Council Directive 2000/17/EC of 30 March 2000 amending Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax - transitional provisions granted to the Republic of Austria and the Portuguese Republic

Coming into Force01 January 1999,05 April 2000
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number32000L0017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/17/oj
Published date05 April 2000
Date30 March 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 05 April 2000
EUR-Lex - 32000L0017 - IT

Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 05/04/2000 pag. 0024 - 0025


Direttiva 2000/17/CE del Consiglio

del 30 marzo 2000

che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) Il punto 2, lettera e), della parte IX dell'allegato XV "Fiscalità" dell'atto di adesione del 1994 autorizzava la Repubblica d'Austria a derogare all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE(3) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo denominata "la sesta direttiva IVA") e ad applicare, fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota ridotta per la locazione di beni immobili ad uso residenziale, purché tale aliquota non fosse inferiore al 10 %.

(2) In Austria, dal 1o gennaio 1999, la locazione di beni immobili ad uso residenziale è stata esonerata dall'IVA, senza diritto alla deduzione dell'imposta pagata a monte, in base all'articolo 13, punto B, lettera b), della sesta direttiva IVA. L'Austria può tuttavia accordare ai soggetti passivi il diritto, previsto all'articolo 13, punto C, lettera a), della stessa direttiva, di optare per l'imposizione. In tal caso, si applicano la normale aliquota IVA e le normali regole per il diritto a deduzione.

(3) La Repubblica d'Austria ritiene che tale misura resti indispensabile poiché il regime transitorio di IVA è ancora in vigore e poiché dal negoziato dell'atto di adesione del 1994 la situazione non ha subito sostanziali modifiche.

(4) La Repubblica d'Austria considera inoltre che la soppressione dell'aliquota ridotta del 10 % comporterebbe di certo l'aumento dei prezzi delle locazioni immobiliari per il...

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