Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE

Coming into Force13 December 2016,01 January 2021,14 December 2019,01 January 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R2031
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj
Published date23 November 2016
Date26 October 2016
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 317, 23 novembre 2016
L_2016317IT.01000401.xml
23.11.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317/4

REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) istituisce un regime fitosanitario.
(2) Il 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere a una valutazione del suddetto regime fitosanitario.
(3) In considerazione dei risultati della suddetta valutazione e delle esperienze acquisite con l'applicazione della direttiva 2000/29/CE, risulta opportuno sostituire quest'ultima. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme, l'atto che sostituisce la suddetta direttiva dovrebbe assumere la forma di un regolamento.
(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante per la produzione vegetale, il patrimonio forestale, le aree naturali e le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici. Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli a un livello accettabile.
(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla FAO nella 29a sessione del novembre 1997. L'Unione e tutti i suoi Stati membri sono parti contraenti dell'IPPC.
(6) Per stabilire l'ambito d'applicazione del presente regolamento è diventato importante tenere conto di aspetti biogeografici, onde evitare l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio dell'Unione europea degli organismi nocivi non presenti su tale territorio. Di conseguenza, Ceuta, Melilla e, con l'eccezione di Madera e delle Azzorre, le regioni ultraperiferiche degli Stati membri di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione territoriale del presente regolamento. I riferimenti ai paesi terzi dovrebbero essere intesi come riferimenti anche a detti territori esclusi.
(7) La direttiva 2000/29/CE stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti in relazione alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali e contro la diffusione di detti organismi nella Comunità. Essa prescrive che gli Stati membri debbano attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali misure ufficiali di controllo adeguate ed efficaci dovrebbero essere mantenute anche in futuro. Nell'ambito del pacchetto «Regole più intelligenti per alimenti più sicuri», il presente regolamento dovrebbe prevedere soltanto un numero limitato di disposizioni in materia di controlli ufficiali dal momento che tali disposizioni dovrebbero essere previste nell'ambito della legislazione orizzontale sui controlli ufficiali.
(8) È opportuno stabilire criteri per l'identificazione degli organismi nocivi per i quali è necessaria l'adozione di misure volte a prevenirne l'introduzione e la diffusione in tutto il territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti «organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione». È inoltre opportuno stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di controllo solo in relazione a una o più parti del territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti «organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette». Qualora tali organismi siano piante, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe incentrarsi, in particolare, su quelle che sono parassite di altre piante e, di conseguenza, maggiormente dannose per la salute delle piante.
(9) Affinché le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano essere concentrate su quelli aventi il potenziale impatto economico, ambientale o sociale più grave per il territorio dell'Unione, è opportuno redigere un elenco ristretto di tali organismi nocivi («organismi nocivi prioritari»).
(10) Per garantire che siano intraprese azioni efficaci e tempestive nel caso in cui si rilevi che siano presenti o si sospetti che siano presenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, è opportuno applicare obblighi di notifica per gli Stati membri, gli operatori professionali e il pubblico.
(11) Nei casi in cui i suddetti obblighi di notifica implicano la comunicazione alle autorità competenti di dati personali di persone fisiche o giuridiche si può configurare una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). Si tratterebbe tuttavia di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.
(12) Un operatore professionale o un'altra persona che sospetti o constati la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto che è o era sotto il suo controllo, dovrebbe avere l'obbligo di notificare all'autorità competente tale sospetto o constatazione, di adottare tutte le misure appropriate riguardanti l'eliminazione dell'organismo nocivo e il ritiro o il richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e fornire l'informazione all'autorità competente, ad altri soggetti nella catena commerciale e al pubblico.
(13) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure fitosanitarie necessarie a eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dei quali è constatata la presenza nei loro territori. È opportuno stabilire misure che gli Stati membri possono adottare in tali situazioni. È altresì opportuno stabilire i principi che gli Stati membri dovrebbero rispettare quando decidono quali misure dovrebbero essere adottate. Tra le suddette misure dovrebbe figurare la creazione di aree delimitate, costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto, e, se del caso, la determinazione di interventi che dovrebbero essere adottati da un operatore professionale o da un'altra persona al fine di eliminare l'organismo nocivo da quarantena o evitarne la diffusione.
(14) In determinati casi è opportuno che gli Stati membri istituiscano misure di eradicazione degli organismi nocivi da quarantena presenti su piante in luoghi privati perché, per eradicare gli organismi nocivi in modo efficace, è indispensabile rimuovere tutte le fonti di infestazione. A tal fine, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere accesso per legge ai luoghi in questione. Questo può costituire una limitazione dell'articolo 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e dell'articolo 17 (Diritto di proprietà) della Carta. Tale limitazione dovrebbe essere necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.
(15) La prevenzione e l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi sono estremamente importanti per la loro tempestiva ed effettiva eradicazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto effettuare indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è nota la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, è opportuno che gli Stati membri elaborino programmi d'indagini pluriennali.
(16) Qualora vi sia una presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di aree delimitate, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e piani d'azione.
(17) Qualora un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si sia insediato in un'area delimitata e non possa essere eradicato, la Commissione dovrebbe adottare misure dell'Unione per il contenimento di tale organismo nocivo nell'area interessata.
(18) Per garantire un intervento rapido ed efficace contro gli organismi nocivi che non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, ma che secondo gli Stati membri
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