Council Regulation (EC) No 1540/98 of 29 June 1998 establishing new rules on aid to shipbuilding

Coming into Force01 January 1999
End of Effective Date31 December 2003
Celex Number31998R1540
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/1540/oj
Published date18 July 1998
Date29 June 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 202, 18 July 1998
EUR-Lex - 31998R1540 - IT 31998R1540

Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 18/07/1998 pag. 0001 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1540/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli 94 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili, concluso tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi, nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE), in prosieguo denominato «l'accordo OCSE» (4), non è ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte degli Stati Uniti d'America; che, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale (5), non è ancora entrato in vigore;

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95, fintantoché l'accordo OCSE non sia entrato in vigore continueranno ad applicarsi fino al più tardi al 31 dicembre 1998, le disposizioni della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, relativa agli aiuti alla costruzione navale (6);

considerando che non è ancora stato raggiunto un equilibrio soddisfacente tra la domanda e l'offerta nel settore della costruzione navale e che il livello dei prezzi rimane dunque basso; che si prevede un ulteriore aumento delle pressioni concorrenziali sui costruttori navali della Comunità europea in quanto è previsto un calo della domanda complessiva di navi dopo il 2000, mentre la capacità mondiale disponibile di costruzione navale dovrebbe continuare a crescere;

considerando che, sebbene i cantieri della Comunità abbiano migliorato la loro competitività, il ritmo di tale miglioramento deve aumentare per poter colmare il divario esistente con i concorrenti internazionali, in particolare il Giappone e la Corea;

considerando l'importanza per la Comunità di un'industria della costruzione navale concorrenziale che contribuisce alla sua crescita economica e sociale fornendo un considerevole mercato per varie industrie e mantenendo l'occupazione in numerose regioni, alcune delle quali già afflitte da alti tassi di disoccupazione;

considerando che la completa abolizione degli aiuti a questo settore non è ancora possibile data la difficile situazione del mercato e la necessità di incoraggiare i cantieri a realizzare i cambiamenti necessari al miglioramento della competitività; che la politica degli aiuti dovrebbe continuare ad essere restrittiva e selettiva in modo da sostenere tali sforzi e assicurare condizioni di concorrenza intracomunitaria leali e uniformi, che una politica di questo tipo rappresenta l'approccio più adeguato per garantire un livello di attività sufficiente nei cantieri europei e, di conseguenza, la sopravvivenza di un'industria europea della costruzione navale efficiente e competitiva;

considerando che la politica degli aiuti al settore della costruzione navale è rimasta sostanzialmente invariata dal 1987; che tale politica ha in genere raggiunto i propri obiettivi ma richiede adeguamenti per rispondere meglio alle sfide che il settore deve affrontare in futuro;

considerando che gli aiuti al funzionamento in particolare non rappresentano il modo più adeguato in termini di efficienza sotto il profilo dei costi per incoraggiare l'industria europea della costruzione navale a migliorare la propria competitività; che di conseguenza è opportuno eliminare gradualmente gli aiuti al funzionamento spostando l'accento su altre forme di sostegno all'industria atte a promuovere i necessari miglioramenti di competitività, quali gli aiuti agli investimenti innovativi;

considerando che, di conseguenza, gli aiuti al funzionamento saranno soppressi a decorrere dal 31 dicembre 2000;

considerando che gli aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo dovrebbero continuare ad essere soggetti a condizioni restrittive;

considerando che è necessario operare una distinzione più chiara tra gli aiuti agli investimenti e gli aiuti alla ristrutturazione; che questi ultimi dovrebbero essere concessi in via eccezionale e subordinati a norme severe, come l'applicazione del principio dell'aiuto una tantum, effettive riduzioni della capacità come condizione per la concessione dell'aiuto e procedure di controllo più accurate; che gli aiuti agli investimenti dovrebbero essere accordati solo al fine di migliorare la produttività di impianti esistenti in cantieri esistenti situati in aree rientranti nei regimi di aiuti regionali, con alcune limitazioni circa l'intensità degli aiuti al fine di ridurre al minimo le possibili distorsioni della concorrenza;

considerando che gli aiuti agli investimenti innovativi dovrebbero essere concessi solo per progetti effettivamente innovativi volti ad aumentare la competitività; che dovrebbero essere consentiti anche gli aiuti per la ricerca e sviluppo e gli aiuti per la tutela dell'ambiente in modo che la costruzione navale non venga privata delle possibilità di cui dispongono tutti gli altri settori industriali; che gli aiuti alle chiusure dovrebbero continuare ad essere autorizzati per favorire gli adeguamenti strutturali;

considerando che, malgrado le proposte di riservare, in una certa misura, il medesimo trattamento alla trasformazione navale e alla costruzione navale, gli aiuti alla riparazione navale dovrebbero continuare a essere consentiti solo come aiuti per la ristrutturazione, la chiusura e gli investimenti concessi nell'ambito di regimi di aiuti regionali, nonché sotto forma di aiuti all'innovazione, alla ricerca e sviluppo e per la tutela dell'ambiente;

considerando che sono necessari controlli severi e trasparenti per garantire l'efficacia della politica sugli aiuti;

considerando che la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione periodica sulla situazione del mercato e valutare se i cantieri europei siano interessati da pratiche anticoncorrenziali; che, qualora si accerti che pratiche anticoncorrenziali di qualsiasi tipo vanno causando pregiudizi all'industria, la Commissione deve proporre al Consiglio, se necessario, misure per risolvere il problema;

considerando che la prima di tali relazioni deve essere presentata al Consiglio non oltre il 31 dicembre 1999;

considerando il presente regolamento non pregiudica le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per rispettare gli impegni internazionali assunti dalla Comunità in materia di aiuti di Stato alla costruzione navale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E AIUTI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma»:

- le navi...

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