Council Directive 70/156/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers

Coming into Force10 February 1970
End of Effective Date28 April 2009
Celex Number31970L0156
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1970/156/oj
Published date23 February 1970
Date06 February 1970
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 42, 23 février 1970
EUR-Lex - 31970L0156 - IT

Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 23/02/1970 pag. 0001 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0082
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0096
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0046
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0174
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 001 pag. 44 - 58


Direttiva del Consiglio

del 6 febbraio 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(70/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che, in ogni Stato membro, i veicoli a motore destinati al trasporto delle merci o delle persone debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

considerando che questi ostacoli al'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione attuale;

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei veicoli ai quali esse si applicano; che questo controllo riguarda i vari tipi di veicoli;

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del veicolo vengano definite in direttive particolari;

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di veicolo;

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando sia munito di questo certificato il veicolo deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la costatazione fatta, inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di veicolo omologato;

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie, man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del veicolo e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali;

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato;

considerando che un veicolo, benché conforme al tipo omologato, può tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del "Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

a) "omologazione di portata nazionale", l'atto amministrativo denominato:

- agréation par type e aanneming, nella legislazione belga,

- allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,

- réception par type, nella legislazione francese,

- omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana,

- agréation, nella legislazione lussemburghese,

- typegoedkeuring, nella legislazione olandese;

b) "omologazione CEE" l'atto mediante il quale uno Stato membro costata che un tipo di veicolo soddisfa alle prescrizioni tecniche delle direttive particolari e alle verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II.

CAPITOLO II

Omologazione CEE dei veicoli

Articolo 3

La domanda di omologazione CEE è presentata dal costruttore o dal suo mandatario presso uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, il cui modello figura nell'allegato I, come pure dai documenti citati in questa scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, tale domanda non può essere inoltrata che presso uno solo degli Stati membri.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo che soddisfi alle seguenti condizioni:

a) il tipo di veicolo è conforme ai dati che figurano nella scheda informativa;

b) il tipo di veicolo soddisfa ai controlli previsti dal modello di scheda di omologazione di cui all'articolo 2, lettera b).

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per sorvegliare ove occorra la conformità della produzione al prototipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

Per ogni tipo di veicolo che omologa, esso completa tutte le rubriche della scheda di omologazione.

Articolo 5

1. Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede informative e di omologazione compilate per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare.

2. Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato, viene compilato, dal costruttore o dal suo mandatario nel paese d'immatricolazione, un certificato di conformità, il cui modello figura all'allegato III.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono domandare, per la tassazione del veicolo o per compilare i documenti d'immatricolazione dello stesso, che sul certificato di conformità siano riportate anche indicazioni non previste nell'allegato III, purché esse figurino esplicitamente sulla scheda informativa o siano deducibili con calcoli semplici.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE deve adottare i provvedimenti necessari per essere informato della sospensione eventuale della produzione nonché di ogni modificazione delle indicazioni che figurano sulla scheda informativa.

2. Se questo Stato ritiene che una siffatta modificazione non esiga una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e indirizzano alle autorità competenti degli altri...

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