

( 6 ) considerando che tali accordi facilitano la promozione della vendita di un prodotto e consentono un ' azione più incisiva sul mercato , in quanto , in generale , il fornitore si impegna , in cambio dell ' esclusiva di acquisto sottoscritta dal rivenditore , a dare il proprio contributo al miglioramento delle strutture della rete distributiva , alla qualità del servizio delle vendite o al loro successo ; che la destinazione di più rivenditori , vincolati all ' obbligo di rifornirsi esclusivamente presso il fornitore , che si accollano i costi della promozione delle vendite , del servizio assistenza e dell ' immagazzinamento , può spesso rappresentare per il fabbricante il mezzo più efficace , se non l ' unico , per penetrare in un mercato ed affrontarvi la concorrenza di altri fabbricanti ; che ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese ; che le parti devono essere lasciate libere di decidere se ed in quale misura intendano assumersi , negli accordi , obblighi in ordine alla promozione delle vendite ;

( 7 ) considerando che normalmente gli accordi d ' acquisto esclusivo fra fornitore e rivenditori contribuiscono anche a riservare ai consumatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva , poichù questi ultimi beneficiano di un approvvigionamento regolare e possono procurarsi più rapidamente e con maggiore facilità i prodotti oggetto del contratto ;

( 8 ) considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni della concorrenza che possono figurare in un accordo esclusivo di acquisto ; che le restrizioni di concorrenza che oltre all ' impegno di acquisto esclusivo vengono in tal modo ammesse determinato una migliore ripartizione dei compiti fra le parti e obbligano il rivenditore a concentrare gli sforzi di vendita sui prodotti oggetto del contratto ; che nella misura in cui sono stipulate unicamente per la durata dell ' accordo , queste restrizioni sono in generale necessarie per ottenere i miglioramenti della distribuzione ricercati tramite l ' esclusiva d ' acquisto ; che altre disposizioni restrittive della concorrenza , ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i propri clienti , non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento ;

( 9 ) considerando che l ' esenzione per categoria deve essere limitata agli accordi di acquisto esclusivo per i quali è indubbio che soddisfano alle condizioni previste dall ' articolo 85 , paragrafo 3 ;

( 10 ) considerando che , senza un esame caso per caso , è impossibile affermare che la distribuzione delle merci risulta sensibilmente migliorata quando un fabbricante obbliga un altro fabbricante suo concorrente ad acquistare esclusivamente i suoi prodotti ; che è pertanto opportuno escludere tali accordi dall ' esenzione per categoria ; che possono essere tuttavia ammesse deroghe a questo principio a favore delle piccole e medie imprese ;

( 11 ) considerando che l ' esenzione per categoria deve essere subordinata a determinate condizioni per garantire l ' accesso di imprese terze ai vari stadi di distribuzione ; che a...

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