Council Directive 2002/93/EC of 3 December 2002 amending Directive 77/388/EEC to extend the facility allowing Member States to apply reduced rates of VAT to certain labour-intensive services

Coming into Force07 December 2002
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number32002L0093
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/93/oj
Published date07 December 2002
Date03 December 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 331, 07 December 2002
EUR-Lex - 32002L0093 - IT

Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 07/12/2002 pag. 0027 - 0027


Direttiva 2002/92/CE del Consiglio

del 3 dicembre 2002

che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(3), l'aliquota ridotta di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino, può essere applicata anche ai servizi ad alta intensità di lavoro, di cui alle categorie dell'allegato K della menzionata direttiva, per un periodo massimo di tre anni tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002.

(2) La decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE(4), autorizza gli Stati membri ad applicare, fino al 31 dicembre 2002, un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali hanno presentato una domanda conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE.

(3) Sulla base delle relazioni da redigere, anteriormente al 1o ottobre 2002, da parte degli Stati membri che hanno applicato tale aliquota ridotta, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2002, una relazione contenente una valutazione complessiva, corredata, se del caso, di una proposta che consenta di decidere a titolo definitivo sull'aliquota applicabile ai servizi ad...

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