Council Common Position of 27 May 2002 concerning restrictive measures against Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Positions 96/746/CFSP, 1999/727/CFSP, 2001/154/CFSP and 2001/771/CFSP

Coming into Force27 May 2002
End of Effective Date21 September 2016
Celex Number32002E0402
ELIhttp://data.europa.eu/eli/compos/2002/402/oj
Published date29 May 2002
Date27 May 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 139, 29 May 2002
EUR-Lex - 32002E0402 - IT

Posizione comune del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 29/05/2002 pag. 0004 - 0005


Posizione comune del Consiglio

del 27 maggio 2002

concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC

(2002/402/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti.

(2) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1390(2002), in seguito denominata "UNSCR 1390(2002)", che stabilisce le misure da applicare contro Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaida e i Taliban ed altri individui, gruppi, imprese e entità ad essi associati.

(3) La UNSCR 1390(2002) adegua l'ambito di applicazione delle sanzioni concernenti il congelamento di fondi, il divieto di visto e l'embargo sulla fornitura, la vendita e l'esportazione di armi nonché sulla consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari imposte dalle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000).

(4) A norma del paragrafo 3 dell'UNSCR 1390(2002), le suddette misure saranno riesaminate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dodici mesi dopo l'adozione della risoluzione e alla scadenza di tale periodo il Consiglio di sicurezza deciderà se mantenerle o migliorarle.

(5) L'UNSCR 1390(2002) impone un divieto di viaggio per Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaida e i Taliban ed altri individui ad essi associati.

(6) Le sanzioni concernenti il divieto di volo e l'embargo sulla vendita di anidride acetica imposte dalle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) non...

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