Council Directive 2008/73/EC of 15 July 2008 simplifying procedures of listing and publishing information in the veterinary and zootechnical fields and amending Directives 64/432/EEC, 77/504/EEC, 88/407/EEC, 88/661/EEC, 89/361/EEC, 89/556/EEC, 90/426/EEC, 90/427/EEC, 90/428/EEC, 90/429/EEC, 90/539/EEC, 91/68/EEC, 91/496/EEC, 92/35/EEC, 92/65/EEC, 92/66/EEC, 92/119/EEC, 94/28/EC, 2000/75/EC, Decision 2000/258/EC and Directives 2001/89/EC, 2002/60/EC and 2005/94/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2010,03 September 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008L0073
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/73/oj
Published date14 August 2008
Date15 July 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 219, 14 August 2008
L_2008219IT.01004001.xml
14.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219/40

DIRETTIVA 2008/73/CE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le norme veterinarie comunitarie stabiliscono che i centri di raccolta di bovini, suini, caprini e ovini, i centri di smistamento di equini, i commercianti di tali animali, gli allevamenti di pollame, i centri di raccolta e stoccaggio di sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni nonché vari enti, istituti e centri simili («strutture veterinarie») devono soddisfare una serie di condizioni e, ai fini del commercio intracomunitario di taluni animali vivi, dei loro prodotti e, in particolare, di materiali genetici animali come sperma, ovuli ed embrioni, devono essere ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri.
(2) Le norme comunitarie prevedono varie procedure per registrare, elencare, aggiornare, trasmettere e pubblicare le informazioni di tali strutture veterinarie. Le differenze procedurali complicano però l’attività di redazione e di aggiornamento e rendono difficile l’uso pratico di tali elenchi ai competenti servizi di controllo e agli operatori interessati.
(3) Occorre perciò armonizzare le procedure e introdurre per i cinque principali elementi della procedura (registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi) regole più sistematiche, coerenti e uniformi.
(4) Poiché, inoltre, spetta agli Stati membri controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per rientrare in un elenco, l’elaborazione degli elenchi dovrebbe dipendere dagli Stati membri e non dalla Commissione.
(5) Dovrebbero perciò essere gli Stati membri a elaborare e aggiornare gli elenchi delle strutture veterinarie interessate nonché a metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l’intera Comunità, occorre introdurre criteri comuni con la procedura di comitato.
(6) Per chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, la nuova procedura dovrebbe essere applicata anche in campo zootecnico, in particolare agli istituti di riproduzione riconosciuti, abilitati a redigere o a conservare negli Stati membri i registri genealogici, e alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sui concorsi equini ai sensi della direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (1).
(7) Come accade nel commercio intracomunitario, la disciplina delle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni prevede condizioni che le strutture veterinarie dei paesi terzi devono soddisfare al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali. Conseguentemente, le importazioni nella Comunità di materiali genetici dovrebbero essere autorizzate solo da centri di raccolta o di stoccaggio di sperma e da gruppi di raccolta o produzione di embrioni che siano ufficialmente riconosciuti, per l’esportazione verso la Comunità, da autorità competenti del paese terzo interessato in quanto rispondenti a requisiti comunitari e, se necessario, in seguito a ispezioni veterinarie comunitarie.
(8) A seconda del materiale genetico e delle specie interessate, le procedure attuali di redazione e aggiornamento degli elenchi delle strutture veterinarie sono eterogenee e vanno da decisioni adottate con la procedura di comitato di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), fino a una semplice consultazione degli Stati membri.
(9) La coesistenza di procedure diverse può seminare confusione e incertezza tra gli amministratori dei paesi terzi, nell’agroindustria e tra gli operatori commerciali. Poiché spetta ai paesi terzi controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per essere abilitate, in base alla legislazione comunitaria, all’esportazione verso la Comunità, l’attuale quadro giuridico per autorizzare tali strutture dovrebbe essere armonizzato e semplificato in modo che la responsabilità della compilazione e dell’aggiornamento degli elenchi spetti ai paesi terzi e non alla Commissione. È importante far sì che il livello delle garanzie di salute degli animali date dal paese terzo interessato resti intatto. Le semplificazioni adottate non pregiudicano il diritto della Commissione di decidere, se necessario, misure di salvaguardia.
(10) Le varie procedure esistenti dovrebbero quindi essere sostituite con una procedura che permetta importazioni nella Comunità solo da paesi terzi in cui le competenti autorità redigono e aggiornano gli elenchi e li comunicano alla Commissione. La Commissione dovrebbe diffondere tali elenchi tra gli Stati membri e metterli a disposizione del pubblico a scopo informativo. Qualora gli elenchi comunicati da paesi terzi destassero preoccupazioni, si dovranno adottare misure di salvaguardia ai sensi della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).
(11) Per ragioni di chiarezza e coerenza della legislazione comunitaria, tale procedura dovrebbe essere applicata anche ad autorità dei paesi terzi autorizzate, ai sensi della normativa zootecnica comunitaria, a conservare registri genealogici.
(12) La direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), prevede che, qualora gli animali importati da paesi terzi siano messi in una stazione di quarantena all'interno del territorio comunitario, tale stazione debba essere approvata e l'elenco delle stazioni di quarantena pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della chiarezza e della coerenza delle norme comunitarie, una procedura semplificata dovrebbe essere applicata anche per l'aggiornamento delle stazioni di quarantena situate negli Stati membri.
(13) In campo veterinario, la Commissione ha la responsabilità di redigere e aggiornare, con informazioni fornite dagli Stati membri, gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento riconosciuti e degli altri laboratori riconosciuti.
(14) Secondo le norme comunitarie, gli elenchi si possono modificare in seguito alla richiesta di uno Stato membro con decisione presa mediante procedura di comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE o con decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
(15) Comunque, le modifiche apportate agli elenchi sono spesso di natura meramente formale, come l’aggiornamento dei dati per contattare i laboratori nazionali di riferimento o gli altri laboratori riconosciuti in questione.
(16) Finora, la prassi è stata di aggiornare periodicamente gli elenchi dei laboratori per ridurre il numero di decisioni da parte della Commissione. Ma tale prassi non garantisce aggiornamenti rapidi degli elenchi. Ciò potrebbe compromettere lo statuto giuridico dei laboratori nazionali di riferimento e di altri laboratori riconosciuti.
(17) Poiché sono gli Stati membri a designare i laboratori nazionali di riferimento e a fornire tutti i dati e gli aggiornamenti necessari, è opportuno che la redazione degli elenchi di tali laboratori spetti ad essi e non alla Commissione. Analogamente, dovrebbe spettare agli Stati membri anche la responsabilità di elaborare gli elenchi di altri laboratori riconosciuti.
(18) Saranno perciò gli Stati membri a elaborare e aggiornare gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento e degli altri laboratori riconosciuti interessati e a metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l’intera Comunità, occorre introdurre con la procedura di comitato una serie di criteri comuni.
(19) Se però gli elenchi riguardano laboratori riconosciuti situati in paesi terzi, spetterà alla Commissione continuare a redigere e pubblicare gli elenchi di tali laboratori.
(20) Per evitare soluzioni di continuità riguardo alle domande per il riconoscimento dei laboratori presentate dagli Stati membri ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (5), la presente direttiva dovrebbe prevedere opportune misure transitorie.
(21) L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in
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