Regulation (EU) No 1022/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards the conferral of specific tasks on the European Central Bank pursuant to Council Regulation (EU) No 1024/2013

Coming into Force30 October 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R1022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1022/oj
Published date29 October 2013
Date22 October 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 287, 29 October 2013
L_2013287IT.01000501.xml
29.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 287/5

REGOLAMENTO (UE) N. 1022/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il suo presidente a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell’Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un’autentica unione economica e monetaria, che comprendesse proposte concrete volte a preservare l’unità e l’integrità del mercato interno dei servizi finanziari.
(2) La previsione di un meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un’unione bancaria europea, fondata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari e su un nuovo quadro normativo in materia di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie.
(3) Al fine di istituire un meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (4) attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro e consente agli altri Stati membri di cooperare strettamente con la BCE.
(4) L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nei confronti di enti creditizi di alcuni degli Stati membri non dovrebbe in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ("ABE"), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo e conservare tutti gli attuali compiti e prerogative: continuare a sviluppare e contribuire all'applicazione coerente di un corpus unico di norme valido per tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione.
(5) È essenziale che l'unione bancaria preveda meccanismi di responsabilità democratica.
(6) Nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e tenendo in debita considerazione l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, è opportuno che l'ABE tenga pienamente conto della loro diversità, delle loro dimensioni e del loro modello aziendale come pure dei benefici sistemici della diversità nel settore bancario europeo.
(7) Al fine di promuovere le migliori prassi di vigilanza nel mercato interno, riveste importanza fondamentale che il corpus unico di norme sia accompagnato da un manuale di vigilanza europeo per gli istituti finanziari, predisposto dall'ABE in consultazione con le autorità competenti. Tale manuale dovrebbe identificare le migliori prassi adottate in tutta l'Unione in materia di metodologie e processi di vigilanza per promuovere la conformità a principi internazionali e unionali di base. Il manuale non dovrebbe assumere la forma di atto legalmente vincolante e non dovrebbe limitare l'esercizio di un'attività di vigilanza fondata sulla valutazione della situazione. Esso dovrebbe coprire tutte le materie che rientrano fra le competenze dell'ABE comprese, se del caso, la protezione dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro. Dovrebbe anche indicare parametri e metodologie per la valutazione del rischio, identificare i segnali di pre-allarme e definire criteri per l'azione di vigilanza. Il manuale dovrebbe essere utilizzato dalle autorità competenti. Il suo impiego dovrebbe essere considerato come importante elemento ai fini della valutazione della convergenza delle prassi di vigilanza e della verifica inter pares di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.
(8) L'ABE dovrebbe poter richiedere informazioni agli istituti finanziari conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010 in relazione alle informazioni cui tali istituti finanziari hanno accesso legale, compresi i dati informativi detenuti da persone remunerate da tali istituti per lo svolgimento delle relative attività, le revisioni contabili fornite a tali istituti da società di revisione esterne e copie di documenti, libri e registri contabili.
(9) Le richieste di informazione dell'ABE dovrebbero essere debitamente giustificate e motivate. Eventuali obiezioni a specifiche richieste di informazioni fondate sulla mancata conformità con il regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero essere sollevate secondo le pertinenti procedure. Ove il destinatario di una richiesta di informazioni sollevi tali obiezioni, ciò non dovrebbe esonerarlo dal fornire le informazioni richieste. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere la competenza per decidere, in conformità delle procedure stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se una specifica richiesta di informazioni dell'ABE sia conforme a tale regolamento.
(10) È opportuno garantire il mercato interno e la coesione dell'Unione. A tale riguardo, dovrebbero essere esaminate con attenzione questioni relative alla governance e alle modalità di voto dell'ABE e dovrebbe essere garantita la parità di trattamento tra gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico (MVU) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e gli altri Stati membri.
(11) Considerato che l'ABE, alle cui attività partecipano tutti gli Stati membri con pari diritti, è stata istituita con l'obiettivo di sviluppare e contribuire all'applicazione coerente del corpus unico di norme nonché per accrescere la coerenza delle prassi di vigilanza in seno all'Unione, e considerato che la BCE ha un ruolo di primo piano all'interno dell'MVU, è opportuno dotare l'ABE di strumenti adeguati che le consentano di svolgere efficacemente i compiti ad essa conferiti per quanto riguarda l'integrità del mercato interno.
(12) Alla luce dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013, l'ABE dovrebbe poter assolvere i suoi compiti nei confronti della BCE allo stesso modo che nei confronti di altre autorità competenti. In particolare, i vigenti meccanismi di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza dovrebbero, per restare efficaci, essere opportunamente adattati.
(13) Per essere in grado di svolgere i suoi compiti di facilitazione e di coordinamento in situazioni di emergenza, l’ABE dovrebbe essere pienamente informata dei relativi sviluppi ed essere invitata a partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le riunioni delle competenti autorità in materia, compreso il diritto di prendere la parola o di fornire ogni altro contributo.
(14) Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e permettere il corretto funzionamento dell’ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari, è opportuno adeguare le modalità di voto all'interno del consiglio delle autorità di vigilanza.
(15) È opportuno che le decisioni in materia di violazione del diritto dell’Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno conflitti d'interesse e nominati dallo stesso consiglio. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice dei membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza, che dovrebbe comprendere la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti all'MVU ("Stati membri partecipanti") e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ("Stati membri non partecipanti").
(16) Le decisioni concernenti l'intervento in situazioni di emergenza dovrebbero essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice, che dovrebbe comprendere la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.
(17) Le decisioni concernenti gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI di tale regolamento dovrebbero essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza qualificata, che dovrebbe comprendere almeno la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.
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