Commission Regulation (EC) No 2390/1999 of 25 October 1999 laying down detailed rules of the application of Regulation (EC) No 1663/95 as regards the form and content of the accounting information that the Member States must hold at the disposal of the Commission for the purposes of the clearance of the EAGGF Guarantee Section accounts

Coming into Force16 October 1999,23 November 1999
End of Effective Date15 October 2006
Celex Number31999R2390
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/2390/oj
Published date16 November 1999
Date25 October 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 295, 16 November 1999
EUR-Lex - 31999R2390 - IT 31999R2390

Regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia"

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 16/11/1999 pag. 0001 - 0063


REGOLAMENTO (CE) N. 2390/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1999

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995(3), che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia", modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) occorre definire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 e abrogare la decisione C(96) 2732 della Commissione, del 3 ottobre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia";

(2) è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per poter effettuare le necessarie modifiche dei propri sistemi informatici; occorre pertanto distinguere, nell'allegato I, i dati che devono essere disponibili per l'esercizio 2000, che inizia il 16 ottobre 1999, da quelli che devono essere disponibili per l'esercizio 2001, che inizia il 16 ottobre 2000;

(3) deve essere assicurata la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trasmesse su supporto informatico;

(4) il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia non ha espresso un parere nei tempi impartiti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 nonché le relative modalità di trasmissione sono definite negli allegati I "Tabella delle X", II "Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAOG" e III "Promemoria".

Articolo 2

1. Per tutte le singole operazioni costitutive dei pagamenti e delle entrate per conto del FEAOG, sezione "garanzia", ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione tutte le informazioni indicate con una "X", "A" o con una "B", per ciascuna voce di bilancio interessata, nella tabella che figura nell'allegato I. Queste informazioni devono essere tenute in forma di registrazioni computerizzate.

2. Su richiesta scritta della Commissione, e unicamente al fine di preparare i controlli documentali o sul posto, gli organismi di coordinamento le trasmettono queste registrazioni computerizzate entro trenta giorni feriali, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato II.

3. La Commissione assicura la riservatezza e la sicurezza delle registrazioni computerizzate che le sono comunicate dai singoli Stati membri.

Articolo 3

La decisione C(96) 2732 è abrogata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

(3) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

(4) GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

ALLEGATO I

TABELLA DELLE X

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ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAOG

1. SUPPORTI MAGNETICI

Nastro magnetico a 9 piste (1/2 pollice)

densità da 800 a 6250 BPI

senza etichetta ("no label") o con etichetta standard

Questa possibilità sarà eliminata a partire dal 16 ottobre 2001

Dischetto da 3,5 pollici e 1,4 MB (DOS/Windows)

eventuale compressione con software PKZIP

Cartuccia tipo 3480 o 3490

compatibile IBM 3490E (18 o 36 piste)

Questa possibilità sarà eliminata a partire dal 16 ottobre 2003

Cartuccia DAT

4 mm DDS-1 (90 m)

Cartuccia QIC-80 Colorado streamer 350

software HP Colorado backup versione 2.70

(Questo software consente anche la compressione dei dati)

CD-ROM (WORM)

Comunicazione diretta X400

per file fino a 5 MB

eventuale compressione con software PKZIP

indirizzo: C=BE;A=RTT;P=CEC;O=DG6;S=AI3

Comunicazione STATEL/STADIUM

La Commissione raccomanda agli Stati membri di sostituire il trasferimento dei dati informatici su supporto magnetico con il trasferimento elettronico tramite STATEL/STADIUM (cfr. la comunicazione al Comitato del FEAOG VI/5342/99). L'attivazione di questo software sarà effettuata su richiesta dello Stato membro.

2. NORMA PROPOSTA PER I FILE

2.1. Per ogni singola operazione costitutiva dei pagamenti e delle entrate per conto della sezione "garanzia" del FEAOG gli Stati membri creeranno una registrazione informatizzata. Ciò che interessa non è il totale per beneficiario, ma gli elementi costitutivi che lo compongono. Lo Stato membro non potrà raggruppare le singole operazioni costitutive dei pagamenti nelle diverse colonne della stessa registrazione.

2.2. Le registrazioni dovranno avere una struttura unidimensionale ("flat file"). Allo scopo di mantenere tale struttura lineare sarà accettata la creazione di file complementari qualora alcuni dati generino occorrenze multiple, come nel caso di date, certificati o quantità, a condizione che sia stabilito un link univoco tra le registrazioni inerenti alla medesima materia.

2.3. Fatti salvi i requisiti suesposti, l'insieme dei dati forniti dovrà rappresentare le informazioni realmente disponibili nei sistemi contabili dello Stato membro.

2.4. Il file adottato secondo la norma possiederà le caratteristiche seguenti.

1) La prima registrazione contiene la descrizione del file. I nomi delle zone (field) iniziano con una "F", seguita del numero della zona utilizzato nell'allegato (tabella delle X).

2) Le successive registrazioni del file sono registrazioni di dati, nello stesso ordine indicato nella prima registrazione di descrizione del file.

3) Le zone sono separate da un ";" (punto e virgola).

4) Le registrazioni hanno lunghezza variabile. Ogni registrazione si conclude con il codice "CR LF" ("Carriage Return - Line Feed") (esadecimale: "0D 0A") ("Carriage Return - Line Feed") (esadecimale: "0D 0A").

5) Il file è in codice ASCII.

6) Zone numeriche:

a) simbolo del decimale: " "

b) segno ("+" o "-") in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre

c) numero fisso di decimali (i dettagli figurano nel promemoria dell'allegato III del presente documento di lavoro)

d) nessuno spazio intermedio; nessun separatore delle migliaia.

7) Zone data: "AAAAMMGG" (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

8) Codice bilancio FEAOG (zona F109): "B99-9999-999".

9) I dati testuali non vanno messi tra virgolette (" "). Naturalmente i dati testuali non devono contenere il delimitatore ";".

10) Per tutte le zone: nessuno spazio a sinistra delle stringhe; nessuno spazio a destra delle stringhe.

11) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio):

F100;F101;F106;F108;F109

ORGANISMO ABC;Nr154678;+152.50;19971215;B01-1000-123

ORGANISMO ABC;Nr024578;-1000.00;19971205;B01-2020-564

ORGANISMO ABC;Nr154985;+9999.20;19970101;B01-1100-000

ORGANISMO ABC;Nr100078;+152.75;19971231;B01-1234-654

ORGANISMO ABC;Nr215452;+0.50;19971215;B01-1000-001

ORGANISMO ABC;Nr123456;+21550.15;19970101;B01-5000-010

ecc.

(varie registrazioni di dati con zone nel medesimo ordine).

12) Per i file provenienti dalla Grecia si chiede di applicare la codifica ELOT-928 o ISO 8859-7.

2.5. La Commissione raccomanda in genere un raggruppamento dei dati per settore agricolo e non il ricorso a molteplici subfile per voce di bilancio.

2.6. In via eccezionale si possono utilizzare fogli elettronici (tipo EXCEL), per la preparazione iniziale dell'informazione destinata alla Commissione, su operazioni concernenti spese di modesta entità o misure di durata limitata o meno di 100 operazioni all'anno. Questi casi particolari non devono in ogni caso provocare una dispersione dei dati su un numero considerevole di piccoli file.

Lo Stato membro predispone una formattazione di questa tabella in grado di...

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